Ascensore e risarcimento a terzi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – 3 CIVILE
Ordinanza 13 giugno – 29 novembre 2019, n. 31215
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21138-2018 proposto da:
DEL BO IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CESARE MACCARI 123, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORFIDIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALDO BALDI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO PARCO MONICA IN MARIGIJANO, in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCO CANZERLO;
– controricorrente contro
V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dagli avvocati LUIGI AMBROSIO, FRANCESCO AMBROSIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1922/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Del Bo Impianti s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 10 luglio 2018)articolato in due motivi
nei confronti del Condominio Parco Monica, sito in Marigliano (NA), per la cassazione della sentenza n.
1922/2018, depositata il 27.4.2018 dalla Corte d’Appello di Napoli, notificata a mezzo pec il 4.5.2018, con la
quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stata condannata a manlevare il condominio dalle
somme che questo era stato condannato a pagare a V.C. per i danni alla persona riportati a seguito del
malfunzionamento di uno degli ascensori della struttura, alla cui manutenzione era curata dalla società
ricorrente.
In particolare, la sentenza di appello accertava che l’incidente verificatosi nell’ascensore, che subiva una
improvvisa, brusca accelerazione, causando danni alla persona della V., era stata provocata dal cattivo
funzionamento del selettore di manovra dovuto alla rottura dei nottolini posti sulla fune, mal
funzionamento già verificatosi alcuni mesi prima del sinistro. Addebitava alla D.B. non di non aver
effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto e richiesti dal condominio, ma di non aver
promosso la sostituzione di quella componente dell’ascensore, pur avendo già in precedenza rilevato H
verificarsi del blocco del selettore di manovra, concorrendo con il condominio a causare il sinistro.
Il condominio Parco Monica di Marigliano resiste con controricorso datato 16 novembre 2018.
Anche la V. resiste con controricorso.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal
D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore
designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di
fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.
La ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che:

1.II Collegio, pur tenuto conto delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le conclusioni
contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso. Con il primo motivo, la
ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043 c.c. e del
D.P.R. n. 162 del 1999, art. 15 comma 5, denunciando una valutazione imprudente della prova, tanto grave
da risolversi in una interpretazione logicamente insostenibile e che ha determinato una errata ricostruzione
in fatto.
Con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa
che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Complessivamente, propone una diversa rilettura delle risultanze di fatto, inammissibile in questa sede,
ovvero ritiene che la sentenza impugnata abbia mal valutato le risultanze dell’accertamento tecnico, dal
quale non emerse alcun difetto di manutenzione, ma l’opportunità di sostituire il selettore di manovra,
risalente agli anni ‘70, con altro di tipo diverso. In particolare, avrebbe errato nell’ascrivere tale
responsabilità anche alla ditta di manutenzione, essendo la modifica e l’aggiornamento dell’impianto una
scelta riservata alla proprietà dell’immobile.
La denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla quale la ricorrente cita Cass. n.
11892/2016, non ravvisabile, in quanto, come chiarito dalla predetta sentenza, il cattivo esercizio del
potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio
denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il
tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante. La violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il
principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) potrebbe essere idonea ad
integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in
assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente
apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime, situazioni tutte non
configurabili nel caso si specie.
Nè tanto meno può ravvisarsi una violazione delle predette norme nel fatto che il collegio, sulla base
dell’ATP e della ricostruzione dei fatti da esso fornita, abbia attribuito un significato diverso ai fatti illustrati,
non considerando rilevante, ai fini della esclusione della responsabilità della D.B., la regolarità della
situazione manutentiva.
In primo luogo, un accertamento tecnico preventivo non contiene valutazioni tecniche sulle cause dei
danni, ma fotografa, a beneficio del giudice e delle parti, una situazione di fatto, fornendo elementi
destinati a sparire o a modificarsi se non rilevati in un determinato momento. Il giudice del merito, in virtù
del principio del libero convincimento, ha peraltro facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli
elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini
della decisione, ma non è da esse in alcun modo vincolato. Sulla base della ricostruzione della situazione
fattuale offerta dal consulente si innesta la valutazione del giudice, che non può prescindere dai fatti ma
può attribuire ad essi una diversa considerazione alla stregua delle norme che ritiene applicabili per
risolvere il caso concreto: nella specie, ha considerato che tra gli obblighi del manutentore rientrasse non
solo quello di intervenire ogni volta che l’ascensore presentava un inconveniente, ma anche quello di
quanto meno segnalare alla proprietà che un determinato pezzo dovesse essere sostituito nella sua
interezza perchè obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai
trasportati.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo, solo nei confronti della
controricorrente V., in quanto il controricorso del Condominio è tardivo: a fronte della notifica del ricorso,
avvenuta il 10 luglio 2018, il controricorso è datato 26 novembre 2018 (e notificato in data
necessariamente successiva), quindi si colloca ben oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del
ricorso fissata dall’art. 370 c.p.c. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 e il ricorrente risulta soccombente; pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n.
115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla
parte controricorrente V., che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre
contributo spese generali ed accessori.
Dà atto desta sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019