INSTALLAZIONE PARQUET DIFETTOSO E RISARCIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 2.12.2015, n. 24525

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 16.7.1994 M.S. proponeva opposizione al d.i. emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di P. Parquets per l’importo di lire 6.062.641 oltre interessi e spese quale corrispettivo, detratto l’acconto versato, di un contratto di appalto, del 1.9.1992, per la fornitura e posa in opera di parquet in tre camere da letto e cucina. 

Al termine dei lavori, l’opponente denunziava con telegramma i vizi e difetti dell’opera. 

La ditta riconosceva i difetti e provvedeva ad effettuare nuovo intervento che, secondo l’opponente, aggravava i danni. 

L’opponente formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proponendo domanda di risoluzione e chiedeva la restituzione dell’acconto, oltre rivalutazione ed interessi ed in subordine la riduzione del prezzo, in ogni caso i danni in lire 83.253.000. 

Controparte chiedeva la conferma del d.i.. 

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dell’opponente di riduzione del prezzo, revocando il d.i. e condannando il M.S. al pagamento di euro 1.193,70, pari alla metà, con l’acconto versato, del prezzo originariamente pattuito. 

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 26.2.2010, accoglieva l’appello del M.S. e la sua riconvenzionale, dichiarava la risoluzione per grave inadempimento rigettando la domanda della P. Parquets condannata alla restituzione dell’acconto ed ai danni in euro 10.000, oltre spese. 

I vizi denunziati erano stati complessivamente riscontrati di gravità tale da determinare il venir meno della causa del contratto, dovendosi secondo il Ctu rifare l’intera pavimentazione. 

Pur essendo l’obbligo di restituzione un effetto naturale della restitutio in integrum è necessario che la parte proponga esplicita domanda e solo il M.S. aveva chiesto la restituzione dell’acconto. 

I danni potevano liquidarsi in via equitativa in euro 10.000 comprensivi di costi di alloggio del nucleo familiare per la durata di esecuzione dei lavori. 

Ricorre P. Parquets con due motivi, illustrati da memoria, resiste M.S. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura che è presente a margine dell’originale (Cass. 24.2.2011 n. 4548). 

Si denunziano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1445 e 1668 c.c. e vizi di motivazione per avere la sentenza valutato la gravità dell’inadempimento sulla scorta della Ctu mentre tale non era , trattandosi anche di appartamento vetusto nel centro storico della città. 

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, c.c. e vizi di motivazione in ordine ai danni avendo la Corte di appello riconosciuto che il danno non poteva essere dato dalla differenza tra il valore dell’appartamento al nuovo da vendere con i pavimenti da rifare bensì constava dei disagi, dei costi di ripristino e di alloggio. 

Ciò premesso si osserva: 

Come dedotto, la Corte territoriale ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento rigettando la domanda della P. Parquets condannata alla restituzione dell’acconto ed ai danni in curo 10.000 oltre spese. 

I vizi denunziati erano stati complessivamente riscontrati di gravità tale da determinare il venir meno della causa del contratto, dovendosi secondo il Ctu rifare l’intera pavimentazione. 

Il primo motivo non merita accoglimento. 

La valutazione della gravità dell’inadempimento è prerogativa del giudice di merito se, come nella specie, sufficientemente motivata sostanzialmente non contestandosi che bisognava rifare la pavimentazione né giova il riferimento alla vetustà dell’appartamento ed alla ubicazione nel centro storico che giustificano il ricorso al parquet in legno. 

Quanto al vizio di motivazione denunziato va ribadito che la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 n. 4 c.p.c. in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. 

Il secondo motivo va accolto. 

Dalla motivazione emerge che al committente è stato accordato come risarcimento, oltre al costo dell’alloggio, quello del completo rifacimento dei locali senza tener conto della restituzione dell’acconto e senza specifica indicazione dei criteri adottati, con ciò determinando un lucro indebito e la sostanziale gratuità della prestazione.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza sul punto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, altra sezione.

