Condono edilizio illegittimo e ordinanza di demolizione

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33083 Anno 2021
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 06/07/2021

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO Carmela, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 24 dicembre 1958;
avverso la ordinanza n. 2020/988 SIGE del 4 marzo 2021 della Corte di appello di
Napoli;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, provvedendo in qualità di giudice della
esecuzione penale sulla istanza di révoca dell’ordine di demolizione impartito a
Balzano Carmela unitamente alla pena di giustizia a lei inflitta con sentenza
del Pretore di Castellammare di Stabia del 18 dicembre 1996, confermata
dalla Corte di appello di Napoli del 2 maggio 1998 e divenuta definitiva in data
9 dicembre 1998, ha rigettato la richiesta rilevando che il condono edilizio
disposto dal Comune di Castellammare di Stabia n. 1523 del 23 febbraio
2018, indicato dalla ricorrente come fattore ostativo alla esecuzione
dell’ordine di demolizione, era illegittimo in quanto le opere oggetto di
sanatoria non erano state ultimate alla data del 31 dicembre 1993, sicchè, a
prescindere dal calcolo della cubatura realizzata, esse non potevano essere
assentite in sede amministrativa.
Né, ha aggiunto la Corte distrettuale, la demolizione dell’immobile si
poneva in contrasto con la normativa internazionale a salvaguardia dei diritti
dell’uomo, in quanto la posizione rivestita dalla Balzano non era fra quelle
tutelabili.
Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la
difesa della Balzano, osservando che, facendo cattivo governo della pertinente
normativa, la. Corte partenopea ha erroneamente mutuato la nozione di
“completamento dell’opera” dalla disciplina penalistica, per la quale il
completamento deve essere pieno, mentre ai fini della normativa condonistica
è sufficiente, per accedere al beneficio, che, entro una determinata data,
siano state realizzate le strutture principali dell’opera.
Ha aggiunto la ricorrente che la Corte di appello non aveva considerato
adeguatamente le condizioni di salute in cui lei ed altri componenti della sua
famiglia convivente si trovavano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato fondato il primo motivo di impugnazione,
deve essere, pertanto, accolto.
Giova chiarire che la Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso
della Balzano – volto ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione del
manufatto abusivo interessato dalla sentenza di condanna emessa ai danni di
quella dal Pretore di Castellammare di Stabia in data 18 dicembre 1996, in
quanto lo stesso è stato oggetto di permesso a costruire n. 1523 rilasciato, a
seguito del positivo esperimento del procedimento di condono edilizio di cui
alla legge n. 724 del 1994, dal Comune di Castellammare di Stabia in data 23
febbraio 2018 – in quanto ha ritenuto che siffatto provvedimento
autorizzatorío fosse stato emesso illegittimamente.
In particolare, tale illegittimità risiedeva, ad avviso della Corte di merito,
nel fatto che – in disparte ogni valutazione in ordine alla entità (cioè alla
cubatura) delle opere realizzate, valutazioni che infatti la Corte di appello non
ha assolutamente compiuto – le opera in questione non potevano essere
assentite, neppure in sede condonistica, in quanto alla data del 31 dicembre
1993 l’immobile non risultava essere stato ancora ultimato.
Così ricostruite le ragioni che hanno condotto alla adozione del
provvedimento impugnato, osserva questo Collegio che, per costante
giurisprudenza di legittimità, in sede di esecuzione il giudice è comunque pur
sempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del
provvedimento abilitativo in sanatoria (fra le tante: Corte di cassazione,
Sezione III penale, 10 settembre 2019, n. 37470; idem Sezione III penale, 12
giugno 2019, n. 26004), rilevandone la illegittimità, e, pertanto, non
considerandolo quale fattore idoneo ad orientare la decisione che esso giudice
deve assumere laddove sia stato investito della richiesta di revoca dell’ordine
