SENTENZA
N. 94
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE
Presidente
- Francesco AMIRANTE
Giudice
- Ugo DE SIERVO
”
- Paolo MADDALENA
”
- Alfio FINOCCHIARO
”
- Alfonso QUARANTA
”
- Franco GALLO
”
- Luigi MAZZELLA
”
- Gaetano SILVESTRI
”
- Sabino CASSESE
”
- Maria Rita
SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO
”
- Paolo Maria
NAPOLITANO ”
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi
con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio
2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 ed il 4 marzo
2006 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 30, 35, 38, 39 e 41 del registro
ricorsi 2006.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati
Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per
la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Emiliano
Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni
Liguria ed Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia
Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. – La
Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato a mezzo posta il 22 febbraio
2006, pervenuto al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 marzo 2006 e all'Avvocatura
generale dello Stato il 25 febbraio 2006, e depositato il successivo 28 febbraio
(reg. ric. n. 28 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di
numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2006) e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento
all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Il comma 597 dispone
che «Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia
di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il
decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto
sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Secondo il successivo
comma 598, «I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati
dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di
vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone
dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non
ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unità
ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di
opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora
risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,
subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine:
il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché
la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi
delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento
degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima
casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni
in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».
La legge in esame,
al comma 599 dell'art. 1, stabilisce che «Agli immobili degli Istituti
proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le
disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».
Infine, il comma
600 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la facoltà
per gli enti e gli istituti proprietari di affidare a società specializzate
«la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione
ed alla vendita dei singoli beni immobili».
La Regione Toscana
ricostruisce, sinteticamente, l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza
costituzionale nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, soffermandosi,
in particolare, sull'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è
stata ampliata la sfera delle attribuzioni regionali, «includendovi la
gestione e l'attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei criteri
per l'assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni».
Secondo la ricorrente,
siffatto ampliamento delle competenze regionali sarebbe stato «confermato»
dalla riforma dell'art. 117 Cost.: infatti, l'edilizia residenziale pubblica,
che non è compresa tra le materie di cui al secondo comma, né
fra quelle di cui al terzo, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni
ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.
Pertanto, non
spetterebbe allo Stato, bensì alle Regioni, dettare la disciplina delle
procedure semplificate per la dismissione dei beni di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. A nulla varrebbe,
di conseguenza, la previsione, contenuta nel comma 597 dell'art. 1 della legge
impugnata, secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
deve essere adottato «previo accordo tra Governo e regioni», in
quanto nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., solo
la fonte legislativa regionale è «legittimata ad intervenire con
la disciplina compiuta».
1.1. – Con
atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si
è costituito in giudizio, limitandosi ad affermare che «il comma
587 [recte: 597] prevede un “accordo” tra Governo e regioni, e quindi
appare preferibile attendere che esso sia concluso», e concludendo per
la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Toscana.
2. – La
Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato
il 1° marzo (reg. ric. n. 29 del 2006), questioni di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste,
dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto
comma, e 119 Cost.
La ricorrente
assume che l'alienazione degli immobili di proprietà degli I.A.C.P. rientri
nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, di potestà legislativa
residuale della Regione, sicché le norme impugnate sarebbero illegittime
per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
Inoltre, ad avviso
della difesa regionale, il comma 598, prescrivendo «in modo molto dettagliato
e specifico» le finalità da perseguire mediante l'accordo tra Governo
e Regioni, finirebbe con il predeterminare il contenuto del medesimo accordo.
Il legislatore statale, dunque, avrebbe individuato non soltanto «le scelte
politiche di fondo, gli indirizzi, ma anche la disciplina più specifica,
di alienazione e reinvestimento».
Infine, la normativa
impugnata risulterebbe lesiva anche dell'autonomia finanziaria e patrimoniale
della Regione, in quanto porrebbe «vincoli alla disposizione del patrimonio
immobiliare e all'utilizzo dei proventi che derivano dall'alienazione dello
stesso, in violazione, ancora una volta, dell'art. 119 della Costituzione».
