Odori dalla canna fumaria e risarcimento

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 50620/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 aprile 2008 il Tribunale di Gorizia aveva assolto perché il fatto non sussiste R.V. e M.P. dal reato di cui all’art. 674 cod. pen. (contestato per avere provocato immissioni continue di fumi, odori e rumori nell’appartamento sovrastante, occupato dai coniugi V.P. e W.H., idonee a imbrattare l’immobile di loro proprietà e a cagionare loro offesa e molestia).
La Corte d’appello di Trieste, provvedendo sulla impugnazione delle parti civili, ha riformato tale sentenza, condannando gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione alle parti civili delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione.
Hanno lamentato la mancata disposizione di un accertamento in concreto del superamento dei limiti di normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., essendo stata accertata solamente la presenza di odori sgradevoli, legata a una impressione soggettiva, e di una crepa nella canna fumaria, a un metro di distanza dall’imbocco dell’abitazione delle parti civili, da cui non era però possibile desumere l’entità delle immissioni, con la conseguente omissione di un accertamento avente portata decisiva ai fini dell’accertamento del fatto.
(omissis)
3. La parti civili, W.H. e V.P., hanno depositato memoria, mediante la quale hanno resistito alla impugnazione degli imputati, evidenziando quanto emerso dall’istruttoria svolta, a proposito delle immissioni provenienti dalla canna fumaria in uso alla abitazione degli imputati e alla intollerabilità dei fumi e degli odori dalla stessa provenienti, e contestando la rilevanza della prescrizione del reato eccepita dai ricorrenti, in considerazione della formazione del giudicato in ordine alla pronuncia di assoluzione degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sollevate dai ricorrenti con il primo motivo, mediante il quale hanno prospettato vizio della motivazione della sentenza impugnata e lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva (consistente in una perizia volta a stabilire l’entità delle immissioni), oltre che generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
(omissis)
La Corte territoriale ha, con motivazione congrua e immune da vizi logici, fondato la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno in favore delle parti civili sulla accertata esistenza (mediante video ispezione) di una fessurazione nella canna fumaria a servizio della loro abitazione, a circa un metro di distanza dall’appartamento soprastante abitato dalle parti civili, e sulla regolare e costante provenienza dalla stessa di odori di cucina sgradevoli, emergente dalla deposizione dello stesso W.H., nonché del teste C., e di quanto accertato negli altri giudizi penali e civili relativi alla medesima vicenda, conclusisi, a seguito di accertamenti tecnici, con la condanna degli imputati alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la fessurazione presente nella condotta di aspirazione dei fumi e degli odori a servizio della loro abitazione.
I ricorrenti, invece, come risulta dallo stesso ricorso, pur prospettando, peraltro genericamente, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva (della quale, peraltro, non hanno prospettato l’idoneità a sovvertire la struttura argomentativa della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianza), propongono, in realtà, una rivisitazione del materiale probatorio, censurando l’accertamento del superamento della normale tollerabilità dei fumi e degli odori provenienti dalla loro abitazione, cui la Corte territoriale è pervenuta in modo logico, attraverso quanto riferito dai testimoni esaminati e sulla base delle precedenti decisioni di condanna degli imputati, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza, volta a censurare un accertamento di fatto immune da vizi logici, non sindacabile, di conseguenza, sul piano del merito, nel giudizio di legittimità.
(omissis)
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambe le doglianze cui è stato affidato.
(omissis)

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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Lavori straordinari e vendita dell’immobile

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 22.6.2017, n. 15547

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.N. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 284/2015 del 25 febbraio 2015. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello formulato dallo stesso D.N. avverso la sentenza resa il 18 luglio 2013 dal Tribunale di Avezzano. Il giudizio aveva avuto inizio con ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal Condominio …, nei confronti di D.N., relativo al pagamento della somma di Euro 15.174,78 dovuta a titolo di contributo per i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio deliberati nel 2000 ed eseguiti tra il 2000 ed il 2002, avendo poi il D.N. alienato la propria unità immobiliare nel 2003.
Resiste con controricorso il Condominio ….
(omissis)
Il primo motivo di ricorso di D.N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., in relazione all’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., comma 4. Il ricorrente critica la Corte di L’Aquila per aver erroneamente ritenuto rinunciata tacitamente la prescrizione, avendo eccepito la stessa solo nella comparsa del nuovo difensore. Viene all’uopo citata giurisprudenza concernente la rinuncia implicita o tacita alla prescrizione.
Il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittoria motivazione in relazione alla carenza di legittimazione passiva del D.N. con riguardo alla pretesa creditoria del Condominio …, la quale si basa su una delibera di ripartizione delle spese del 2006, allorché egli aveva ormai venduto la propria unità immobiliare ai signori R. e V. e non poteva quindi partecipare all’assemblea né impugnarne la decisione.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Condominio … ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
(omissis)
Il secondo motivo di ricorso è, poi, inammissibile, o comunque infondato.
(omissis)
Tale motivo si duole, peraltro, della carenza di legittimazione passiva del D.N. rispetto alla pretesa creditoria del Condominio, per aver egli già alienato la sua unità immobiliare al momento della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, fatto esaminato e superato nella sentenza impugnata, la quale ha dato correttamente rilievo alla data della deliberazione di approvazione di tali lavori, allorché il ricorrente era ancora condomino e perciò era obbligato a contribuire agli esborsi.
Trova qui applicazione ratione temporis, attesa l’epoca di insorgenza dell’obbligo di spesa per cui è causa, l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Dovendosi individuare, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 2, quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale), deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.
Questa Corte ha in passato affermato che, poiché, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686).
Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino, giacché proprietario dell’unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
(omissis)

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.