SENTENZA DEL MESE
 

Friday, November 13 2009

Morosità

LOCAZIONE DI COSE
Cass. civ. Sez. III, 30-04-2009, n. 10105
 
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 - 24 febbraio 2003 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, accogliendo la domanda proposta da C.F., in proprio e quale procuratore speciale di M.M., dichiarava risolto il contratto di locazione per uso commerciale per inadempimento dei conduttori e condannava I. P., I.F. e D.M.L. a rilasciarlo.

Con sentenza in data 27 maggio - 1 luglio 2004 la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame dei soccombenti, con aggravio di spese.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la procura ad amministrare rilasciata dalla M. al C. conservava la sua efficacia, anche se risalente nel tempo, non essendo stata revocata;

il termine di grazia per purgare la morosità  non è istituto previsto per le locazioni commerciali; la somma opposta in compensazione era stata erogata a persona diversa dai conduttori (rectius: dai locatori); la vendita dell'immobile alla società  Immobiliare Sant'Angelo non comportava l'estinzione del rapporto di locazione, ma solo la successione a titolo particolare in esso del compratore con effetto ex tunc; la morosità  non appariva giustificata; non risultava che il primo giudice avesse commesso errori nella imputazione dei pagamenti.

Avverso la suddetta sentenza I.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e prodotto memoria.

Il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Motivi della decisione

La Corte osserva preliminarmente che la rinuncia al ricorso menzionata nella parte espositiva si rivela inefficace. L'art. 390 c.p.c., comma 2, stabilisce che la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto; quindi non è sufficiente quella apposta a margine del ricorso.

Inoltre il comma 3 del citato art. 390 stabilisce che l'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; invece esso è stato notificato solo ad una parte ( C.F.) personalmente mentre non è stato per nulla notificato all'Immobiliare Sant'Angelo, che pure si era costituita.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1571 c.c., in relazione ai successivi artt. 2697, 2699 e 2670 c.c.; difetto di motivazione, omessa ponderazione e illogicità  manifesta;nullità  della sentenza.

Nella sostanza i ricorrenti ripropongono l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (titolarità  attiva del rapporto) degli I. avendo costoro agito dopo l'alienazione dell'immobile.

La censura ripropone quella già  sottoposta all'esame della Corte territoriale e da questa motivatamente respinta senza addurre specifiche argomentazioni a contrasto delle ragioni esposte dalla medesima.

Al Collegio è sufficiente aggiungere che, in ogni caso, il motivo contiene una denuncia di violazione di norme insussistente, in quanto, semmai, si sarebbe dovuta eccepire la violazione dell'art. 1802 c.c..

Detta norma fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio, ex art. 1599 c.c., del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità  di locatore. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti e agli obblighi già  perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto.

Nella specie l'acquirente si è affiancato agli originari proprietari agendo ai fini del perseguimento del medesimo risultato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e insufficiente motivazione, illogicità  manifesta; nullità  della sentenza.

Le argomentazioni a sostegno della censura non danno adeguato riscontro dei vizi denunciati. Essa tratta il tema della negata compensazione del debito per i canoni di locazione con il credito vantato dallo I.. La tesi è che la statuizione della Corte territoriale è frutto di una inadeguata lettura dei documenti offerti.

La censura si rivela inammissibile sia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dal momento che nel ricorso non è stato riprodotto il testo dei documenti di cui si asserisce l'inidonea valutazione, sia perchè l'eventuale errore in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa è, semmai, di natura revocatoria e non suscettibile di ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo il ricorrente ipotizza violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 1218 c.c.; insufficiente contraddittoria motivazione; nullità  della sentenza.

Anche questa censura presenta un disarmonia evidente tra quanto denunciato e le argomentazioni poste a sostegno.

Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento di proprie istanze istruttorie, ma la doglianza è inammissibile poichè viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. D'altra parte la Corte territoriale ha spiegato le ragioni (non specificamente censurate) che l'hanno indotta a rigettare le istanze.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009

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