Roma, 18 Novembre 2021

Da gennaio però occorrono misure di sostegno a inquilini e proprietari per una reale graduazione programmata dei provvedimenti che freni le gravi criticità dell’emergenza sfratti in forte aumento dal 1 gennaio 2022

Dichiarazione dei Segretari generali
Stefano Chiappelli, SUNIA
Antonio Falotico, SICET
Augusto Pascucci, UNIAT
Walter De Cesaris, Unione Inquilini

Con la sentenza n. 213 della Corte Costituzionale, depositata l’11 novembre 2021, si conferma la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di rilascio di immobili per morosità.
La pronuncia ha pertanto dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dai Giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona, in relazione all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge cd. Milleproroghe (31 dicembre 2020 n. 183) e all’articolo 40-quater del decreto legge cd. sostegni (22 marzo 2021 n. 41).

In particolare la Corte ha rilevato come rispetto alla sospensione prevista all’inizio della pandemia, che risultava generalizzata, i successivi provvedimenti restringendo il campo temporale della sospensione hanno attuato un progressivo e ragionevole aggiustamento e bilanciamento degli interessi e diritti delle parti interessate.
Anche in questo caso, come nella precedente pronuncia dell’ottobre scorso, sono smentite e bocciate le irresponsabili posizioni di chi da tempo agitava “spettri di incostituzionalità” di norme rese inevitabili per la drammatica situazione prodotta dalla pandemia come correttamente e puntualmente la Corte ha sottolineato.
Altrettanto correttamente la Corte smonta le censure sollevate in merito a presunte violazioni di normative europee e pronunce della Corte Europea in merito a durata dei processi e diritto di proprietà.

Nella sentenza emerge anche un monito della Corte laddove nella parte finale della sentenza afferma che “però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)” ma al contempo precisa che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n. 128 del 2021)”.

E’ evidente che da questo richiamo emerge rafforzata la necessità che Governo e Parlamento, in considerazione della permanente criticità e drammaticità delle situazioni che si registrano per la ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità incolpevole (che dal 1 gennaio sarà generalizzata), adottino misure di adeguato sostegno alla graduazione programmata delle esecuzioni ed ai protocolli per le esecuzioni degli sfratti.

L’obiettivo deve essere quello di garantire il passaggio da casa a casa e di consentire quindi in questo momento critico di fronteggiare l’emergenza abitativa con gli strumenti della negoziazione e dell’accordo.

L’allegato:
– la sentenza in formato pdf