Roma, 10 Marzo 2020
Ora bisogna cambiare subito le leggi regionali che prevedono questo limite.
Dichiarazione di Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
La pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 44/2020 depositata ieri è una importante bocciatura della norma contenuta nella legge regionale lombarda 16/2016 che, illegittimamente, ha previsto la residenza protratta per 5 anni come requisito per concorrere all’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica.
Le motivazioni della Corte sono nette ed esemplari affermando il diritto alla abitazione come requisito di socialità, definendo inviolabile tale diritto che riguarda bene di primaria importanza. Con queste imprescindibili premesse la Corte afferma che il requisito della residenza protratta non misura in alcun modo il reale fabbisogno abitativo che deve essere soddisfatto dal servizio pubblico, risolvendosi in una soglia che di fatto porta all’esclusione dei soggetti deboli.
Con questo provvedimento traballano tutte le analoghe normative regionali, pensiamo a Piemonte, Toscana, Friuli, Veneto, che contengono questo inaccettabile ed illegittimo limite ai diritti delle persone e dovranno essere riviste adeguandole al principio fissato dalla Corte se non vorranno subire analoghe pronunce di incostituzionalità.
L’allegato:
– la sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale