TARSU e obblighi del proprietario del box
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI-5, ord. 5.9.2016,n. 17623
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, con la quale – in controversia concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P.G. di Tarsu per l’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a ‘rimessa di veicoli’ – è stato rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la sentenza
“Con il primo motivo di impugnazione (intestato sia alla violazione degli art.62 e 63 del D. Lgs.507/1993, nonché alla violazione degli art. 70, 71 e 73 dello stesso D. Lgs.) la parte ricorrente si duole della pronuncia del giudice di appello per avere quello sostanzialmente finito per affermare che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie ad autorimessa), senza che vi sia anche la necessità di dare la prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni, nel mentre la disciplina di legge richiede una previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti onde consentire lo specifico accertamento della ragione che esclude la sottoposizione a tassazione. Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass, nn. 17703 del 2004, 13086 dei 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se – in concreto – la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo, senza limitarsi a dare atto che detta prova doveva considerarsi raggiunta in considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa), e perciò in virtù del fallace assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani. Assunto che si palesa in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato. Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, sicché la causa va restituita al giudice del merito affinché quest’ultimo torni ad esaminare la questione controversa sulla scorta dei principi dianzi messi in evidenza. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con assorbimento del residuo”.
(omissis)
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Sicilia, sez. Catania, in diversa composizione.