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Legge 9 Dicembre 1998 n°431
Capo I
LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI
AD
USO ABITATIVO
Art.
1.
(Ambito di applicazione) 1. I contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione",
sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo
2
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli
immobili vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089,
o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità
di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale
e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per
finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione
stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione
è richiesta la forma scritta.
Art.
2.
(Modalità
di stipula e di rinnovo
dei
contratti di locazione)
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione
di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi
i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata
deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto
alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione
di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il
valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque
di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere
i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono
a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio
di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)
più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo
di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare
al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono
assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità
di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille,
limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto,
ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto
è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta
da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione
il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6.
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati
dal comma 1 del presente articolo.
Art.
3.
(Disdetta
del contratto
da
parte del locatore)
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore
può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei
mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile
ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo
grado;
b)
quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore
abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale
debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore
sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile
del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare
nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma
di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell'immobile stesso;
f)
quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione
nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile
a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo
oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal
caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare
con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
2.
Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi
di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso,
per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio.
I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità
di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati
al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3.
Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai
sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere
un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore
a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica
l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel
termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità,
agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi
del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto
disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione
al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo
II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI
IN SEDE LOCALE
Art.
4.
(Convenzione
nazionale)
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi
di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere
una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei canoni,
anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale
dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità
per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza
di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni.
I criteri generali definiti ai sensi del presente
comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali
di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione
della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte
del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle
parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei
benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni
alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma
3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte
dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito
atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia
di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri
di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento
da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente
comma.
Art. 5.
(Contratti
di locazione
di
natura transitoria).
1.
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni
e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente
legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le
esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo
definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3. E' facoltà dei comuni sede di università o di
corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni
limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione,
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo
4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso
abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre
alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende
per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo
III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI
AD USO ABITATIVO
Art.
6.
(Rilascio
degli immobili)
1.
Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione
sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo,
per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita
locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma
1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative
per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3.
Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo
fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati
possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza
del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice
di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.
Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore
è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto
con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale
anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi
dell'assistenza della forza pubblica.
4.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi
di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto
del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione
per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5.
Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3
e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca
un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale,
sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario
di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente
di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per
il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento
del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui
il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente
con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap
o malato terminale.
6.
Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma
1 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo
3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e
comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti
a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile,
una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione
del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato
è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti
periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui
all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade
dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai
destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione
fissata entro il termine di tre mesi.
Art.
7.
(Condizione
per la messa in
esecuzione del provvedimento
di rilascio dell'immobile)
1.
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione
è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini
dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile
medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte
sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto
di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono
essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare
alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione
dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella
quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché
gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza.
Capo
IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO
DELLE LOCAZIONI
Art.
8.
(Agevolazioni
fiscali)
1.
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile
derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito
in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4,
determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo
annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura
minima del 70 per cento.
2. Il locatore,
per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto
di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni
di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione
volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e
per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed
ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori
pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo
12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del
numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal
comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, la percentuale di determinazione
della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento
non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata
in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma
1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento
avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di
pari ammontare".
6. Per l'attuazione
dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per
l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5
miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002,
di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi
a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione
del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno
2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art.
9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).
1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che detengono direttamente
beni immobili possono optare per la libera determinazione dei
canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso,
tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili
sono soggetti all'IRPEG.
Art.
10.
(Ulteriori
agevolazioni fiscali)
1.
Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio
2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per
la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato,
di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie
di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale,
da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione
sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002,
alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni
di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti
dal comma 3 dell'articolo 11
Art.
11.
(Fondo
nazionale)
1.
Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere
i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione
è stato registrato.
3. Le somme
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione
ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità
di cui al comma 4 di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà
sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del
Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative
edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore
della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere
in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro
dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto,
i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi
di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità
dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza
sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione
è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie
risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché
di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base
di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 3.
8. I comuni
definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi
di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i
requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto
dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli
anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota,
pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero
dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per
la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata
ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità
del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo
di cui al comma 1.
Capo
V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio
della condizione
abitativa)
1.
L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo
59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito
presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta
dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio,
anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle
regioni con propri provvedimenti.
Art.
13.
(Patti
contrari alla legge)
1.
E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone
di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto
e registrato.
2. Nei casi
di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato,
può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura
superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. E' nulla
ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti
di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo
definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti
alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.
Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente
legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola
o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire
al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi
di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato,
può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.
Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione
proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta
a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita
nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto
di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto
di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2
ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3,
nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i
motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti
alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non
producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto
stesso.
Art.
14.
(Disposizioni
transitorie e
abrogazione di
norme)
1.
In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge,
non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo
6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore
si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica
e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati
l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli
articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
4. Sono
altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative,
e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti
per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni
vigenti prima di tale data.
Art.
15.
(Copertura
finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo
8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno
1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire
107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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