Condono edilizio e accertamento regolarità

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34896 Anno 2021
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel
procedimento a carico di:
MALLARDO GAETANO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 08/03/1924
FERRARO MARIA
MALLARDO GIULIANO
MALLARDO FRANCESCO SAVERIO
MALLARDO RAFFAELE
avverso l’ordinanza del 19/01/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI
lette le conclusioni del PG, Luigi Cuomo: Annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,
con ordinanza del del 19 gennaio 2020 ha revocato l’ordine di
demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione
distaccata di Marano – del 21 gennaio 2005, n. 58.
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione relativamente alla mancata considerazione dell’immobile
come una costruzione unica; violazione di legge (legge 724/1994,
relativamente al limite dei 750 mc).
Il Tribunale non ha accertato se le tre istanze di condono siano
effettivamente relative al fabbricato oggetto della demolizione; infatti,
con la sentenza di condanna del 21 gennaio 2005 Mallardo Gaetano era
stato dichiarato colpevole solo relativamente al primo corpo di fabbrica
di cui all’imputazione; invece, si dava atto che per il terzo corpo di
fabbrica (per il quale si dichiarava di non doversi procedere, per
intervenuta prescrizione dei reati) erano state presentate nel 1995 al
Comune di Giugliano tre domande di condono.
Non risulta, pertanto, accertato se il condono edilizio – sulla
base del quale è stato revocato l’ordine di demolizione – fosse riferito
effettivamente al corpo di fabbrica oggetto della demolizione, o ad altro
fabbricato.
Inoltre, il volume complessivo del fabbricato risultato
condonato è di 2.050,00 mc, superiore, quindi, al limite dei 750 mc
previsti per il condono. Le tre istanze di condono dovrebbero valutarsi
unitariamente se riferite, sostanzialmente, ad un unico fabbricato
(complesso unitario).
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento
impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto
Procuratore Generale Luigi Cuomo, ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli risulta fondato e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio per
nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 324,
quinto comma, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata si è limitata, in modo assertivo, ad
affermare che gli istanti “hanno documentato l’esistenza di un
provvedimento della P.A. successivo alla formazione del giudicato il
quale risulta in insanabile contrasto con l’ordine giudiziario di
demolizione”.
Nessun accertamento e motivazione risulta sulla unitarietà del
fabbricato al fine della valutazione delle condizioni di legge per il
condono (superamento o no dei 750 mc) e nessuna valutazione sulla
effettiva riferibilità delle istanze di condono al corpo di fabbrica oggetto
della demolizione (ovvero al primo corpo e non al terzo o secondo corpo
dell’intera costruzione, come emergente dalla stessa sentenza di
condanna).
Infatti, “In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile
in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né
costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso,
la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi
soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, richiamati dall’art. 39, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della
domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde
non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per
la concedibilità della sanatoria. Fattispecie di presentazione di diverse
istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell’immobile abusivo”
(Sez. 3, Sentenza n. 27977 del 04/04/2019 Cc., dep. 26/06/2019, Rv.
276084 – 01).
Compete sempre al giudice penale l’accertamento della
legittimità del titolo rilasciato dalla P.A.: “Nell’ipotesi di concessione
edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità
dell’atto alle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 13 della legge
n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati
urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici;
ne consegue che il giudice, esercitando il doveroso sindacato di
legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale,
può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 della legge 20
marzo 1865 n. 2248, all. E. (Sez. 3, Sentenza n. 19236 del 15/02/2005
Ud., dep. 20/05/2005, Rv. 231834 – 01; vedi anche Sez. 3,
Sentenza n. 5031 del 08/03/2000 Ud., dep. 27/04/2000, Rv. 216052).

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324. co. 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 11/05/2021