|
Federazione di Salerno |
|---|
(ai sensi dell'art. 2, coma 3, Legge 9.12.98 n_ 431 e del
Decreto Ministeriale 5.3.99 n_ 67e della Legge 8.1.2002 n. 2)
Tra:
1) il SUNIA (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Salerno, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio De Simone , nato a Pellezzano il 24.05.1960; il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Salerno, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Francesco Fiocco , nato a Cetara il 22.06.1943; l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Salerno, in persona del Segretario Provinciale Sig. Aniello Estero, nato il 16.8.49,
e
2) la CONFEDILIZIA - Associazione
della Proprietà Edilizia della Provincia di Salerno - in persona del
Presidente avv. Bruno Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954 ; 1'A.S.P.P.I.
(Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari)
in persona dal Presidente Avv. Graziella Guida, nata a Caracas (Venezuela)
il 24.1.1953; ; l’A.P.P.C.
(Associazione Piccoli Proprietari Case) in persona del Presidente avv. Carmine
Napoli, nato a Mercato S. Severino l’11.7.1949, dall’altra.
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente Accordo Territoriale:
CONTRATTI DI
LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art.2, comma 3,
legge 9.12.98 n. 431 e art.1 D.M.
5.3.99)
Art. 1
L'ambito di applicazione del
presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal
territorio amministrativo del Comune di Pontecagnano.
Art. 2
Il territorio comunale, ai fini
della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti
stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso - acquisitesi
anche le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali -
in tre aree omogenee come indicate
nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi e massimi
facente parte dell’allegato A) che,
costituito da detta scheda di individuazione e
dalla carta planimetrica (planimetria)
del Comune di Pontecagnano, costituisce parte integrante del presente
Accordo..
Art.3
I << valori di
riferimento>>, minimo e massimo dei canoni di locazione, per le aree
omogenee - come individuate all'art.2, Allegato A) - in cui è diviso il
territorio amministrativo del Comune di Pontecagnano, sono definiti nelle
misure riportate nella scheda facente
parte dell’Allegato A) ed espressi in £/mq. annue.
Art.4
Per la determinazione del
<< valore effettivo>> del canone di locazione sono definite quattro
fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi
caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato B), parte
prima.
Le parti contrattuali,
individuata l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile oggetto del
rapporto locativo e, in base agli
elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si
colloca, concorderanno il canone , tra il valore minimo ed il valore massimo
attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di
conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e
alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato B),
parte seconda.
Il canone così determinato potrà
subire delle maggiorazioni, stabilite in percentuale sul valore effettivo (e
non cumulabili tra di loro), per le particolari ipotesi individuate
nell’Allegato B), parte terza.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui
al punto 5 dell'art. 1 del D.M. 5.3.99 n. 67, per i contratti stipulati con
Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, il canone, definito con le modalità
di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A) e B) del presente Accordo
Territoriale, potrà essere ridotto, d'intesa tra le parti sottoscrittrici
dell'accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art.5, comma 1°, legge n. 431/98 ed art.2 D.M. 5.3.99 n. 67 e Legge 8.1.2002 n.2)
Art.6
L’ambito di applicazione del
presente Accordo Terrtoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal
territorio amministrativo del Comune di Pontecagnano.
Art. 7
Il canone dei contratti di locazione
<<transitori ordinari>>, ricorrendo le condizioni previste
dall’articolo succesivo del presente accordo, sarà liberamente concordato dai
contraenti non rientrando il Comune di Pontecagnano nell'ambito previsto
dall’art. 2, comma 4°, del D.M. 5.3.99
n. 67,
Art.8
La transitorietà del contratto di
locazione è giustificata:
a) per il locatore
1) se persona fisica,
dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge,
dei genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento;
- rilascio di immobile
detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori
di ristrutturazione dell'immobile già posseduto o “detenuto; "
- trasferimento o inizio di
attività artigianale o professionale;
- separazione personale;
- divorzio e cause
equiparate;
2) se persona giuridica,
società, Ente pubblico o con finalità pubblica, sociale, di culto,
cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall'esigenza di
destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le
proprie finalità.