2.1. – Con
atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si
è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l'ammissibilità
e la fondatezza delle avverse censure.
3. – La
Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso, con ricorso notificato
il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 30 del 2006),
questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della
legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art.
1, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, Cost.
La ricorrente
premette che, sebbene il comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisca
che «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti», il tenore letterale delle disposizioni
impugnate «non consente di escludere con certezza l'efficacia delle relative
norme anche nei riguardi delle suddette Regioni».
Pertanto, la Regione
Valle d'Aosta, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale,
secondo cui «il giudizio in via principale può concernere questioni
sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili,
a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate
dalle disposizioni impugnate» (sentenza n. 412 del 2004), deduce l'illegittimità
della normativa impugnata – «ove riferibile anche alla Regione»
–, in quanto inciderebbe su un ambito materiale, l'edilizia residenziale
pubblica, rientrante nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai
sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
Al riguardo, la
ricorrente precisa che, nel caso di specie, l'art. 117, quarto comma, Cost.,
sarebbe applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, in quanto assicurerebbe
«una forma più ampia di autonomia rispetto a quella statutaria,
ex art. 10, l. cost. n. 3 del 2001».
Osserva, peraltro,
la difesa regionale che «la potestà regolamentare statale, potendo
intervenire a norma dell'art. 117, sesto comma, Cost., soltanto negli ambiti
in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, va senz'altro esclusa
in materia di edilizia residenziale pubblica». Né potrebbe assumere
rilievo la prevista necessità di un accordo tra Governo e Regioni: si
tratterebbe, infatti, di un «accordo del tutto sui generis e puramente
nominale», in quanto il suo contenuto sarebbe predeterminato dalle norme
impugnate.
3.1. – Con
atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si
è costituito in giudizio, riservandosi di svolgere le proprie argomentazioni,
«in attesa dell'eventuale “accordo tra Governo e Regioni”
previsto dal comma 597». Il resistente chiede, comunque, la reiezione
del ricorso proposto dalla Regione Valle d'Aosta.
4. – La
Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato
il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 35 del 2006), questioni di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste,
dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto
comma, 118 e 119 Cost.
La ricorrente
muove dal presupposto che la materia dell'edilizia residenziale pubblica rientri
nella competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma,
Cost., e ritiene, pertanto, illegittime le norme impugnate in quanto disporrebbero
«per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al
legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni
economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando
conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti
interessati».
4.1. – Con
atto depositato il 15 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si
è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l'ammissibilità
e la fondatezza delle avverse censure e riservandosi di illustrare meglio le
proprie difese.
5. – Infine,
anche le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso,
rispettivamente, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il
3 marzo (reg. ric. n. 38 del 2006), con ricorso notificato il 27 febbraio 2006
e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 39 del 2006), e con ricorso notificato
il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo (reg. ric. n. 41 del 2006), questioni
di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n.
266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento
agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., svolgendo le medesime argomentazioni.
In particolare,
le difese regionali ritengono che le norme impugnate forniscano una disciplina,
«per di più dettagliata», di una materia di competenza regionale
residuale. Mancherebbe, dunque, un titolo di competenza statale tale da escludere
l'illegittimità delle suddette norme; né la lesione della competenza
regionale verrebbe meno per il fatto che il decreto di cui al comma 597 deve
essere emanato previo accordo tra Governo e Regioni.
Per la medesima
ragione sarebbero illegittimi i principi «imposti dal comma 598 quali
contenuti indefettibili dell'accordo».
Infine, la norma
di cui alla lettera c) del comma 598 sarebbe illegittima per l'ulteriore ragione
che pone un vincolo alla utilizzazione dei proventi delle alienazioni, «con
evidente intromissione nelle determinazioni regionali circa l'uso delle risorse
a disposizione».
5.1. – Con
atti depositati, rispettivamente, il 16 marzo 2006, il 15 marzo 2006 e il 14
marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito
nei suddetti giudizi, sottolineando l'opportunità di attendere l'effettiva
conclusione dell'accordo tra Governo e Regioni, cui risulta subordinata l'applicazione
delle norme impugnate, e concludendo per la reiezione degli indicati ricorsi.
