Il singolo condomino non può opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio
NT+COND24ORE 20 MARZO
Il singolo condòmino non può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio per debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni. La legittimazione spetta solo all’amministratore. ll principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 7053 del 15 marzo 2024.
I fatti
La vicenda giunta all’esame dei giudici di legittimità, nasce dall’opposizione promossa da una condòmina avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore di una società edile (poi fallita) nei confronti di un condominio per il pagamento di una consistente somma di denaro derivante da lavori eseguiti dalla stessa su parti comuni dell’edificio condominiale.
All’esito del giudizio, l’opposizione veniva rigettata nel merito. Successivamente, la Corte di appello, adita dalla condòmina, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di quest’ultima a proporre la domanda e di conseguenza annullava la sentenza di primo grado, confermando, quindi, la definitiva validità del decreto ingiuntivo.
I giudici della Corte di merito evidenziavano che, essendo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, la legittimazione a proporre l’opposizione spettava a quest’ultimo e che la legittimazione processuale autonoma in favore dei singoli condòmini può essere riconosciuta solo nelle controversie riguardanti i diritti reali concernenti le parti comuni dell’edificio condominiale.
Le parti del processo e la legittimazione ad agire
La Suprema corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla condòmina, nel confermare la decisione della Corte di appello, ha richiamato il dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta (Cassazione 94424/2018; Cassazione 22284/2010; Cassazione, Sezioni unite 23022/2005; Cassazione 16069/2004). Questa regola, non trova eccezione con riguardo al condominio.
Nelle controversie condominiali, hanno osservato gli ermellini, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condòmini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condòmino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti.
La legittimazione è, invece, esclusa tutte le volte in cui la controversia riguardi posizioni di natura obbligatoria per soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale. In questi casi è l’amministratore l’unico soggetto legittimato. Al singolo condòmino è riconosciuta la possibilità di intervenire nel giudizio depositando atto di intervento adesivo dipendente. Lo stesso non può, invece, proporre impugnazione avverso la sentenza nella quale il condominio è rimasto soccombente.
Conclusioni
È irrilevante, hanno concluso, la circostanza che, a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, l’ingiunzione diventi esecutiva con ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condòmini che sono esposti, in caso di mancato pagamento da parte del condominio, all’azione esecutiva da parte del creditore per il loro debito pro quota. Questi effetti sono infatti insiti nella scelta normativa di conferire al condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condòmini, attribuendo all’amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti.