La nuova sanatoria del DL 69/24 (Salva Casa) non si applica agli abusi totali e non è retroattiva

EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi
Costruzioni abusive
Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 03/04/2025) 08/05/2025, n. 17292

Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GALANTI Alberto – Relatore
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi presentati da:
1. A.A., nato a C il (Omissis);
2. B.B., nata a C il (Omissis),
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/11/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 04/11/2024, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da A.A. e B.B., volta ad ottenere la revoca o la sospensione della ingiunzione a demolire e rimessione in pristino emesso dal pubblico ministero in data 16/01/2019 (n. 293/00 RESA), al fine di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. St. Afragola, n. 582 del 18/10/1999 (irr. 29/11/1999), con cui era stata disposta la demolizione.
2. Avverso tale ordinanza A.A. e B.B. propongono ricorso.
2.1. Con un primo motivo lamentano violazione degli articoli 7 l. 47/1985, 31, comma 9, 36 e 36 – bis D.P.R. 380/2001, 666 c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza, il tecnico aveva asseverato il requisito della doppia conformità.
Inoltre, doveva trovare applicazione il regime introdotto dall’articolo 36 – bis D.P.R. 380/2001, dal c.d. “decreto salva-casa”.
2.2. Con un secondo motivo lamentano violazione degli articoli 7 l. 47/1985, 31, comma 9, 36 e 36 – bis D.P.R. 380/2001, 666 c.p.p., 8 CEDU per violazione del principio di proporzionalità e del diritto di abitazione dei condannati.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed infatti, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 D.P.R. cit. e, precisamente, la c.d. “doppia conformità” delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260973 – 01).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza del requisito della doppia conformità, avendo l’istante asseverato la conformità al solo momento della presentazione della domanda e non a quello della realizzazione dell’abuso, con conseguente mancato rilascio del titolo in sanatoria (circostanza confermata da ben due note del comune di Caivano).
La censura del ricorrente, che peraltro si appunta su un elemento di fatto, insuscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità, si scontra contro il dato oggettivo secondo cui l’assenza del requisito della doppia conformità è esplicitamente attestata con nota del comune di Caivano dell’11/11/2019, versata in atti.
3. Quanto all’articolo 36 – bis D.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024) ed entrato in vigore il 30 maggio 2024, la deduzione è del pari manifestamente infondata.
3.1. Il Collegio evidenzia, in primo luogo, come debba essere esclusa l’applicabilità di tale jus superveniens al caso concreto, non rinvenendosi nel testo del d.l. n. 69/2024 alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività, non può che trovare applicazione la regola generale sancita dall’art. 11 disp. prel. cod. civ.
Tale principio, già affermato dal supremo consesso della Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 2, sent. nn. 1394 del 2025 e 10076 del 2024), e, incidentalmente, dalla Corte costituzionale (sent. n. 125 del 2024, par. 3.4), è stato riaffermato da questa Corte in dei recenti arresti (Sez. 3, n. 12661 del 13/02/2025, Farabella; Sez. 3, n. 12520 del 13/02/2025, Iacono, entrambe non ancora massimate).
3.2. In secondo luogo, tale istituto trova applicazione in caso di interventi realizzati: a) in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34; b) in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37; c) in presenza di variazioni essenziali di cui all’articolo 32.
Esso non potrebbe quindi trovare applicazione nel caso di specie, in cui è intervenuta condanna per il reato di cui all’articolo 20, lettera b), L. 47/1985, per avere gli imputati realizzato un ampliamento di mq. 50 di fabbricato esistente, realizzazione pilastri in cemento armato con rampa e torrino scala, in “totale assenza” di titolo autorizzativo, tipologia di intervento abusivo che, al pari della “totale difformità”, non può rientrare nella sfera di applicazione del nuovo istituto, la cui sfera di applicazione, stante la sua natura derogatoria rispetto a un principio, quello della “doppia conformità”, rientrante tra le “norme fondamentali di riforma economico-sociale” (così Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 2024), assolutamente eccezionale.
4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la violazione del principio di proporzionalità non era stata dedotta con l’istanza di cui all’articolo 665 cod. proc. pen.
4.1. In proposito, il Collegio evidenzia che, se è vero che (v. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 02) l’incidente di esecuzione, sul piano classificatorio, non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l’irrevocabilità del provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione, è pur vero che in tanto il giudice è investito della questione in quanto essa è stata devoluta alla sua cognizione.
Questa Sezione, in un caso analogo al presente, ha infatti affermato (Sez. 3, n. 39592 del 12/09/2024, Barillà, n.m.) che se l’incidente di esecuzione non è soggetto al principio devolutivo volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione (con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di decidere anche sulle domande nuove formulate dalla parte privata con memoria in corso di procedimento, ovvero, in un momento successivo alla sua proposizione, precisate o integrate dalla parte interessata d’iniziativa o su sollecitazione del giudice), tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti l’omessa motivazione su questioni non oggetto dell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione ha l’onere di allegare specificamente gli elementi dedotti in sede di merito a sostegno della modifica o integrazione della domanda, soprattutto se richiedenti valutazioni di fatto non pertinenti alla Corte di cassazione.
Ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, Di Paola, Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 – 01, secondo cui dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati; nello stesso senso, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 – 01).
Con specifico riferimento all’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente unica abitazione familiare, pertanto, l’autorità giudiziaria è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza CEDU (con i criteri nei limiti più volte ribaditi da questa Corte), a condizione che l’interessato alleghi puntualmente i fatti a sostegno del suo rispetto, non potendo questi essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità attraverso la deduzione del vizio di omessa motivazione, deduzione che le ricorrenti non dimostrano di avere introdotto, né inizialmente né successivamente, nell’incidente di esecuzione.
4.2. Peraltro, nel caso di specie, si dà atto in ordinanza che gli imputati sono stati condannati per avere, con reiterate violazioni di sigilli, realizzato un ampliamento di mq 50 del solaio di copertura del primo piano di abitazione esistente e poi, con abusi ulteriori, ulteriormente ampliato il manufatto mediante realizzazione di un edificio a tre piani, interamente completato, e che le ricorrenti hanno avuto a disposizione oltre venticinque anni per trovare una soluzione alloggiativa alternativa, mentre nel ricorso si sono limitate a sostenere, senza allegazione alcuna, che quello da demolire è l’unico immobile a loro disposizione, senza nulla aggiungere sulle loro condizioni patrimoniali, economiche o di salute.
4.3. Il motivo di ricorso, pertanto, oltre che non dedotto, è anche generico, risultando quindi doppiamente inammissibile.
5. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione
Così deciso il 3 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria l’8 maggio 2025