6. – In
data 2 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una memoria integrativa nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna (reg.
ric. n. 39 del 2006), con la quale eccepisce l'inammissibilità delle
questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600 dell'art. 1 della legge n. 266
del 2005. Infatti, tali norme attribuirebbero agli I.A.C.P., attuali proprietari
degli alloggi, «alcune facoltà (cartolarizzazione, etc.), delle
quali detti Istituti possono avvalersi o meno»; pertanto, a detta del
resistente, non si comprenderebbe «perché mai detti commi ledano
gli interessi e/o la competenza della Regione», né vi sarebbe,
sul punto specifico, alcun argomentazione nel ricorso.
In merito ai commi
597 e 598, la difesa erariale reputa infondate le questioni di legittimità
costituzionale, in quanto le norme impugnate inciderebbero su ambiti materiali
estranei alle competenze regionali. Al riguardo, si precisa che i detti commi
non disporrebbero «alcunché in materia di pianificazione urbanistica,
in materia di lavori pubblici per la costruzione o manutenzione dei fabbricati,
in materia di organizzazione amministrativa della gestione, e in materia di
assegnazione degli alloggi».
Sempre in relazione
ai commi 597 e 598, il resistente aggiunge che queste disposizioni «non
impongono l'alienazione degli immobili, e in sostanza consentono di disciplinare
solo il “prezzo di vendita” e l'anzidetto “diritto di opzione”»,
prevedendo, «per di più», il previo accordo cui si è
accennato.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri ritiene, inoltre, che non sia «corretto dimensionare
l'ambito delle “funzioni” e delle competenze avendo riguardo esclusivamente
agli “oggetti” dell'attività normativa (ed eventualmente
anche amministrativa)», come, a suo dire, farebbe la Regione ricorrente,
posto che «una stessa tipologia di “oggetti” può essere
– e per solito è – considerata da una pluralità di
funzioni e competenze, differenziate tra loro».
Pertanto, secondo
la difesa erariale, il contenuto normativo dei censurati commi 597 e 598, ed
in particolare delle lettere a) e b) di quest'ultimo, andrebbe ricondotto alla
materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva
del legislatore statale. Alla luce di quanto appena detto, sarebbe legittimo
il ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dal comma 597.
Infine, la lettera
c) del comma 598 conterrebbe una disposizione «persino superflua»
nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione
sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.
6.1. – In
prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memorie integrative nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana (reg.
ric. n. 28 del 2006), Veneto (reg. ric. n. 29 del 2006), Valle d'Aosta (reg.
ric. n. 30 del 2006) e Piemonte (reg. ric. n. 35 del 2006), con le quali si
limita a richiamare le argomentazioni svolte nella memoria citata poco sopra.
Con riferimento
esclusivo al ricorso promosso dalla Regione Valle d'Aosta, la difesa erariale
precisa che la questione, oltre ad essere infondata, sarebbe anche inammissibile,
in quanto non sarebbe argomentata la ragione della mancata applicabilità
alla ricorrente della clausola di salvaguardia di cui al comma 610 dell'art.
1 della legge n. 266 del 2005. D'altra parte, aggiunge il resistente, «un
ricorso diretto a codesta Corte non può essere proposto solo per ottenere
un chiarimento od una interpretazione».
7. – In
prossimità dell'udienza, le Regioni Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna
e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie integrative con le quali insistono
nelle conclusioni già formulate nei rispettivi ricorsi.
7.1. – In
particolare, la Regione Veneto, dopo aver sinteticamente esaminato la giurisprudenza
di questa Corte sul tema, sottolinea come la materia dell'edilizia residenziale
pubblica, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
rientrasse nella competenza legislativa regionale.
Pertanto, la riforma
costituzionale operata nel 2001, riconoscendo implicitamente (ai sensi dell'art.
117, quarto comma, Cost.) la competenza esclusiva residuale delle Regioni, non
avrebbe fatto altro che «confermare questo risultato, implementando l'ambito
di competenza regionale che ora deve ritenersi esteso a tutto quanto normalmente
ricompreso nella materia dell'edilizia pubblica residenziale».
