Roma, 13 Maggio 2020
Dichiarazioni di Emiliano Guarneri, segretario del Sunia di Roma

Una nuova stagione di sfratti è prevedibile, anzi forse già decretata a Roma dal Presidente della Sezione VI del Tribunale Civile di Roma con l’assunzione di un protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di sfratto di concerto con l’Ordine degli Avvocati di Roma ed incentrato sulla considerazione che “le disposizioni normative in vigore non prevedono alcuna sospensione dei pagamenti”.

Le linee guida concordate per i procedimenti di sfratto per morosità, pur essendo in linea con la regolamentazione delle udienze disposte in regime di coronavirus (COVID 19), trattandosi di provvedimenti speciali in cui l’intimato può difendersi personalmente, discriminano di fatto, anche se involontariamente, tutti gli intimati che non possono avvalersi della difesa di un avvocato per vari ordini di motivi:

  1. La riduzione a 30 minuti dell’ora contumaciale, di 60 minuti per legge, penalizza chi non è a conoscenza dei protocolli, e probabilmente neppure in grado di capire se l’atto è stato notificato nei termini;
  2. Nell’atto di citazione per la convalida di sfratto viene indicata la data dell’udienza con l’indicazione che si terrà alle “ore di rito”, ma prima chi non assistito da un avvocato aveva un’ora di tempo per andare nelle cancellerie od allo sportello telematico di informazione posto in Viale Giulio Cesare 54 B dove pure qualcuno di buona volontà lo avrebbe indirizzato;
  3. Se non si dovesse difendere a mezzo di un avvocato, così come stanno le cose, salvo errore, non potrebbe neppure entrare in Tribunale per informarsi se c’è udienza o no e comunque sarebbe escluso dalla conoscenza con certezza della data, legata a comunicazioni informatiche riservate ai difensori costituiti.

Ferme queste considerazioni sulla particolare posizione degli intimati che per qualsiasi motivo non fossero difesi da un avvocato, c’è da dire che c’è il rischio che la macchina della GIUSTIZIA, di fatto, riprenda a funzionare a senso unico, e cioè solo in favore dei locatori, proprio perché, come precisato nel sopra richiamato protocollo d’intesa tra la Sesta Sezione del Tribunale (con la competenza sugli sfratti) ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, “le disposizioni normative in vigore non prevedono alcuna sospensione dei pagamenti”.
Stiamo evidentemente in presenza di una burocrazia sbilanciata verso una miope legalità in queste occasioni e distratta quando si tratta di assegnare prontamente i contributi al l’affitto concessi dalla Regione Lazio e ad una classe politica nazionale che sembra non capire né i tempi né la giusta misura per l’approvazione per un decreto di sostegno economico strutturale che aiuti le famiglie.
Infatti, non ci si è resi conto che la normale ripresa di una attività giurisdizionale è fondata sulla “par condicio” delle parti e cioè sulla normalità delle condizioni della vita civile in corso al momento di espletamento delle sue Funzioni Istituzionali.
Questa “par condicio” al momento non esiste più, in tutte le centinaia di migliaia di casi in cui il reddito del nucleo famigliare del conduttore ha subito forti decurtazioni o l’azzeramento.
La maggior parte delle “morosità” sopravvenute da marzo ad oggi e per qualche mese prossimo futuro non sono e non saranno dovute all’inadempimento contrattuale del conduttore, pur sino ad allora solvente, e che non si è più trovato nella materiale possibilità di versare puntualmente la sua quota a causa della sospensione ad es. della sua attività di lavoro (per le ovvie restrizioni relazionali ed ambientali di cui ai provvedimento, teso ad arginare la pandemia Covid 19 o per qualsiasi altro motivo connesso a tali restrizioni).

PER EVITARE LA PREVEDIBILE “STAGIONE DEGLI SFRATTI” si dovrebbe disporre che i procedimenti di sfratto per finita locazione vengano sospesi fino a quando non sarà ripreso il normale e libero svolgimento della vita civile, con la cessazione dell’allarme Covid19 o, sempre con disposizione normativa, si precisasse che non potrà essere emessa convalida di sfratto, nei casi in cui il conduttore dimostri che la sua situazione reddituale (del suo nucleo famigliare) si è azzerata o ridotta solo ad assicurarne la sussistenza, favorendo l’assunzione di accordi che possano determinare almeno temporaneamente, a seconda dei casi, una congrua riduzione del canone dovuto contrattualmente, fissando un termine successivo per versare al locatore gli importi non corrisposti da marzo 2020 allo scadere di detto termine, cancellando, in caso di adempimento, la causa dal ruolo.

Più semplice sarebbe che venisse adeguatamente finanziato per un periodo MEDIO/LUNGO un provvedimento di sostegno al pagamento del canone in favore dell’inquilino ed un altrettanto adeguato provvedimento di sgravio fiscale verso i proprietari che sospendono o riducono sensibilmente i canoni.