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Federazione di Salerno |
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Tra:
1)
il SUNIA (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale
di Salerno, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio De Simone , nato a Pellezzano il
24.05.1960; il SICET (Sindacato
Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Salerno, in persona del
Segretario Provinciale, Sig. Francesco Fiocco , nato a Cetara il 22.06.1943; l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini
Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Salerno, in persona del
Segretario Provinciale
Sig. Aniello Estero, nato il 16.8.49;
2)
la CONFEDILIZIA -
Associazione della Proprietà
Edilizia della Provincia di Salerno - in persona del Presidente avv. Bruno
Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954 ; 1'A.S.P.P.I. (Associazione Piccoli
Proprietari Immobiliari) in
persona dal Presidente Avv. Graziella Guida, nata a Caracas (Venezuela) il
24.1.1953; l’A.P.P.C. (Associazione Piccoli Proprietari Case) in persona del
Presidente avv. Carmine Napoli, nato a Mercato S. Severino l’11.7.1949, dall’altra.
SI
CONVIENE E SI STIPULA
il
seguente Accordo Territoriale:
CONTRATTI
DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art.2,
comma 3, legge 9.12.98 n. 431 e
art.1 D.M. 5.3.99)
Art. 1
L'ambito
di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe,
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Battipagtlia.
Art. 2
Il
territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di
locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in
epigrafe, è diviso - acquisitesi anche le informazioni concernenti le
delimitazioni delle microzone catastali - in tre aree omogenee, più un’area di particolare degrado e due aree
di particolare pregio, come
indicate nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi e
massimi facente parte dell’allegato
A) che, costituito da detta scheda di individuazione e dalla carta planimetrica
(planimetria) del Comune di
Battipaglia, costituisce parte integrante del presente Accordo..
Art.3
I
<< valori di riferimento>>, minimo e massimo dei canoni di
locazione, per le aree omogenee - come individuate all'art.2, Allegato A) - in
cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Battipaglia, sono
definiti nelle misure riportate nella scheda facente parte dell’Allegato A) ed espressi in £/mq. annue.
Art.4
Per
la determinazione del << valore effettivo>> del canone di locazione
sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli
elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati
nell'Allegato B), parte prima.
Le
parti contrattuali, individuata l'area urbana omogenea in cui è ubicato
l'immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi di caratterizzazione, la fascia di
oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone , tra il valore
minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con
riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato
in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri
indicati nell'Allegato B), parte seconda.
Il
canone così determinato potrà subire delle maggiorazioni, stabilite in percentuale
sul valore effettivo (e non cumulabili tra di loro), per le particolari ipotesi
individuate nell’Allegato B), parte terza.
Art. 5
Ai
fini della previsione di cui al punto 5 dell'art. 1 del D.M. 5.3.99 n. 67, per
i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, il canone,
definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A) e B)
del presente Accordo Territoriale, potrà essere ridotto, d'intesa tra le parti
sottoscrittrici dell'accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore
concordato
Art. 6
Il "contratto tipo
locale" (Allegato C) - da utilizzarsi necessariamente per la
istituzione dei rapporti locativi in epigrafe - è definito sulla base del
modello allegato al D.M. 5.3.99 n° 67, con l'inserimento della seguente
clausola:
"Ciascuna
parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine
all'esatta applicazione del presente Accordo Territoriale anche a riguardo del
canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale composta da tre
componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie del presente Accordo' Territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà
eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due
componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di
nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale
rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte
interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione
composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio
di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto
contrattuale ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a
nuova variazione".
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI
ORDINARI
(Art.5, comma 1°, legge n. 431/98
ed art.2 D.M. 5.3..99 n. 67)
Art.7
L’ambito
di applicazione del presente Accordo Terrtoriale, per i contratti in epigrafe,
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Battipaglia.
Art. 8
Il
canone dei contratti di locazione
<<transitori ordinari>>, ricorrendo le condizioni previste
dall’articolo succesivo del presente accordo, sarà liberamente concordato dai
contraenti non rientrando il Comune di Battipaglia nell'ambito previsto
dall’art. 2, comma 4°, del D.M.
