Eccepibilità della mediazione obbligatoria e gradi di giudizio
Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n.205 del 04.01.2024 – Est. Varrone
La Cassazione ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24564/2020 R.G.
proposto da: GL , rappresentati e difesi dall’avvocato D; -ricorrenti contro C SRL, rappresentata e
difesa dall’avvocato S; controricorrente – nonché contro G’ e G – intimati – Ric. 2020n. 24564sez. S2- ud. 12 / 1 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 557/2020
depositata il 25/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal
Consigliere LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. C srl, proprietaria del complesso immobiliare denominato “Villa C” sito in A
circondato da area adibita a parco-giardino della superficie di 10.320 mq, conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Savona G al fine di sentir accertare che questi ultimi non avevano mai
posseduto per un periodo ultra ventennale e, per l’effetto, non avevano acquistato il diritto di
proprietà o altro diritto reale minore con riguardo all’immobile in questione (oltre che ad altri
immobili situati su territori estranei alla competenza del Tribunale adito), e per sentirli condannare a
restituire l’immobile predetto, oltre che alla condanna ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. dell’importo di
euro 500, 00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione. 2. G si costituiva
in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione sulla base del possesso
protratto della intera villa dal1985 fino al 2009 (salvo una breve interruzione di pochi mesi tra il
2008 e il 2009 in corso di procedura di separazione coniugale). 3. G si costituiva in giudizio
chiedendo il rigetto delle domande attoree. 4. Depositava poi atto di intervento l’ amministratore di
sostegno e tutore provvisorio di T, affermando che l’intervento aveva una duplice natura: con
riferimento ai beni di proprietà di C srl, l’intervento era ad adiuvandum della società attrice e le
conclusioni erano identiche a quest’ultima. Con riferimento invece ai beni mobili di sua proprietà, la
stessa interveniva per far valere il proprio diritto a sentir accertare l’assenza di qualsiasi posizione
giuridica soggettiva dei convenuti in ordine agli stessi e la condanna al rilascio di quanto
indebitamente detenuto. 5. Il Tribunale di Savona in accoglimento della domanda proposta dalla
società C condannava G a restituire all’attrice villa A, come sopra descritta, entro 30 giorni dalla
pronuncia, unitamente ai beni mobili di cui all’inventario allegato alla locazione prod. 4 di parte
attrice, fissando in euro 150,00 al giorno per ogni ritardo . 6. G e G proponevano appello avverso la
suddetta sentenza. 7. C resisteva al gravame e proponeva appello incidentale. 8. Si costituiva S
contestando l’appello di cui chiedeva il rigetto. 9. Preliminarmente la Corte d’Appello, per quel che
ancora rileva, rigettava l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della
procedura di mediazione. La questione non era stata sollevata tempestivamente ed era anche
infondata in quanto dai verbali di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era
svolta e si era conclusa senza conciliazione e senza che alcuna delle parti avesse svolto nelle sedi
opportune o comunque tempestivamente in causa rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa.
Infine, in ogni caso, l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d
. lgs 28/2010 doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. n. 29017/2018). Peraltro,
come affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32797 del 13 dicembre 2019,
“l’improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017;
13 aprile 2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703). In mancanza della tempestiva eccezione del
convenuto e del rilievo d’ufficio, era precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della
domanda. Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia
l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice. Nello stadio d’appello era prevista
solo la facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione
discrezionale. 9.1 La Corte d’appello, nel merito, qualificava la domanda come di restituzione visto
il pregresso rapporto di comodato e non di rivendica e comunque riteneva provato anche l’acquisto a
titolo originario del diritto di proprietà in capo alla società attrice. Quanto alla domanda
riconvenzionale di usucapione condivisibilmente il Tribunale aveva riferito che la relazione di fatto
intercorsa tra G e la Villa A non poteva essere ricondotta ad una situazione di possesso, ma era