b) per il conduttore
dall'esigenza di abitare
l'immobile per uno dei seguenti motivi:
- studio, inteso come
necessità di frequenza di corsi. temporanei
, di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
- lavoro, riferito
anche ad attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non
retribuiti;
- salute e famiglia;
- separazione personale (anche di fatto) ovvero divorzio e cause
equiparate;
- servizio civile;
- sfratto esecutivo con
possibilità di reperimento di altro alloggio nell'ambito temporale di diciotto
mesi;
- provvedimenti
amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso del l'alloggio di
abituale residenza.
Per la stipula di un contratto
<<transitorio ordinario>> sarà sufficiente l'individuazione di una
sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o
conduttore.
In ogni caso l’esigenza del
conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al
contratto, così come previsto dall’art. 2, comma 6°, del D.M. 5.3.99 n.67.
Art. 9
Il contratto di locazione
<<transitorio ordinario>> dovrà essere stipulato necessariamente
secondo il "contratto tipo nazionale", definito sulla base del
modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67 e successive modificazioni.
Art.10
Per tutti contratti previsti dal
presente Accordo Territoriale , gli oneri accessori saranno ripartiti tra
locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella - da
richiamarsi nel contratto di locazione- che costituisce l'Allegato B) del
presente Accordo Territoriale.
Il canone su richiesta de
locatore potrà essere aggiornato annualmente in ragione del 75%
della variazione in aumento, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, sempreché ciascuna
variazione annuale superi il 2,5%. A decorrere dall’inizio del 4° anno, nel
caso di protrazione biennale in conseguenza di disdetta del locatore, ovvero di
rinnovazione tacita, l’aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su
richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella
misura del 75%.
Art.11
Il presente Accordo Territoriale,
che avrà la durata di tre anni a
decorrere dalla data del suo deposito
presso il Comune di Pontecagnano, potrà formare di comune intesa tra le
parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in
cui:
a) siano deliberate dal Comune di
Pontecagnano specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con
contratto stipulato in base al presente Accordo Territoriale;
b) siano modificate, con
provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della
L. n. 431/98;
c) intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato
dei canoni di locazione nel territorio del Comune di Pontecagnano;
d) si ritenga dalle parti
stipulanti necessario procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo, dopo la
scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a
seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di
Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8.2..99.
Art. 12
Il presente Accordo Territoriale è composto di 4 pagine., suddiviso in 12 articoli con 2 allegati,
contraddistinti dalle lettere A), B), che formano parti integranti dell'Accordo
stesso.
Salerno,
per le Associazioni della Per le Associazioni
Proprietà Edilizia sindacali
dei conduttori
S.U.N.I.A.
CONFEDILIZIA
Il segretario Provinciale
A.P.E. Salerno
Liborio De Simone
Il Presidente
avv. Bruno Amendola
A.S.P.P.I. S.I.C.E.T.
Il Pressidente
Il segretario Provinciale
Avv. Graziella Guida Francesco Fiocco
U.N.I.A.T.
Il
Segretario Provinciale
Aniello Estero
A.P.P.C
Il Presidente
Avv. Carmine Napoli
SCHEDA DI
INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE E VALORI MINIMI E MASSIMI (espressi in mq/anno)
PER LA CITTÀ DI PONTECAGNANO
AREE VALORI
1 min.
€ 36.00
mas. €
62.00 zona delimitata dalla ferrovia da una parte e
dall’autostrada dall’altra e evidenziata nella
planimetria (TAV.1)
2 min. € 30.00 zona riguardante Faiano e evidenziata nella
mas. € 50.00 planimetria. (TAV.2)
3 min. €. 28.00
mas. € 40.00 tutte le altre zone del territorio comunale.