Apposizione di canna fumaria
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25790 Anno 2020
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 13/11/2020
SENTENZA
sul ricorso 1338-2016 proposto da:
SERVIZI ASSICURATIVI NORD EST SRL, rappresentato e difeso
dall’avvocato LADISLAO KOWALSKI; – ricorrente –
contro
CONDOMINIO PALAZZO LE MURA VICOLO DEL LAVATOIO
PORDENONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
BANCO DI SANTO SPIRITO 142, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PISENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCA TURRIN; – controricorrente –
avverso la sentenza n. 315/2015 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25790 Anno 2020
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 13/11/2020
Corte di Cassazione – copia non ufficialeudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi gli Avvocati KOWALSKI e PISENTI, per delega
dell’Avvocato TURRIN.
FATTI DI CAUSA
La Servizi Assicurativi Nord Est s.r.l. (già Servizi Assicurativi
Nord Est di Orenti Elisabetta e c. s.a.s.) ha proposto ricorso
articolato in nove motivi avverso la sentenza n. 315/2015 della
Corte d’appello di Trieste, depositata il 12 maggio 2015.
Resiste con controricorso il Condominio Palazzo Le Mura, Vicolo
del Lavatoio, Pordenone.
La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame avanzato
dalla Servizi Assicurativi Nord Est s.r.l. contro l’ordinanza 19
giugno 2012 resa dal Tribunale di Pordenone su ricorso ex art.
702 bis c.p.c. della stessa società, la quale aveva domandato
di accertare il proprio diritto a realizzare sulla facciata
retrostante dell’edificio del Condominio Palazzo Le Mura, Vicolo
del Lavatoio, una condotta di aspirazione imposta
dall’amministrazione sanitaria e destinata a servizio dell’attività
commerciale di ristorazione svolta nell’unità immobiliare di
proprietà dell’attrice. Il giudice di primo grado ritenne che la
canna fumaria deturpasse l’architettura del fabbricato.
Fu avanzato appello con atto del 17 luglio 2012 dalla Servizi
Assicurativi Nord Est s.r.I., sul presupposto che la canna
fumaria non ledesse il decoro architettonico, giacché inserita in
una facciata condominiale posteriore, già caratterizzata dalla
presenza di altri manufatti. La Corte di Trieste ha evidenziato
come, che si tratti di canna fumaria o di condotta di
aspirazione, la relativa tubazione, per quanto affermato
dall’espletata CTU, avrebbe leso la linearità dell’edificio ed
Ric. 2016 n. 01338 sez. 52 – ud. 23-09-2020
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeavrebbe avuto un impatto significativo su di una facciata
avente mensole, ringhiere, travetti ed altri elementi di
dimensioni “esili”, per ottenere la “leggerezza ricercata dal
progettista per l’involucro del fabbricato”. La sentenza
impugnata ha poi ritenuto inutile un sopralluogo, trovando
riscontro l’impianto nella documentazione fotografica allegata.
Inoltre, ha aggiunto la Corte d’appello, “l’installazione
causerebbe (a parte le emissioni di odori e la costituzione di un
precedente) aspetti pregiudizievoli nei confronti dell’edificio per
quanto attiene il superamento della linda, che non risulta
fattibile se non con interventi ulteriormente impattivi dal punto
di vista del decoro architettonico”. Le soluzioni alternative
proposte nel corso nel giudizio di appello, infine, sono state
ritenute dalla Corte di Trieste estranee alle allegazioni
originarie e da sottoporre al Condominio.
Venne rinviata l’udienza pubblica inizialmente fissata per il
giorno 7 aprile 2020.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONE DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso della Servizi Assicurativi Nord Est
s.r.l. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione
ove l’affermazione “l’installazione causerebbe (a parte le
emissioni di odori e la costituzione di un precedente)”,
contenuta nella sentenza impugnata, costituisse una ratio
decidendi, essendosi discusso in giudizio della sola lesione al
decoro architettonico.
1.1. Tale motivo di ricorso va ritenuto inammissibile per difetto
di interesse all’impugnazione, in quanto censura per vizio di
ultrapetizione un argomento in sé del tutto superfluo, che il
giudice di appello, confermando la sentenza impugnata per
ragioni di per sé sufficienti al rigetto del gravame, ha ritenuto
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Corte di Cassazione – copia non ufficialedi aggiungere. Nonostante l’effetto sostitutivo della sentenza
d’appello, il riferimento alla “emissione di odori” operato dalla
Corte di Trieste non riveste alcuna influenza sulla pronuncia
adottata, e, in quanto considerazione fatta in via di
abbondanza, resta un obiter dictum (cfr. Cass. Sez. L,
07/06/1995, n. 6397).
