Modifica del sottotetto e tabelle millesimali
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 9.6.2017, n. 14509
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 21.12.2007 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda del condominio di via … e di alcuni condòmini nei confronti del condomino G.G. e nella contumacia di G.C..
Nel giudizio si era registrato l’intervento di altri condòmini.
La sentenza dichiarava che, a seguito di lavori del G.G. nelle porzioni di sua proprietà e nel sottotetto, le tabelle del regolamento contrattuale originario A, B e C andavano modificate in base alla Ctu e condannava anche il convenuto alla rimozione di una rete metallica ed alle spese.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 9.10..2012, rigettava il gravame del G.G. ad esclusione dei capi 7-8-9- del dispositivo regolava le spese e rigettava l’incidentale del condominio statuendo che le opere realizzate, anziché mera ristrutturazione, costituivano intervento edilizio di vasta portata concretizzatosi nella creazione di una ulteriore unità abitativa come accertato da Ctu e come sostanzialmente riconosciuto, non rilevando l’attuale destinazione.
Accertato il presupposto per la modificazione delle tabelle, la pronuncia dell’A.G. si sostituisce alla volontà dei condòmini.
La rimozione della palificazione con reticolato andava confermata costituendo sia danno estetico che pericolo di crollo.
Ricorre G.G. con otto motivi (due volte è indicato il quinto), illustrati da memoria, resistono il Condominio ed i condòmini indicati in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono nullità della sentenza e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 68 e 69 disp.att. c.c. in ordine all’esistenza di innovazioni di vasta portata ed all’esistenza di una notevole alterazione dei precedenti rapporti millesimali.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli arti. 68 e 69 disp. att. c.c., 1123, 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perché è stata accolta la domanda nonostante il condominio non avesse assolto l’onere probatorio.
Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1123 e 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l’erroneità delle conseguenze giuridiche tratte dalla situazione di fatto sia in ordine alla creazione di una unità abitativa sia in ordine all’ampliamento del lucernaio ed alla mancata certezza del diniego definitivo del permesso di abitabilità.
Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1123, 1321 c.c., 112, 196, 132 c.p.c. anche in relazione al mancato rinnovo della Ctu viziata da errori.
Col quinto motivo si lamentano la totale inattendibilità della Ctu e la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per essersi la sentenza fondata sulla Ctu che ammette variazioni interne a varie unità.
Col sesto motivo, ancora indicato come quinto, si lamenta la modifica della tabella C.
(omissis)
La sentenza ha statuito che le opere realizzate anziché mera ristrutturazione costituivano intervento edilizio di vasta portata concretizzatosi nella creazione di una ulteriore unità abitativa come accertato dal Ctu e come sostanzialmente riconosciuto, non rilevando l’attuale destinazione.
Accertato il presupposto per la modificazione delle tabelle, la pronuncia dell’A.G. si sostituiva alla volontà dei condòmini.
La rimozione della palificazione con reticolato andava confermata costituendo sia danno estetico che pericolo di crollo.
I primi tre motivi manifestano mero dissenso rispetto all’accertamento in fatto in ordine alla realizzazione di due unità immobiliari, adibite ad uso abitativo, regolarmente ammobiliate, fornite di impianti tecnologici, con servizi igienici, pavimentazione in palchetto, una collegata con l’abitazione sottostante B/7 del settimo piano ed altra B/8 costituente singola unità abitativa (pagina 13).
In particolare, in ordine al primo motivo ed all’asserita genericità della domanda ribadita nella discussione orale, la questione appare nuova in mancanza di un motivo di appello specifico, fermo restando che l’interpretazione della domanda spetta al giudice, mentre per il resto la sentenza ha valutato la Ctu e la documentazione in atti.
I successivi motivi criticano l’adesione alla Ctu che sarebbe stata oggetto di critiche da parte del Ctp ma non considerano che la relazione di parte è solo una allegazione e che anche la motivazione per relationem è legittima se immune da vizi logici.
La motivazione della sentenza di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronunzia di primo grado (definita nella specie articolata e tutt’altro che carente), facendo proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636) mentre è legittima la motivazione per relationem alle conclusioni del Ctu (omissis).
Peraltro, come eccepito dal controricorrente e sostanzialmente riconosciuto dal ricorrente nella discussione orale, si ammette la sostanziale adesione alla Ctu da parte del Ctp.
(omissis)
In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1700 di cui 200 per spese vive, oltre spese forfetizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.