derivata dalla relazione giuridica intercorrente tra la madre, G e l’immobile. Risultava, infatti, che la
villa, acquistata il 13.12.1952 dalla società C srl, costituita il 13.11.1952 dai coniugi EG e TB, era
sostanzialmente la casa di famiglia dei G, ove abitarono i predetti coniugi con i figli, e dove visse,
quindi, anche L, allontanandosi per qualche tempo allorché contrasse matrimonio (teste F S e G),
per poi tornarvi. Ciò emergeva anche dalla dichiarazione resa dal convenuto G davanti alla Pretura
di Savona, sez, distaccata di Albenga. La circostanza che B avesse sempre abitato nella villa emerge
va , altresì, dalle deposizioni dei testi F G e DM. Doveva escludersi,quindi, che L avesse esercitato
il possesso nei confronti del complesso immobiliare in questione e/ o di porzione del medesimo,
potendo, al pi§, aver avuto la mera detenzione degli stessi derivata da quella della madre. N on era
emerso neanche alcun mutamento dell’animus di G rispetto alla originaria condizione con la quale
era iniziata la sua relazione di fatto col bene. Anche EG seppure non avesse formulato domande
riconvenzionali, comunque, occupava sine titulo parte dell’immobile ed era stata, per l’effetto,
legittimamente ritenuta destinataria della pronuncia di condanna al rilascio. 10. LedEG hanno
proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 11.C srl ha resistito con
controricorso . 12. B S N e C G sono rimasti intimati. 13. Entrambe le parti con memoria depositata
in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un
fatto decisivo oggetto di discussione – vizio di motivazione, rectius completa assenza di
motivazione , in relazione al capo di impugnazione in appello, ribadito in sede di conclusioni,
concernente la liquidazione delle spese oggetto di condanna in solido a carico degli odierni
ricorrenti, così come contenuta nella sentenza di primo grado, violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c. La Corte di Appello di Genova avrebbe completamente omesso di prendere in
considerazione il motivo di impugnazione attinente alle spese, in merito al quale non avrebbe speso
alcuna motivazione. Invece, nel caso di specie, come eccepito dagli appellanti, alla luce del valore
indeterminabile e dei parametri del D.M. 55 del 2014 (l a citazione è del 2015), la somma
liquidata dal Tribunale di Savona avrebbe superato i limiti, senza giustificazione alcuna. Il calcolo
dei compensi dovrebbe prendere quale riferimento il decisum e, quindi , nel caso in esame, avendo
il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla C srl, sarebbe corretto
riferirsi al valore come indeterminabile. La Corted’Appello, invece , ha liquidato le spese di giudizio
per il grado di appello in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate,iva e cpa in favore di C.
e in € 10.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di SG,trascurando del
tutto il motivo di appello con il quale era stato censurata la liquidazione delle spese del primo grado
di giudizio. In effetti, il valore della causa, atteso l’oggetto della domanda di restituzione di beni
immobili e mobili con richiesta di pagamento ex art. 614 bis c.p.c. ed una domanda di accertamento
di intervenuta usucapione sfuggirebbe ai criteri previsti d all’art. 15 c.p.c. e dovrebbe essere
complessivamente valutato come indeterminabile. Pertanto, avrebbe dovuto essere applicato il
conteggio indicato nella comparsa conclusionale il cui calcolo finale è ben lontano dall’esito di €
50.000 contenuto in sentenza. In altri termini vi sarebbe una completa assenza di motivazione sul
punto spese. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. EG aveva formulato uno specifico motivo di
appello in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva
somma di euro 50000 in solido con LG. N ella stessa sentenza impugnata, a pag. 3, si legge che EG
aveva chiesto di riformare la sentenza oltre che in relazione alla sua condanna, anche in punto di
spese alla luce delle tabelle vigenti. La Corte d’Appello, pur dando atto del relativo motivo di
appello,ha del tutto omesso di esaminarlo. Deve premettersi che l’erronea intitolazione del motivo di
ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui
all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilit° del ricorso, se dall’articolazione del
motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez.6 – 5, Ord. n. 25557 del
27/10/2017). Nel caso di specie la censura di parte ricorrente complessivamente considerata è
sufficientemente chiara nell’ascrivere alla Corte d’appello l’omessa pronuncia sul suddetto motivo.