5.3.99 n. 67.
Art.9
La
transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
a)
per il
locatore
1)
se persona fisica, dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso
abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti
motivi:
- trasferimento;
- rilascio di immobile detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori di ristrutturazione
dell'immobile già posseduto o “detenuto; "
- trasferimento o inizio di attività
artigianale o professionale;
- separazione personale;
- divorzio e cause equiparate;
2)
se persona giuridica, società, Ente pubblico o con finalità pubblica,
sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale,
dall'esigenza di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a
perseguire le proprie finalità.
b) per il conduttore
dall'esigenza
di abitare l'immobile per uno dei seguenti motivi:
- studio, inteso come necessità di frequenza
di corsi. temporanei , di
approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
- lavoro, riferito anche ad attività di formazione
ed avviamento professionale, sebbene non retribuiti;
- salute e famiglia;
- separazione personale
(anche di fatto) ovvero divorzio e cause equiparate;
- servizio civile;
- sfratto esecutivo con possibilità di
reperimento di altro alloggio nell'ambito temporale di diciotto mesi;
- provvedimenti amministrativi,
temporaneamente impeditivi dell'uso del l'alloggio di abituale residenza.
Per
la stipula di un contratto <<transitorio ordinario>> sarà
sufficiente l'individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze,
anche se riferite al solo locatore o conduttore.
In
ogni caso l’esigenza del conduttore deve essere provata con apposita
documentazione da allegare al contratto, così come previsto dall’art. 2, comma
6°, del D.M. 5.3.99 n.67.
Art. 10
Il
contratto di locazione <<transitorio ordinario>> dovrà essere
stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo locale",
definito sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 no 67, che, nel testo
concordato tra le parti firmatarie, costituisce l'Allegato D) del presente
Accordo Territoriale.
Il
contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la
Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite con la clausola
richiamata all'art. 6 del presente Accordo Territoriale.
Art.11
Per
tutti contratti previsti dal presente Accordo Territoriale , gli oneri
accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio
indicato nella tabella - da richiamarsi nel contratto di locazione- che
costituisce l'Allegato E) del presente Accordo Territoriale.
Il
canone su richiesta de locatore
potrà essere aggiornato
annualmente in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall'
ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente, sempreché ciascuna variazione annuale superi il 2,5%. A decorrere
dall’inizio del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in conseguenza di
disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita, l’aggiornamento annuale
del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni
limite percentuale e sempre nella misura del 75%.
Art.12
Il
presente Accordo Territoriale, che avrà
la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Battipaglia, potrà
formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione,
anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
a)
siano deliberate dal Comune di Battipaglia specifiche aliquote ICI per gli
immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente
Accordo Territoriale;
b)
siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali
previste dall'art. 8 della L. n. 431/98;
c) intervengano consistenti variazioni
delle condizioni di mercato dei canoni di locazione nel territorio del Comune
di Battipaglia si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una
modifica dell'Accordo stesso.
Il
presente Accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino
alla stipula di altro, a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto
ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella
sottoscritta l'8.2..99.
Art. 13
Il presente Accordo Territoriale è
composto di 4 pagine., suddiviso
in 13 articoli con 5 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D),
E), che formano parti integranti dell'Accordo stesso.
Salerno,
per
le Associazioni della
Per
le Associazioni
Proprietà
Edilizia
sindacali
dei conduttori
S.U.N.I.A.
CONFEDILIZIA
Il segretario Provinciale
A.P.E.
Salerno
Liborio De Simone
Il
Presidente
avv.
Bruno Amendola
A.S.P.P.I.
S.I.C.E.T.
Il
Pressidente
Il segretario Provinciale
Avv. Graziella Guida
Francesco Fiocco
A.P.P.C. U.N.I.A.T.
Il
Presidente
Il Segretario Provinciale
Carmine
Napoli
Aniello
Estero