di demolizione, ogniqualvolta egli fondatamente ritenga che lo stesso sia stato
emesso in assenza delle condizioni che ne avrebbero giustificato la adozione.
Nel caso di specie la Corte di appello, nell’esercitare il proprio sindacato
sull’atto di sanatoria del Comune di Castellammare di Stabia ne ha escluso la
legittima adozione – adozione che, ove il giudice avesse, invece, diversamente
ritenuto la conformità dell’atto alle regole che disciplinano la materia, avrebbe
potuto spiegare un effetto determinante ai fini della revoca dell’ordine di
demolizione (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo
2016, n. 9145) – ritenendo che lo stesso, presentandosi “al grezzo” alla data
del 19 marzo 1994, non poteva essere oggetto di sanatoria, in quanto la
stessa era ammissibile solo per gli immobili completati alla data del 31
dicembre 1993.
Così facendo, tuttavia, il giudicante non ha adeguatamente chiarito i
termini della propria decisione in quanto parrebbe avere inteso il concetto di
completamento dell’opera ai fini del possibile accesso alla procedura di
sanatoria edilizia prevista dalla legge n. 794 del 1994 negli stessi termini
contenutistici rilevanti ai fini della affermazione del completamento dell’opera
edilizia rilevante per la cessazione della permanenza della contravvenzione
edilizia concernete la edificazione di un manufatto in assenza di permesso a
costruire.
Infatti, mentre effettivamente la flagranza della predetta
contravvenzione cessa solamente con la ultimazione delle opere edili, in esse
compresi gli elementi di rifinitura esterni (così, infatti, fra le molte: Corte di
cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2020, n. 33821), in relazione al
concetto di completamento dell’opera rilevante ai fini della assoggettabilità
temporale del manufatto al condono edilizio è sufficiente che lo stesso
presenti il completamento della copertura ed il tamponamento delle mura
perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture (Corte di cassazione,
Sezione III penale 6 maggio 2020, n. 13641; idem Sezione III penale, 18
luglio 2011, n. 28233).
La Corte parrebbe, pertanto, non avere tenuto nel debito conto il verbale
di sopralluogo redatto in data 19 marzo 1994 dalla Polizia municipale di
Castellammare di Stabia dalle cui risultanze parrebbe che l’immobile in
questione a tale data fosse già completo nelle sue strutture essenziali,
comprendenti oltre alla copertura e la realizzazione delle mura perimetrali
anche quella dei servizi.
La equivocità della espressione utilizzata dalla Corte di appello, la quale
ha espressamente fatto riferimento ad un immobile che ‘si presentava al
grezzo”, il che, anche alla luce del predetto verbale di sopralluogo, potrebbe
far ritenere la mancanza dello sole finiture, ed il contenuto lasso di tempo
intercorso fra il momento in cui tale era lo stato dell’immobile ed il momento
in cui lo stesso è stata definito dalla stessa Corte “ultimato”, il che legittima
ritenere che fra il primo ed il secondo controllo non ia stato necessario
realizzare imponenti opere, avvalorando la tesi della mancanza delle sole
finiture, giustifica l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla
Corte di appello di Napoli, in diversa composizione personale, affinchè questa
chiarisca meglio – onde verificare la correttezza o meno del sindacato negativo
dalla medesima operato in relazione al permesso edilizio rilasciato in sanatoria
dal Comune di Castellammare di Stabia in favore dell’odierna ricorrente – sia
quale fosse effettivamente lo stato dell’immobile alla data rilevante ai fini del
rilascio del predetto permesso a costruire in sanatoria sia se per la sua
ampiezza l’intervento in questione era fra quelli che potevano rientrare nelle
ipotesi di condono edilizio previste dalla legge n. 794 del 1994, indagine
quest’ultima che la Corte ha ritenuto nel caso in esame non necessaria stante
la ritenuta pregiudiziale tardività, come detto però non adegua,Omente
motivata, del completamento dell’opera in discorso.

PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Napoli, in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021
Il Consigliere estensore Il Presidente