L’Inpdap, il 26 ottobre 1999 ha inviato circa 15.000 lettere ai propri inquilini di appartamenti residenziali. Ciò in base alla direttiva emanata il 26 agosto 1999 dal ministro del Lavoro, Cesare Salvi, che invita gli Enti previdenziali a vendere entro la primavera del 2000 almeno il 25 per cento del proprio patrimonio immobiliare. Il patrimonio immobiliare dell’Inpdap è composto da 52.000 unità immobiliari, di cui oltre 43.000 residenziali. Il 40 per cento dell’intero patrimonio si trova a Roma, con circa 19.000 unità immobiliari residenziali. Le norme che regolano i piani di alienazione degli Enti previdenziali sono il Decreto legislativo n.104/96 e la Legge n. 140/97. Quest’ultima legge prevede un piano straordinario di vendita gestito dal ministero del Lavoro. A tal fine l’Inpdap ha già destinato 100 immobili per un valore catastale di 1900 miliardi. In attuazione, invece, del Decreto legislativo n.104/96 l’Istituto sta costituendo il primo Fondo immobiliare chiuso con apporto dei beni pubblici, conferendo immobili per un valore di circa 900 miliardi. PROCEDURE DI VENDITA La procedura individuata dal ministero del Lavoro nella circolare prevede: - l’invio della lettera d’intenti con la valutazione; - la risposta entro 60 giorni; - la valutazione della propensione all’acquisto, definita alta laddove manifestino la volontà di acquistare il 51 per cento degli inquilini; - la comunicazione delle modalità di vendita e di finanziamento; - la stipula dell’atto. Nelle lettere spedite, oltre alla comunicazione che l’immobile è inserito in questo primo piano di vendita, sono contenute le seguenti informazioni: - i criteri di valutazione; - l'organismo che ha effettuato o sta effettuando la valutazione; - le condizioni per l’acquisto e le eventuali agevolazioni. GLI IMMOBILI IN VENDITA Gli immobili in vendita sono solamente quelli residenziali, intendendo per residenziali quelli ove la percentuale di appartamenti residenziali è superiore al 70 per cento. Le unità immobiliari ad uso diverso dal residenziale verranno vendute separatamente. Sarà quindi possibile la realizzazione di vendita in blocco separata. Da tale piano di vendita sono esclusi gli immobili di pregio, individuati secondo i criteri contenuti nella circolare emanata nel 1997, dal ministro del Lavoro pro tempore. Per la determinazione del valore degli immobili, l’Istituto ancor prima della recente circolare del ministero del Lavoro aveva affidato l’incarico della valutazione degli immobili al Dipartimento del Territorio del ministero delle Finanze (ex Ute). IL DIRITTO DI PRELAZIONE Possono esercitare il diritto di prelazione i legittimi titolari di contratti di locazione, anche se non rinnovati, gli eredi e i familiari conviventi. Condizione indispensabile è quella del regolare pagamento dei canoni (saldando eventuali morosità). Tale diritto può essere esercitato singolarmente o in forma collettiva per l’intero palazzo. Laddove l’acquisto sia in "blocco", esso deve comprendere anche gli alloggi per i quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, ovvero quelli liberi. Per esercitare l’acquisto in forma collettiva, i locatari possono organizzarsi nelle forme più diverse: associazione, società, cooperativa, etc. La modalità per la determinazione del prezzo di vendita è quella fissata dalla legge 662/96. Il prezzo viene quindi stabilito sulla base dei valori del libero mercato; ad esso viene applicata una riduzione del 30 per cento, che è quella prevista, come è stato più volte precisato, per gli immobili occupati. In caso di vendita in "blocco" dell’immobile, viene applicata un’ulteriore riduzione oscillante tra il 10 e 15 per cento, in base alle indicazioni fornite dall’Osservatorio sul Patrimonio immobiliare, costituito presso il ministero del Lavoro: - fino a 10 unità -10% - da 11 a 15 unità -11% - da 16 a 20 unità -12% - da 21 a 25 unità -13% - da 26 a 30 unità -14% - oltre 31 unità -15% MUTUI AGEVOLATI Gli Enti sono tenuti ad assicurare mutui agevolati ai nuclei familiari a basso reddito. In particolare, il tasso di interesse non può superare quello del rendimento medio dei titoli di Stato, più uno 0,5 per cento. L’eventuale eccedenza deve essere coperta dagli Enti stessi. D’intesa con l’Osservatorio, si stanno assumendo iniziative tali da assicurare omogeneità di trattamento a condizioni di particolare favore. Un decreto del ministero del Lavoro, del 4 agosto 1999, individua le categorie disagiate meritevoli di particolare tutela, le condizioni di particolare favore e gli obblighi che ne derivano per i futuri acquirenti. |