Vendita alloggi e tassazione redditi
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., sent. 28.2.2017, n. 5180
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.
2. Con l’impugnata sentenza n. 35/26/12 depositata il 22 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in riforma della decisione n. 108/03/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – respingeva il ricorso promosso da T. s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione ricavi conseguenti la vendita di numero quattro appartamenti ubicati in un unico piccolo condominio ristrutturato dalla contribuente.
3. La CTR riteneva dimostrati i maggiori ricavi perché – sulla scorta dei valori medi di mercato forniti dalla locale associazione dei mediatori “tenuto conto della zona (semicentrale, al confine con la periferia)” – doveva applicarsi “ai metri quadrati abitativi il valore di euro 1.350/mq, pari alla media fra i valori relativi al semicentro e quelli relativi alla periferia”.
4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.
5. Con il terzo logicamente precedente motivo di ricorso la contribuente censurava l’impugnata sentenza per non aver la CTR dichiarato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, ma il motivo è all’evidenza inammissibile perché la CTR non ha pronunciato sull’eccezione, cosicché la contribuente avrebbe dovuto denunciare la decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c., avendo altresì cura di evitare la mancanza di autosufficienza precisando di aver proposto l’eccezione in ricorso, di averla eventualmente reiterata in secondo grado e trascrivendo l’avviso e indicando il tempo e il luogo processuali della sua produzione (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. n. 9108 del 2012).
6. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d); e 40 d.p.r. 600/73; dell’art. 54, comma 2, d.p.r. 633/72” – la contribuente nella sostanza sosteneva che la CTR aveva errato nel fondare la prova presuntiva soltanto sui valori medi forniti dalla locale associazione dei mediatori.
6.1. Il motivo è fondato alla luce della preliminare assorbente considerazione che – in assoluta mancanza di spiegazione del metodo o dei criteri utilizzati dalla associazione per stimare i prezzi medi di mercato – non è possibile verificare la forza presuntiva degli stessi.
7. Assorbito il secondo motivo.
8. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per i dovuti accertamenti.
P.Q.M.
La Corte respinge il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.