2.11 secondo motivo di ricorso della Servizi Assicurativi Nord
Est s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.
1102, comma 1, c.c.: assume la ricorrente che, essendo la
fattispecie in esame fuori dall’ambito di operatività dell’art.
1122 c.c., come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n.
220, e dovendo trovare applicazione soltanto l’art. 1102 c.c.,
quest’ultima norma pone quale limite all’uso della cosa comune
l’alterazione della destinazione, e non anche il “semplice
mutamento dell’aspetto architettonico”, ovvero il “pregiudizio
al decoro architettonico”; né potrebbe estendersi all’art. 1102
c.c. il limite del decoro architettonico stabilito per le
innovazioni dall’art. 1120 c.c.
Il terzo motivo di ricorso allega, sotto altro profilo, la violazione
o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. Si premette dalla
ricorrente che la nozione di “decoro architettonico”, in quanto
clausola generale, consente un sindacato anche in sede di
legittimità, e perciò si evidenzia come il pregiudizio al
medesimo decoro non possa ravvisarsi in un semplice
mutamento dell’aspetto del fabbricato, occorrendo, piuttosto,
una lesione dell’insieme della sua armonica fisionomia.
2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare
congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
La Corte d’appello di Trieste, apprezzando in fatto le risultanze
della CTU e le riproduzioni fotografiche, ha affermato che la
tubazione della canna fumaria, o condotta di aspirazione, che
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeavrebbe voluto installare la condomina Servizi Assicurativi Nord
Est, arrecasse pregiudizio alla linearità dell’edificio, cagionando
un impatto significativo su di una facciata avente mensole,
ringhiere, travetti ed altri elementi con caratteristiche di
“esilità”, secondo l’idea progettuale del fabbricato.
E’ conforme all’interpretazione consolidata di questa Corte
l’affermazione secondo cui l’utilizzazione con impianti destinati
a servizio esclusivo di un’unità immobiliare di proprietà
individuale di parti comuni dell’edificio condominiale (nella
specie: installazione di una canna fumaria a servizio
dell’attività di ristorazione esercitata nella proprietà della
condomina Servizi Assicurativi Nord Est) esige il rispetto delle
regole dettate dall’art. 1102 c.c.
La domanda, quale quella in esame, azionata da un condomino
per accertare la legittimità dell’uso di una parte comune, quale,
nella specie, la facciata dell’edificio, in base al disposto di cui
all’art. 1102 c.c., ha natura reale, in quanto si fonda sulla
verifica dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Al fine
di conclamare la legittimità dell’uso particolare del bene
comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., spetta al giudice di
verificare altresì se l’opera arrechi pregiudizio al decoro
architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite
legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e
che perciò deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle
condizioni di liceità del mutamento di uso.
In particolare, l’appoggio di una canna fumaria al muro
comune perimetrale di un edificio condominiale individua una
modifica della cosa comune che, seppur conforme alla
destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a
sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario
uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza
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Corte di Cassazione – copia non ufficialedell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno –
quest’ultimo – che si verifica non già quando si mutano le
originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si
rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello
stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere
l’edificio. Neppure può attribuirsi alcuna influenza, ai fini della
tutela prevista dall’art. 1102 c.c., al grado di visibilità delle
innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di
osservazione dell’edificio, ovvero alla presenza di altre
pregresse modifiche non autorizzate (Cass. Sez. 2,
16/01/2007, n. 851). La relativa valutazione spetta al giudice
di merito (e risulta compiuta, sia pur succintamente, alle
pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, avendo riguardo a
dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto), rimanendo
insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, 31/07/2013,
n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2,
11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852;
Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341; Cass. Sez. 2, 05/10/1976,
n. 3256).
Ha ragione la ricorrente a sostenere che l’art. 1102 c.c. e l’art.