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ACQUISTO VANO PORTONE

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 19.11.2015, n. 23684

CONSIDERATO IN FATTO
S.A. e P.A., con atto di citazione del 1998, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce R.M.T..
Gli attori esponevano di aver acquistato dalla convenuta, con atto per notaio P. del 21 luglio 1995, un appartamento sito in Lecce alla via …, piano primo, con la comproprietà del vano portone di accesso al detto stabile, per il complessivo prezzo di lire 340 milioni e che, tuttavia, erano entrati in possesso del solo appartamento e non anche del vano portone del quale B.T.R. (proprietaria di altro appartamento al piano terra dello stabile stesso di via …) vantava il possesso esclusivo.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta R.M.T. a far conseguire ad essi attori il compossesso del vano portone, nonché al risarcimento danni, nonché – in via gradata – la riduzione del prezzo corrisposto e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 50 milioni, con risarcimento dei danni subiti per la minore utilità della cosa compravenduta.
Costituitasi in giudizio la R.M.T. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che il mancato conseguimento del compossesso era addebitabile alla B.T.R. (che esercitava, in assenza di titolo abilitativo, un potere di fatto esclusivo sul vano portone), sostenendo – altresì, nel merito – che essa aveva trasferito “il portone” e non già “il vano portone”, quest’ultimo peraltro da essa stessa comunque acquistato, con atto per notaio M. del 1990, da C.M.T. ed A., dalle quali ultime intendeva comunque essere garantita.
Chiamate in causa le suddette C.M.T. ed A. deducevano la loro totale estraneità alla causa, evidenziando di aver acquistato e venduto, come da allegati atti, la proprietà esclusiva dell’appartamento di via …, piano primo e la “comunione del vano portone”.
Con ordinanza del 30 settembre 1998 il G.I. p.t. ordinava l’intervento in causa della B.T.R., la quale, costituitasi in giudizio, sosteneva il suo diritto di proprietà esclusiva del detto vano portone adducendo anche l’esito di un giudizio possessorio di cui alla sentenza del Pretore di Lecce del 22 febbraio 1993, resa nella contumacia della R.M.T. e chiedeva darsi atto di tale sua proprietà.
Con sentenza in data 8 marzo 2006 l’adito Tribunale di prima istanza rigettava la domanda proposta dagli attori, che condannava – in solido – al pagamento delle spese processuali in favore di tutte le altre parti del giudizio.
A tale conclusione – va notato – il Giudice di prime cure giungeva rifacendosi alla distinzione fra “portone di ingresso” e “vano portone” prospettata dalla R.M.T..
Avverso la suddetta decisione, chiedendone la riforma, interponevano appello gli originari attori.
Resistevano al gravame, di cui chiedevano il rigetto, la B.T.R., la R.M.T. e le C.M.T. ed A., quest’ultime chiedendo altresì incidentalmente la condanna alle spese in proprio favore e il risarcimento ex art. 96 seg. c.p.c. anche della R.M.T e della B.T.R..
L’adita Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 811/2010, accoglieva entrambi gli anzidetti proposti appelli e, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, dichiarava che lo S.A. e la P.A. erano comproprietari – insieme alla B.T.R. – del vano portone in questione, meglio descritto nell’atto P. del 1995, condannando la R.M.T. e la B.T.R. a consegnare detto vano in favore dei predetti S.A. e P.A., nonché a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di ambedue tali appellanti; condannava, altresì, la R.M.T. al pagamento delle spese processuali sostenute dalle C.M.T. ed A. in entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la R.M.T. con atto affidato a quattro ordini di motivi.
Resiste con controricorso lo S.A..
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.
Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte ricorrente.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione dell’art. 1476 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.
Colo motivo in esame parte ricorrente deduce, nella sostanza, che il mancato pieno godimento del vano portone per cui è causa non è dipeso da un inadempimento della parte venditrice nella consegna della cosa, ma da una libera opinabile scelta degli acquirenti, probabilmente intimoriti dai “vanti” e dalle “pretese della sig.ra B.T.R.”.
La prospettazione odierna della parte ricorrente risulta invero del tutto nuova e, comunque, priva di pregio ed effetto giuridico.
Peraltro la stessa parte ricorrente sembra aderire (ma solo ora) all’accertamento svolto dalla stessa Corte territoriale che ha ritenuto del tutto privi di consistenza i “vanti” e le infondate pretese della suddetta B.T.R. cui fa oggi cenno la ricorrente.
Quest’ultima, tuttavia, risulta aver – nei pregressi gradi di giudizio – discettato insistentemente sulla sua pretesa di aver venduto solo “portone” e “non il vano portone”.
Pertanto è stata la ricorrente stessa, anche con la detta prospettazione, a mancare del pieno riconoscimento del godimento del detto vano in favore dei legittimi acquirenti.
Di conseguenza appare del tutto infondato il motivo consistente nel tentativo di elidere la responsabilità, nella fattispecie, della ricorrente attraverso il ricorso alla violazione normativa incongruamente invocata col motivo qui in esame.
Quest’ultimo, in quanto infondato, va dunque respinto.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione dell’art. 1476 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.
Parte ricorrente prospetta l’erroneità della gravata decisione in punto di attribuzione di responsabilità in quanto, secondo la prospettazione di cui al motivo stesso, non vi sarebbe responsabilità della R.M.T. nella consegna materiale della cosa.
Il motivo, per ordine di ragioni in parte analogo a quelle enunciate sub 1, è infondato.
Nessun violazione delle citate norme vi è stata con la sentenza impugnata giacché andava definita con chiarezza la situazione della proprietà controversa, situazione alla cui incertezza aveva (e non poco) contribuito anche la ricorrente che (solo oggi) lamenta mancata considerazione sua non responsabilità.
Il motivo va, pertanto, rigettato per infondatezza.
3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta “illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
La censura si appunta su una presunta carenza motivazionale relativa alla condanna a consegnare ciò che la ricorrente asserisce di aver già consegnato fin dalla stipula dell’atto.
La sentenza impugnata è, in proposito, sostenuta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici censurabili in questa sede.
Ad abundantiam può solo rammentarsi che in precedenza la R.M.T deduceva aver dato solo “portone” e “non il vano portone”, la cui situazione di giuridica appartenenza è stata definitivamente accertata, fugando ogni altro pretesto, solo con la corretta decisione oggi gravata.
Il motivo in esame risulta, dunque, del tutto infondato e va rigettato.
4. Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Con il motivo si lamenta, in sostanza, l’aggravio di spese a carico della sola R.M.T. anche a favore delle parti chiamate causa.
La decisione del Giudice del merito è, in punto, giusta e corretta avendo la stessa R.M.T. dato adito alla chiamata in causa di altre parti.
Il tutto, fra l’altro, anche in conseguenza del fatto che, nella circostanza, la stessa R:M.T. aveva in pratica ceduto ai “vanti”, poi contraddittoriamente richiamati col motivo di cui innanzi sub 1, della B.T.R., quest’ultima di seguito evocata in causa solo per effetto di chiamata ordinata dal Giudice.
Il motivo deve, perciò, essere rigettato.
5. Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.