In merito all'asserita
violazione dell'art. 119 Cost., la ricorrente evidenzia la natura degli Istituti
autonomi per le case popolari, considerati enti strumentali della Regione, con
la conseguenza che l'apposizione di vincoli alla disposizione del loro patrimonio
immobiliare e all'utilizzo dei proventi che derivano dall'alienazione dello
stesso condizionerebbe «sensibilmente lo spazio di autonomia che il legislatore
costituzionale ha, invece, espressamente attribuito alla Regione».
7.2. – Le
Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nelle rispettive memorie,
aggiungono che l'accordo, di cui ai commi 597 e 598, non solo non è stato
raggiunto, «ma non sembra neppure che sia stato ricercato, non risultando
a questo scopo pervenuta alla Regione alcuna richiesta, neppure di un semplice
contatto preliminare».
Le ricorrenti
concludono rilevando come, nel caso di specie, non possa operare l'attrazione
di funzioni legislative a livello statale in conseguenza dell'assunzione di
funzioni amministrative in via di sussidiarietà ai sensi dell'art. 118
Cost.
Considerato in
diritto
1. – Con
distinti ricorsi le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,
Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni
di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
Riservata a separate
pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nella
legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede le questioni relative
ai commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1.
Poiché
tutte le ricorrenti censurano tali commi rispetto ai medesimi parametri, può
essere disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. – Le
norme di cui ai commi 597, 598, 599 e 600 sono impugnate, anzitutto, in quanto
inciderebbero su una materia, l'edilizia residenziale pubblica, rimessa alla
potestà piena delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della
Costituzione.
Sarebbe, inoltre,
violato il sesto comma del medesimo art. 117, Cost. Infatti, la previsione,
contenuta nel comma 597, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
per la semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili
di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, si porrebbe in contrasto
con l'evocato parametro costituzionale, che autorizza l'esercizio della potestà
regolamentare dello Stato nelle sole materie di competenza esclusiva di quest'ultimo.
La Regione Piemonte
censura i commi 597, 598, 599 e 600 anche in riferimento agli artt. 118 e 119
Cost., in quanto essi disporrebbero, «per di più in modo assai
dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel
modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali
riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività
gestionali degli enti interessati».
Infine, oggetto
di specifica impugnazione è la norma di cui alla lettera c) del comma
598, la quale, ponendo vincoli alla alienazione del patrimonio immobiliare e
all'utilizzo dei relativi proventi, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale
ex art. 119 Cost.
2.1. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente l'inammissibilità
delle questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600: tali norme, infatti, sarebbero
prive di idoneità lesiva nei confronti delle competenze regionali.
Le norme di cui
ai commi 597 e 598, invece, secondo la difesa erariale, non inciderebbero su
materie di competenza regionale, essendo, piuttosto, riconducibili alla competenza
piena dello Stato nella materia «ordinamento civile».
Infine, in merito
alle censure aventi ad oggetto il disposto della lettera c) del comma 598, il
resistente ritiene che si tratti di una previsione «persino superflua»,
nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione
sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.
3. – Preliminarmente,
occorre svolgere alcune considerazioni sull'applicabilità alle Regioni
a statuto speciale ricorrenti del comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005, secondo cui «Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Al riguardo, va
precisato che anche i ricorsi promossi dalle Regioni a statuto speciale evocano
come parametri costituzionali violati le norme contenute nel Titolo V della
Parte II della Costituzione, in quanto esse assicurerebbero forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle statutarie. Siffatta considerazione esclude
che possa trovare applicazione nei confronti delle suddette Regioni speciali
il comma 610 di cui sopra. A prescindere, infatti, dalla sua genericità,
la citata clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l'applicabilità
delle norme statutarie, esclusa invece, nel caso in esame, dalle stesse ricorrenti.
4. – Le
questioni sono fondate.