1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo
presupposti ed ambiti di operatività diversi. Le innovazioni, di
cui all’art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui
si riferisce l’art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite
da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della
cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione,
mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in
ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della
cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso
art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052). In realtà,
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Corte di Cassazione – copia non ufficialetra le nozioni di modificazione della cosa comune e di
innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme
di cui all’art. 1102 e dell’art. 1120 c.c.) corre una differenza
che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacché, fermo il
tratto comune dell’elemento obiettivo consistente nella
trasformazione della “res” o nel mutamento della destinazione,
quel che rileva nell’art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all’art.
1102 c.c.) è l’interesse collettivo di una maggioranza
qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione
dell’assemblea. Le modificazioni dell’uso della cosa comune, ex
art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale,
poiché perseguono solo l’interesse del singolo, laddove la
disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni
dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712). Non di
meno, e in ciò sta l’infondatezza del secondo e del terzo motivo
di ricorso, anche alle modificazioni apportate dal singolo
condomino, ex art. 1102 c.c., si applica, per identità di “ratio”,
il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato
previsto in materia di innovazioni dall’art. 1120 dello stesso
codice (Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2,
04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350;
Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2,
22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084;
Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179).
Tanto meno trova applicazione per le modifiche della facciata
dell’edificio l’art. 1122 c.c., che viene richiamato nel secondo
motivo, in quanto tale norma, sia prima che dopo la modifica
introdotta con la legge n. 220 del 2012, ha riguardo alle opere
fatte dal condomino nella porzione o unità immobiliare di
proprietà esclusiva (o comunque “destinata all’uso
individuale”).
Ric. 2016 n. 01338 sez. 52 – ud. 23-09-2020
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeOsserva la ricorrente, tuttavia, che per l’art. 1102, comma 1,
c.c., rileva soltanto l’alterazione della destinazione della cosa
comune, e non anche il pregiudizio del decoro architettonico,
contemplato unicamente dall’art. 1120 c.c. Deve, invece
ribadirsi, che il Codice civile stabilisce diverse limitazioni alle
modifiche all’uso delle parti comuni, secondo che vengono
apportate dai singoli o deliberate dai partecipanti riuniti in
assemblea. A norma dell’art. 1102, comma 1, c.c. , applicabile
al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall’art.
1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le
“modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose
comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la
destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne
parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò,
senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun
condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni
dell’edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende
e altri manufatti analoghi. Per quanto già ricordato in
precedenza, allora, alle “modificazioni” consentite al singolo ex
art. 1102, comma 1, c.c., sebbene esse non alterino la
destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di
alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito
espressamente dall’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni.
Ritenendo che il divieto di ledere il decoro architettonico del
fabbricato – previsto esplicitamente per le nuove opere,
deliberate dall’assemblea – non riguardi anche le modificazioni,
apportate a vantaggio proprio dal singolo condomino, questi,
operando individualmente, subirebbe, nell’uso delle parti
comuni, restrizioni minori di quante ne incontri la maggioranza
dei partecipanti riuniti in assemblea (così Cass. Sez. 2,
29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179).
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeAltrimenti, proprio dal collegamento che deve comunque farsi
tra l’art. 1102, l’art. 1120 e l’art. 1122 c.c., questa Corte ha
specificato come l’istallazione sulla facciata dell’edificio
condominiale di una canna fumaria, di pertinenza di una unità
immobiliare di proprietà esclusiva, non debba recare danno alla
cosa comune, alterandone il decoro architettonico (Cass. Sez.
2, 31/07/2013, n. 18350).
3.11 quarto motivo di ricorso della Servizi Assicurativi Nord Est
deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., per l’acritica adesione della
sentenza della Corte di Trieste alla C.T.U., quanto alla
ravvisata lesione del decoro architettonico, identificata con la
semplice simmetria della facciata.
Il quinto motivo di ricorso della Servizi Assicurativi Nord Est
deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., non risultando dalla C.T.U. che
l’apposizione della canna fumaria comportasse un’alterazione
significativa della unitarietà di linee e di stile dell’edificio.
Il sesto motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto
decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto
la lesione del decoro architettonico suppone l’accertamento di
un’alterazione che possa procurare un pregiudizio estetico
suscettibile di una apprezzabile valutazione economica, dato
eluso dalla C.T.0
Il settimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un
fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non
avendo la sentenza impugnata comparato il criterio estetico
con quello utilitario, quanto al carattere di essenzialità della
canna fumaria per la utilizzazione dell’immobile di proprietà
della Servizi Assicurativi Nord Est.