Ricorre, pertanto , il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello proposto da E. 2.Il secondo
motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione -vizio
di motivazione, in relazione al preteso possesso sine titulo, dell’immobile in questione da parte di
EG vizio di motivazione, del tutto insufficiente, in relazione al possesso ad usucapionem
dell’immobile in questione da parte di LG. Secondo la Corte d’Appello, EG occupava sine titulo
parte dell’immobile ed è stata, per l’effetto, legittimamente ritenuta destinataria della pronuncia di
condanna al rilascio. L’assunto non è specificamente motivato, se non per relationem (si desume),
dalla complessiva argomentazione svolta in merito alla posizione di LG. Tale argomentazione, in
effetti, ad una migliore disamina si rivela del tutto insufficiente e contraddittoria, in quanto non vale
a fare definitivamente luce sul possesso dell’immobile in questione da parte di LG. Lo stesso ha
affermato di aver iniziato a possedere l’immobile in questione, in epoca antecedente al contratto di
locazione del 1994.In maniera del tutto incomprensibile, la Corte d’Appello di Genova definisce a
pagina 17, irrilevante tale circostanza, in quanto non sarebbe idonea a desumere che l’inizio del
potere di fatto del G si sia instaurato in modo autonomo e non sia invece derivato da quello della
madre. La conclusione alla quale perviene la Corte, per cui nella fattispecie non è emerso che l’
animus del G sia mutato rispetto alla originaria condizione con cui è iniziata la sua relazione di fatto
col bene, a fronte di precedente excursus di natura teorica e di principio, sarebbe , nella sostanza,
sfornita di adeguata dimostrazione e motivazione e sarebbe , pertanto, ragione di cassazione della
sentenza in questione. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. La censura di omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in presenza di una doppia conforme
non è ammissibile. Peraltro, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità
del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della
decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando
che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. D’altra parte secondo la
giurisprudenza di questa Corte: « Ricorre l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter,
commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi
ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente
corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul
medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non
ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la
statuizione già assunta dal primo giudice» (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv.
664193 – 01). Ciò detto,anche la censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.
civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è
consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.
8053/2014); -nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte
d’Appello ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali non poteva riconoscersi il possesso
utile ad usucapire in capo a LG la cui relazione con l’immobile era rimasta sempre di detenzione,
senza alcun atto di interversione del possesso. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omesso
rilievo del fatto che C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha partecipato alla
mediazione. Violazione degli artt. 5 e 8 d. lgs. N.28 del 2010. Omesso accertamento della mancata
partecipazione di C alla mediazione e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della
domanda. In data 7 agosto 2015 Cl, a mezzo del difensore, convocava in mediazione i convenuti.
Alla sessione di mediazione del 14 settembre 2015 non partecipava il legale rappresentante della
società C Srl, ma il solo avvocato difensore, non munito di procura speciale/sostanziale. Secondo
parte ricorrente, perché si verifichi utilmente la condizione di procedibilità prevista dalla legge,
occorre che la mediazione sia utilmente esperita con la sostanziale partecipazione delle parti. Ne
deriva che, una volta promossa la procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non si
verifica se la parte instante non compare personalmente, (Sez. 3, n.8473 del 2019). Sotto altro
profilo, la decisione della Corte di Appello violerebbe gli artt. 5 e 8 del d . l gs. n. 28 del 20 10
laddove ha ritenuto che ” .. in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di
primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello
rilevare l’improcedibilità della domanda… ” Tale norma sarebbe applicabile nel caso di “mancato
esperimento della mediazione obbligatoria”, ma non nel caso in cui l’attore onerato abbia esperito
l’incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore
privo dei necessari poteri di legge. La decadenza di cui all’art. 8 d. lgs. n. 28 del 2010 (mancata
eccezione di parte convenuta, ovvero omesso rilievo d’ufficio da parte del giudice entro la prima
udienza) non si applicherebbe al caso della mediazione esperita, ma del tutto irregolare nella
partecipazione necessaria delle parti.1 Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte
d’Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato
o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata
sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In
tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo
esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la
mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1 – bis,
atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità
della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2
(Sez. 3- , O rdinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv. 659412 01). Dunque, in mancanza della
tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo
rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda. La Corte
d’Appello correttamente ha evidenziato che, nel caso di specie, alla prima udienza del giudizio di
primo grado erano mancati sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice.
Del tutto priva di fondamento è la tesi secondo cui i suddetti principi riguarderebbero solo l’omesso
espletamento della procedura di mediazione e non l’irregolare tenuta della mediazione perché
l’attore onerato ha esperito l’incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando
la presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge. Infine, il ricorrente non si confronta
neanche con l’ulteriore ratio decidendi della sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello ha
affermato che l’eccezione proposta dagli appellanti era anche infondata in quanto dai verbali di
causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e si era conclusa senza
conciliazione e senza che alcuna delle parti avesse svolto nelle sedi opportune, o comunque
tempestivamente in causa, rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa. 4. La Corte accoglie il
primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del
giudizio di legittimità