Installazione telecamera e reato di stalking

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Relatore
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. CANANZI Francesco – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A. nato a A il (Omissis)
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME
udito il difensore

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Siracusa, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Siracusa, avente ad oggetto una telecamera, ritenuta cosa pertinente al reato di cui all’art. 612 bis, c.p., secondo l’impostazione accusatoria commesso in danno di B.B., nei confronti di A.A., indagato per tale reato, in quanto installata da quest’ultimo presso la propria abitazione, in modo da riprendere la porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa dal reato.
2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il A.A., lamentando violazione di legge, anche sotto il profilo dell’assenza di una reale motivazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del vincolo reale; alla mancata considerazione di quanto rappresentato dall’indagato nella memoria depositata all’udienza camerale del 21.7.2023; alla mancanza totale di motivazione in ordine all’eccezione formulata dall’indagato in punto di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 405, c.p.p.
2.1. Con requisitoria scritta del 9.11.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Sabrina Passafiume chiede l’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, infatti, a norma dell’art. 325, co. 1, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, per essere contraddistinta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, mentre non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (cfr. Sez. 6, 4.4.2003, n. 24250, rv. 225578; Sez. U., 28.1.2004, n. 5876, rv. 226710; sez. II, 14.3.2017, n. 18951, rv. 269656).
L’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero, come rilevato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che e cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348). In questa prospettiva assume valore decisivo la valutazione che deve essere effettuata sulla sussistenza dell’indispensabile presupposto del fumus commissi delicti,
Sul punto l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di condivisibili principi, che appare opportuno ribadire. Si è, in particolare, affermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (cfr. Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Rv. 250397).
Assolutamente costante risulta, poi, l’insegnamento, secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 278542).
Orbene tanto premesso non può non rilevarsi come la motivazione sul punto svolta dal tribunale del riesame, come denunciato dal ricorrente, sia meramente apparente, mancando proprio una reale valutazione da parte del giudice dell’impugnazione cautelare in ordine all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a carico del A.A., che, come correttamente rilevato dal pubblico ministro nella sua requisitoria scritta, si è limitato ad affermare che l’indagato è stato trovato in possesso della telecamera in sequestro, posizionata in modo da riprendere l’uscio della persona offesa, e che sulla memoria del telefono cellulare in suo possesso vi erano delle foto raffiguranti l’ingresso dell’abitazione della persona offesa.
Assorbita in tale vizio ogni ulteriore censura, si impone l’annullamento con rinvio al tribunale di Siracusa, sezione riesame, dell’ordinanza oggetto di ricorso.
La mancata indicazione di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato, infatti, assolutamente necessaria nel caso in esame, sia pure nei limiti propri della finalità perseguita cori il vincolo reale, anche tenuto conto della giustificazione addotta dall’indagato in ordine all’installazione della telecamera, di cui dà atto lo stesso tribunale del riesame, rappresenta un vulnus da colmare da parte del giudice del rinvio, che vi provvederà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza richiamati.
Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52, co. 5, D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Siracusa, sezione riesame.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52, D.Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2024.