4.1. – Le
norme impugnate riguardano la materia “edilizia residenziale pubblica”,
non ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. Tale rilievo
non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso
che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla
potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma
del medesimo art. 117. Occorre premettere, infatti, alcune specifiche osservazioni
tese a focalizzare i termini esatti della questione e ad operare le necessarie
distinzioni.
4.2. – Questa
Corte ha già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione, che «trattasi di materia essenzialmente
composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di
presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione
e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai “lavori
pubblici” […]; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione
del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione
od in proprietà, ecc.), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica
in senso stretto» (sentenza n. 221 del 1975).
La ricostruzione
sistematica di cui sopra è stata confermata e sviluppata dalla giurisprudenza
successiva, che ha riconosciuto l'esistenza di una competenza legislativa regionale
in materia di edilizia pubblica abitativa (sentenza n. 140 del 1976) ed ha poi
specificato, a proposito della stessa, che «si verte in una materia attribuita
in via generale alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 217
del 1988). Sempre con riferimento al quadro costituzionale anteriore alla riforma
del Titolo V, questa Corte ha statuito che «al di fuori della formulazione
dei “criteri generali” da osservare nelle assegnazioni, è
attribuita alle regioni la più ampia potestà legislativa nella
materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive
vicende dei relativi rapporti» (sentenza n. 727 del 1988).
Era nel frattempo
intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che, negli artt. 87, 88,
93 e 94, prevedeva il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica, eccezion fatta per la programmazione
nazionale, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché
la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione
dei canoni. La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica era pertanto «riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost.»
e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati
come enti regionali» (sentenza n. 1115 del 1988). Dalla competenza legislativa
regionale concorrente (l'unica prevista dalla Costituzione per le Regioni ordinarie
prima della riforma del Titolo V) si traeva la conclusione che alle Regioni
fossero conferiti «ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi
pubblici […] nonché l'organizzazione del servizio, da esercitare
in conformità dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie
locali» (sentenza n. 393 del 1992).
Per quanto riguarda,
in particolare, l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
questa Corte precisava che «la cessione degli alloggi […] è
indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi» (sentenza
n. 486 del 1992), ammettendosi soltanto una disciplina-quadro statale, che definisse
i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi,
sul presupposto che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo
statale (sentenza n. 486 del 1995).
L'approdo della
lunga evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e sopra
sintetizzata, è stato raggiunto con l'affermazione secondo cui «si
è parlato di plena cognitio delle regioni, sia amministrativa sia (per
il parallelismo delle funzioni) legislativa, in materia di edilizia residenziale
pubblica, cosicché potrebbe ritenersi ormai formata, nell'evoluzione
dell'ordinamento, una “nuova” materia di competenza regionale al
di là della ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del
1975 – l'edilizia residenziale pubblica appunto – avente una sua
consistenza indipendentemente dal riferimento all'urbanistica e ai lavori pubblici»
(sentenza n. 27 del 1996).
4.3. – Dopo
la riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel senso
che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una
nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa
di principio.
La “nuova
materia” – la cui formazione era stata rilevata da questa Corte
prima della riforma costituzionale – continua ad esistere come corpus
normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di riferimento, sui quali conviene
fermare l'attenzione.
Come già
detto, una specifica materia “edilizia residenziale pubblica” non
compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost.
Poiché resta valido quanto da questa Corte rilevato nella sentenza n.
27 del 1996, e cioè l'esistenza di un ambito materiale che si identifica
nella programmazione, costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare
le esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che
venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata con
la citata sentenza n. 221 del 1975. Tale tripartizione implica, nell'attuale
quadro costituzionale, che la “nuova” materia possiede quel carattere
di “trasversalità” individuato dalla giurisprudenza di questa
Corte a proposito di altre materie non interamente classificabili all'interno
di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost. Il superamento dell'originaria
tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell'art. 117
Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa concorrente delle
Regioni ordinarie, in assenza sia di una competenza esclusiva delle stesse sia,
come sarà meglio precisato più avanti, di una competenza esclusiva
dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma
del 2001, alla «plena cognitio» regionale della materia in questione
poteva corrispondere, al massimo, una potestà legislativa concorrente,
mentre lo Stato poteva assolvere la sua funzione di supremo regolatore delle
prestazioni attuative dei diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali
della materia.