Ric. 2016 n. 01338 sez. 52 – ud. 23-09-2020
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale3.1. I motivi dal quarto al settimo, che possono essere
esaminati congiuntamente, rivelano diffusi profili di
inammissibilità, e sono comunque infondati. L’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Il ricorrente, quindi, nel rispetto delle previsioni
degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.,
deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e
la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. le considerazioni svolte nei motivi
quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso, che si limitano a
contrapporre una diversa opinione circa l’insussistenza del
pregiudizio al decoro architettonico, con riguardo agli
accertamenti inerenti alla “bellezza” dell’edificio, alla “non
trascurabile entità della unitarietà di linee e di stile”, al
“deprezzamento” del fabbricato o alla “essenzialità” della canna
fumaria. E’ evidente come tali doglianze non indicano “fatti” in
senso storico e normativo, ossia fatti principali, ex art. 2697
c.c., o fatti secondari (cioè fatti dedotti ed affermati in funzione
di prova di un fatto principale), precisi accadimenti ovvero
circostanze in senso storico-naturalistico, o dati materiali,
episodi fenomenici.
Ric. 2016 n. 01338 sez. 52 – ud. 23-09-2020
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeLa nozione di decoro architettonico, contemplata dagli artt.
1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., e sottesa,
come visto, anche ai limiti di uso della cosa comune ex art.
1102 c.c., ha una portata diversa da quella di “aspetto
architettonico”, cui si riferisce l’art. 1127, comma 3, c.c., quale
limite alle sopraelevazioni. Il giudizio relativo all’impatto della
sopraelevazione sull’aspetto architettonico dell’edificio va
condotto esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche
visivamente percepibili dell’immobile condominiale e
verificando l’esistenza di un danno economico valutabile (cfr.
Cass. Sez. 6-2, 12/09/2018, n. 22156; Cass. Sez. 6-2,
28/06/2017, n. 16258; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23256;
Cass. Sez. 2, 24/04/2013, n. 10048; Cass. Sez. 2,
07/02/2008, n. 2865; Cass. Sez. 2, 22/01/2004, n. 1025;
Cass. Sez. 2, 27/04/1989, n. 1947). Viceversa, il decoro
architettonico attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee
essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e
fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad
esso una sua specifica identità (si veda, ad es., Cass. Sez. 2,
30/08/2004, n. 17398). Ai fini della tutela del decoro
architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il
fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che
tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente
compromessa da precedenti interventi sull’immobile (Cass.
Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n.
27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398). Neppure è
decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla
modifica, in quanto, ove, come nella specie, sia accertata una
alterazione della fisionomia architettonica dell’edificio
condominiale, per effetto della realizzazione di una canna
fumaria apposta sulla facciata, il pregiudizio economico risulta
Ric. 2016 n. 01338 sez. 52 – ud. 23-09-2020
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Corte di Cassazione – copia non ufficialeconseguenza normalmente insita nella menomazione del
decoro architettonico, che, costituendo una qualità del
fabbricato, è tutelata – in quanto di per sé meritevole di
salvaguardia – dalle norme che ne vietano l’alterazione (così
Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004,
n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, n. 5417). Non rileva altresì
che si tratti della facciata principale o di una facciata
secondaria dell’edificio, in quanto, nell’ambito del condominio
edilizio, le facciate stanno ad indicare l’insieme delle linee e
delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato,
imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio
estetico. La facciata rappresenta, quindi, l’immagine stessa
dell’edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale
rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e
principale, che gli altri lati dello stabile.
Ancora, non è un “fatto”, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., l’essenzialità, che si prospetta nel settimo motivo, della
installazione della canna fumaria per consentire lo svolgimento
di un’attività di ristorazione all’interno di un edificio
condominiale. E’ vero che, agli effetti dell’art. 1102 c.c., con
particolare riguardo proprio al muro perimetrale del fabbricato,
bisogna ritenere che vada preservato l’uso potenziale,
spettante a tutti i condomini, di collocarvi gli impianti che
possano considerarsi indispensabili ai fini di una reale
abitabilità dei rispettivi appartamenti, intesa nel senso di una
condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze
generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in
tema di igiene (cfr. Cass. Sez. 2, 15/07/1995, n. 7752; Cass.
Sez. 2, 18/06/1991, n. 6885; Cass. Sez. 2, 05/12/1990, n.