28 Febbraio 2018
Vendita case cantoniere

L’art. 2, commi da 1 a 4, della Legge regionale del 14/8/2017 n. 9, ha introdotto disposizioni relative all’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, prevedendo, a tal fine, l’adeguamento del vigente Regolamento regionale del 4/4/2012 n. 5

In attuazione della predetta disposizione legislativa, l’art. 1 lettera b) del Regolamento regionale del 28/12/2017 n. 32, ha inserito l’articolo 9 bis al citato regolamento n. 5/2012.

Il nuovo quadro normativo e regolamentare introduce il principio secondo cui, gli sitituti giuridici previsti dal regolamento n. 5/2012, sono estesi a coloro i quali, in virtù di un titolo già attribuito da Enti e Aziende pubbliche ancorché scaduto, occupano un immobile della Regione e vi hanno iscritto la residenza da oltre dieci anni.

Salvo alcune esclusioni, che non riguardano la fattispecie trattata, gli istituti previsti dal regolamento sono i seguenti:

  • la possibilità di esercitare il diritto di opzione all’acquisto della proprietà del bene occupato
  • la possibilità di acquisto del diritto di abitazione vitalizio per gli ultra sessantacinquenni
  • la possibilità di acquisto rateale fino ad un massimo di venti anni

Queste possibilità e il relativo requisito della residenza, sono estesi ai discendenti in linea retta ed ai coniugi o conviventi civili dell’originario titolare del bene.

Il bene viene offerto in opzione agli aventi titolo al valore di mercato (secondo i valori desunti dall’osservatorio del mercato immobiliare) dedotto di un coefficienti di vetustà commisurato all’epoca di costruzione dell’immobile.

Per esercitare l’opzione, l’occupante dovrà inoltre corrispondere alla Regione anche gli interessi legali sull’importo determinato, per i dieci anni precedenti.

Dette disposizioni normative sono applicabili alle case cantoniere alle seguenti condizioni:

  • se sottratte al regime demaniale, in quanto non più strumentali all’esercizio della viabilità
  • se classificate come disponibili

L’attribuzione delle case cantoniere alla categoria del demanio o del patrimonio e la classificazione del bene patrimoniale come disponibile o indisponibile è di competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 521 del Regolamento regionale 6/9/2001, n. 1.

La D.G.R. n. 930 del 28/12/2017 ha trattato specificatamente il tema delle case cantoniere disponendo quanto segue:

  • le ha sottratte dal regime del demanio accidentale stradale
  • le ha classificate come appartenenti al patrimonio indisponibile in attesa di accertare, per ogni singolo immobile, la sua utilità per fini istituzionali
  • ha previsto l’avvio del processo di alienazione per quelle non più necessarie per fini istituzionali.

La stessa deliberazione ha anche affrontato il problema della proprietà delle case cantoniere che risulta: trasferita, ai sensi del combinato disposto del D.P.C.M. 12/10/2000 e del verbale di consegna del 12/10/2001, ma non trascritta e volturata alla Regione.

In effetti, se da un lato la Regione dispone delle case cantoniere in forza della legge e dei successivi decreti che hanno disposto il conferimento alle regioni delle funzioni e del patrimonio inerenti la viabilità ex ANAS; dall’altro, la Regione non ha mai rivendicato la proprietà delle case cantoniere per mezzo della trascrizione e della successiva voltura catastale.

Fino ad oggi le case cantoniere sono state considerate all’interno dell’inventario, non come cespiti immobiliari ma come beni inglobati alla strada di appartenenza.

Per avviare il processo di valorizzazione patrimoniale è stato necessario effettuare la ricognizione tecnico documentale di tutte le case cantoniere trasferite da ANAS ovvero l’attività propedeutica a rivendicarne la proprietà.

Detta ricognizione ha consentito di individuare circa 180 cespiti immobiliari fra fabbricati e terreni ed è stata approvata dalla stessa d.g.r. n. 930/2017.

La d.g.r. 930/2017, il D.P.C.M. 12/10/2000 e il verbale di consegna del 12/10/2001, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale, in favore della Regione, dei suddetti singoli cespiti immobiliari.

Le operazioni di trascrizione e voltura catastale sono appena iniziate presso ogni Provincia.

Una volta trascritta e volturata la proprietà dei beni, questi potranno essere alienati agli aventi titolo ai sensi dell’art. 9 bis Regolamento regionale del 4/4/2012 n. 5 (Attuativo dell’art. 2 della Legge regionale del 14/8/2017 n. 9) a condizione che il cespite immobiliare su cui si esercita l’opzione di acquisto:

  • non sia più adibito a fini istituzionali
  • sia classificato come disponibile ed inserito fra quelli oggetto di alienazione ai sensi del RR 5/2012 e con delibera della giunta
  • risulti iscritto al catasto fabbricati e le planimetrie depositate risultino conformi allo stato attuale
  • non sia stato oggetto di interventi che ne abbiano determinato una difformità edilizia o catastale oppure che le eventuali difformità edilizie e/o catastale siano sanate o sanabili dagli aventi titolo

Inoltre, caso per caso, dovranno essere effettuati:

  • la verifica della legittimità all’acquisto dell’occupante
  • la determinazione del valore della compravendita
  • le pratiche edilizie catastali a cura e spese dell’occupante
  • la sanatoria delle difformità ovvero la rimozione degli abusi da parte dell’occupante
  • la redazione dell’atto notarile