Da quanto sinora
detto deriva l'ulteriore conclusione che oggi – dopo il mutamento della
sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato
e le Regioni – la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende
su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima
di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale
determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. –
si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità
dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto
prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda
la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che
ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo
comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la
sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto
comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di
edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per
le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera
della legislazione regionale.
5. – L'esame
delle norme impugnate deve essere condotto nell'ambito del quadro sistematico
prima delineato, risultante dalla Costituzione, dopo la riforma del Titolo V
della Parte II, e dalla legislazione statale e regionale in materia.
5.1. – Il
comma 597 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 si pone l'obiettivo «della
valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati». Tale valorizzazione deve essere
ottenuta, a tenore del comma impugnato, mediante la semplificazione delle procedure
in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti
medesimi. La specificazione delle modalità di semplificazione è
demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.
Il fine della
disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale
in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di
competenza dello Stato, secondo quanto prima argomentato con riferimento alla
sentenza di questa Corte n. 486 del 1995, bensì quello di regolare le
procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida
e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo
dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.
(o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene
motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio
immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni.
Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante
l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà
legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117
Cost. Di conseguenza – come rilevato in uno dei ricorsi – la fonte
regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure
di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di
competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo
art. 117.
5.2. – Il
comma 598 è una logica conseguenza del comma precedente, giacché
fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanarsi successivamente e si riferisce ad un «accordo» tra Stato
e Regioni, che deve precedere l'emanazione del suddetto regolamento. Non si
tratta pertanto di principi generali volti a stabilire criteri uniformi di assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in relazione alla soddisfazione
del diritto sociale all'abitazione, ma di indirizzi e limiti volti a circoscrivere
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo nel quale
la stessa non può essere esercitata ratione materiae. Né varrebbe
richiamare il principio di leale collaborazione, giacché, nella specie,
si versa in ambito materiale riservato esclusivamente alle Regioni: non vengono
in rilevo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi
impatto con il territorio.
Non è,
d'altra parte, condivisibile l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, che fa rientrare
la norma impugnata nella materia «ordinamento civile», poiché
si tratta di criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti
all'alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali e non già
a regolare rapporti giuridici di natura privatistica. La competenza regionale
in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa
Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995) e non v'è spazio,
pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella
delle Regioni, tuttora in vigore. Se l'alienazione degli alloggi deve essere
considerata, come s'è visto, «indissolubilmente connessa con l'assegnazione
degli stessi» (sentenza n. 486 del 1992), e se la «disciplina organica
dell'assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
[…] costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante
alla Regione in questa materia» (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina
delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento
civile, ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del
proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti
strumentali.
5.3. – Il
comma 599 prevede che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico, dettate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito
con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano
agli I.A.C.P. che ne facciano richiesta tramite le Regioni.
A tal proposito,
si deve mettere in rilievo che la facoltà delle Regioni di avvalersi
della suddetta normativa statale è prevista dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge prima citato. L'attribuzione della medesima facoltà anche
ad enti strumentali della Regione o è priva di autonomo contenuto normativo
o assegna loro la possibilità di esercitare la facoltà in parola
anche contro, in ipotesi, il volere della Regione di riferimento, la quale diventerebbe,
pertanto, un mero tramite burocratico per l'esercizio di un potere direttamente
attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza
costituzionalmente garantita delle Regioni.
5.4. – Analoghe
considerazioni valgono per il comma 600, che conferisce direttamente agli enti
proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per
il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli beni immobili. Vengono
in tal modo scavalcate le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti
strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi
ad agire in contrasto con le linee direttive regionali.
6. – Dalle
considerazioni che precedono discende l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate, per violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost.
Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità costituzionale
prospettati dalle Regioni ricorrenti.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate
pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale
promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006), dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità
costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della stessa legge
n. 266 del 2005.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano
SILVESTRI, Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 21 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA
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