Federazione di Salerno

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI BELLIZZI
(ai sensi dell'art. 2, coma 3, Legge 9.12.98 n_ 431 e del Decreto Ministeriale 5.3.99 n_ 67)

Tra:
1) il SUNIA (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Salerno, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio De Simone , nato a Pellezzano il 24.05.1960; il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Salerno, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Francesco Fiocco , nato a Cetara il 22.06.1943; l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Salerno, in persona del Segretario Provinciale Sig. Aniello Estero, nato il 16.8.49, e il CO.N.I.A. (Confederazione Nazionale Inquilini Associati) della Provincia di Salerno, in persona del Segretario Provinciale Sig. Gerardina Napodano, da una parte, e
2) la CONFEDILIZIA - Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Salerno - in persona del Presidente avv. Bruno Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954 ; 1'A.S.P.P.I. (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) in persona dal Presidente Avv. Graziella Guida, nata a Caracas (Venezuela) il 24.1.1953; l'U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) in persona del Presidente avv. Nicola Lomonaco, nato a Colobraro (MT) il 11.7.1947; l'A.P.P.C. (Associazione Piccoli Proprietari Case) in persona del Presidente avv. Carmine Napoli, nato a Mercato S. Severino l'11.7.1949, dall'altra.

SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente Accordo Territoriale:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art.2, comma 3, legge 9.12.98 n. 431 e art.1 D.M. 5.3.99)

Art. 1
L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Bellizzi.

Art. 2
Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso - acquisitesi anche le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali - in tre aree omogenee come indicate nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi e massimi facente parte dell'allegato A) che, costituito da detta scheda di individuazione e dalla carta planimetrica (planimetria) del Comune di Bellizzi, costituisce parte integrante del presente Accordo..

Art.3
I "valori di riferimento", minimo e massimo dei canoni di locazione, per le aree omogenee - come individuate all'art.2, Allegato A) - in cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Bellizzi, sono definiti nelle misure riportate nella scheda facente parte dell'Allegato A) ed espressi in £/mq. annue.

Art.4
Per la determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato B), parte prima. Le parti contrattuali, individuata l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone , tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato B), parte seconda.
Il canone così determinato potrà subire delle maggiorazioni, stabilite in percentuale sul valore effettivo (e non cumulabili tra di loro), per le particolari ipotesi individuate nell'Allegato B), parte terza.

Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell'art. 1 del D.M. 5.3.99 n. 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale, potrà essere ridotto, d'intesa tra le parti sottoscrittrici dell'accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato

Art.6
Il "contratto tipo locale" (Allegato C) - da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe - è definito sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n° 67, con l'inserimento della seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all'esatta applicazione del presente Accordo Territoriale anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo' Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione".

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art.5, comma 1°, legge n. 431/98 ed art.2 D.M. 5.3..99 n. 67)

Art.7
L'ambito di applicazione del presente Accordo Terrtoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Bellizzi.

Art. 8
Il canone dei contratti di locazione <>, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo succesivo del presente accordo, sarà liberamente concordato dai contraenti non rientrando il Comune di Bellizzi nell'ambito previsto dall'art. 2, comma 4°, del D.M. 5.3.99 n. 67,

Art.9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
a) per il locatore
1) se persona fisica, dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento;
- rilascio di immobile detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile già posseduto o "detenuto; "
- trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale;
- separazione personale;
- divorzio e cause equiparate;
2) se persona giuridica, società, Ente pubblico o con finalità pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall'esigenza di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità.

b) per il conduttore
dall'esigenza di abitare l'immobile per uno dei seguenti motivi:
- studio, inteso come necessità di frequenza di corsi. temporanei , di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
- lavoro, riferito anche ad attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non retribuiti;
- salute e famiglia;
- separazione personale (anche di fatto) ovvero divorzio e cause equiparate;
- servizio civile;
- sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell'ambito temporale di diciotto mesi;
- provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso del l'alloggio di abituale residenza.

Per la stipula di un contratto "transitorio ordinario" sarà sufficiente l'individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore.
In ogni caso l'esigenza del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto, così come previsto dall'art. 2, comma 6°, del D.M. 5.3.99 n.67.

Art. 10
Il contratto di locazione "transitorio ordinario" dovrà essere stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo locale", definito sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 no 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l'Allegato D) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all'art. 6 del presente Accordo Territoriale.

Art.11
Per tutti contratti previsti dal presente Accordo Territoriale , gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella - da richiamarsi nel contratto di locazione- che costituisce l'Allegato E) del presente Accordo Territoriale.
Il canone su richiesta de locatore potrà essere aggiornato annualmente in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, sempreché ciascuna variazione annuale superi il 2,5%. A decorrere dall'inizio del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in conseguenza di disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita, l'aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura del 75%.

Art.12
Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Bellizzi, potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
a) siano deliberate dal Comune di Bellizzi specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo Territoriale;
b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. n. 431/98;
c) intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione nel territorio del Comune di Bellizzi;
d) si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell'Accordo stesso. Il presente Accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8.2..99.

Art. 13
Il presente Accordo Territoriale è composto di 4 pagine., suddiviso in 13 articoli con 5 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), E), che formano parti integranti dell'Accordo stesso.

Salerno,

Per le Associazioni della Proprietà Edilizia

CONFEDILIZIA
A.P.E. Salerno
Il Presidente
avv. Bruno Amendola

A.S.P.P.I.
Il Pressidente
Avv. Graziella Guida

U.P.P.I.
Il Presidente .
Avv. Nicola Lomonaco

A.P.P.C
Il Presidente
Avv. Carmine Napoli

Per le Associazioni sindacali dei conduttori

S.U.N.I.A.
Il segretario Provinciale
Liborio De Simone

S.I.C.E.T.
Il segretario Provinciale
Francesco Fiocco

U.N.I.A.T
Il Segretario Provinciale
Aniello Estero

C.O.N.I.A.
Il Segretario Provinciale
Gerardina Napodano

ALLEGATO A

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE E VALORI MINIMI E MASSIMI (espressi in mq/anno)
PER LA CITTÀ DI BELLIZZI

AREE VALORI
1 e 2 min. 35.000
mas. 60.000
zone delimitate in rosso nella planimetria
3 min. 55.000
mas. 100.000
tutte le altre zone del territorio comunale



torna agli accordi