| La
sospensione degli sfratti
La legge 431/98 ha abrogato il sistema della graduazione prefettizia
degli sfratti. Tutti gli sfratti per finita locazione (sentenze
e ordinanze) sono sospesi fino al 27 giugno 1999 nei Comuni capoluogo
di provincia, nei Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera CIPE
30 maggio 1985 e 8 aprile 1987).
La lettera per il nuovo contratto
Il periodo di sospensione degli sfratti, cioè dal 30/12/1998
al 27/6/1999, deve essere utilizzato per avviare la trattativa per
il rinnovo del contratto secondo le modalità previste dalla
legge 431/98.
Il Sunia consiglia a tutti gli inquilini che non lo avessero già
fatto, linvio della lettera per il rinnovo del contratto.
Quando va presentata la richiesta di proroga
La richiesta di proroga va presentata dagli inquilini, con istanza
al Pretore (al Tribunale se sarà confermata la riforma della
procedura che dovrà partire il 2 giugno 1999), nel termine
obbligatorio di 30 giorni dal 27 giugno 1999 e cioè non oltre
il 27 luglio 1999.
Come si presenta la richiesta di proroga
Listanza va presentata personalmente o tramite un difensore
presso gli uffici della Pretura richiedendo le copie per la notifica
dellistanza al locatore.
I documenti
Allistanza di proroga devono obbligatoriamente essere allegati:
- una copia del titolo esecutivo (ordinanza o sentenza di sfratto);
- lo stato di famiglia del richiedente;
- le attestazioni riguardanti lentità del reddito del
richiedente e del proprio nucleo familiare (dichiarazione e certificazione
dei redditi, certificazione di disoccupazione, ecc
- ogni altro documento necessario, in particolare la lettera inviata
per il rinnovo del contratto.
Di quanto saranno prorogati gli sfratti
I provvedimenti di sfratto saranno prorogabili dal Magistrato per
un termine massimo di un anno,che in alcuni casi socialmente disagiati
è esteso a diciotto mesi.
Chi beneficia della proroga lunga
Il comma 5 dellarticolo 6 della legge 431/98 prevede che la
proroga dello sfratto per alcune categorie socialmente svantaggiate
di inquilini possa raggiungere i diciotto mesi. In quale caso può
scattare la proroga lunga?
- se linquilino abbia compiuto sessantacinque anni di età;
- se i linquilino abbia cinque o più figli a carico;
- se linquilino sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;
- se linquilino sia formalmente assegnatario di alloggio pubblico
ovvero di ente previdenziale o assicurativo.
- se linquilino sia prenotatario di alloggio cooperativo in
corso di costruzione;
- se linquilino sia acquirente di un alloggio in costruzione;
- se linquilino sia proprietario di alloggio per il quale
abbia iniziato azione di rilascio;
- se linquilino, o altro componente il nucleo familiare con
lui convivente da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato
terminale.
In tali casi quali documenti vanno presentati per i richiedenti
aventi diritto al differimento di 18 mesi (articolo 6 comma 5)?
- Certificato di nascita (per gli ultrasessantacinquenni)
- Scheda informativa della lista di mobilità (per gli iscritti
a liste di mobilità)
- Modelli DS21 e DS22 dell'Ufficio di collocamento o equivalenti
(per chi percepisce integrazione salariale o trattamento di disoccupazione)
- Atto o attestato di assegnazione del Comune (per assegnatari di
alloggi pubblici)
- Atto o attestato di assegnazione dell'Ente previdenziale e Assicurativo
- Atto o attestato di assegnazione o prenotazione di alloggio cooperativo
- Atto di compravendita o preliminare di compravendita registrato
- Atto di proprietà, citazione o ordinanza o decreto o sentenza
(per proprietari di un alloggio con azione di rilascio)
- Verbale di appartenenza alle categorie protette con diagnosi e
percentuale di invalidità (per portatori di handicap) *
- Documentazione clinica aggiornata (per il malati terminale) *
* Ove la condizione di handicap e di malato terminale riguardino
non il conduttore ma altro componente del nucleo familiare dovranno
essere altresì presentati:
- Certificato di stato di famiglia
- Certificato storico-anagrafico del membro nella particolare condizione
La notifica
Entro cinque giorni dalla presentazione dellistanza linquilino
deve notificare copia dellistanza stessa al locatore: se il
procedimento è in corso di esecuzione (cioè se è
stato notificato il precetto e sono in corso gli accessi dellUfficiale
Giudiziario) la notifica va effettuata allavvocato del proprietario,
se invece la procedura esecutiva non è ancora attivata la
notifica va effettuata al proprietario direttamente.
Una volta notificata la proroga questa va deposita presso lufficio
del Giudice per provare lavvenuta notifica. E opportuno
che linquilino mantenga una copia della istanza per esibirla
eventualmente allufficiale giudiziario prima che il Giudice
abbia adottato la decisione con il decreto Si noti che questo è
un adempimento fondamentale e la mancata notifica nel termine comporta
la decadenza dalla sospensione e dal diritto alla proroga.
Il decreto del Giudice e le opposizioni
Il Giudice dopo aver eventualmente convocato le parti decide con
decreto la concessione della proroga fissando il nuovo termine per
lesecuzione dello sfratto.
Il provvedimento del Giudice è impugnabile sia dal proprietario
che dallinquilino con opposizione regolata dallarticolo
618 Codice di procedura Civile.
Listanza e le opposizioni sono esenti dalle spese di bollo
Accogliendo una proposta presentata dal Sunia il provvedimento ordinamentale
collegato alla Finanziaria approvato nei giorni scorsi definitivamente
dal Parlamento con la legge 13 maggio 1999 n.133 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999 prevede che la procedura di
richiesta della proroga e le eventuali azioni successive di opposizione
al decreto del Giudice sono esenti dalla imposta di bollo e che
gli onorari di avvocato sono ridotti della metà.
La regolarità dei pagamenti
Quale canone deve corrispondere linquilino nel periodo di
sospensione e proroga dello sfratto?
La legge dice espressamente che per tale periodo oltre al canone
dovuto al momento della cessazione del contratto, allIstat
e agli oneri accessori ai sensi dellarticolo 9 della legge
392/78, va corrisposta una maggiorazione del solo canone e dellIstat
pari al 20%. Con una importante innovazione: la legge 431/98 ha
stabilito che linquilino che corrisponde il canone così
maggiorato non sarà tenuto a nessun altro risarcimento del
danno per ritardata riconsegna dellimmobile (in deroga a quanto
previsto dallarticolo 1591 del Codice Civile) Eimportantissima
la regolarità dei pagamenti in quanto in quanto se linquilino
è inadempiente può incorrere, a seguito di specifico
ricorso presentato dal proprietario, nella decadenza dei benefici
della proroga.
Leventuale morosità si può sanare
Unaltra innovazione della legge 431/98 rispetto al passato
consente allinquilino anche nel periodo di proroga di potersi
avvalere dellarticolo 55 della legge 392/78 che consente di
sanare ma morosità dinanzi al Magistrato che può concedere
un termine di dilazione per il pagamento.
Solo il proprietario in regola con il fisco può eseguire
lo sfratto
Larticolo 7 della legge prevede che tutti gli atti di precetto
inviati agli inquilini successivamente allentrata in vigore
della legge stessa e cioè dopo il 30 dicembre 1998 per essere
regolarmente validi ai fini dellesecuzione debbano contenere
una serie di attestazioni del proprietario in merito alla regolarità
fiscale. In particolare ogni precetto deve contenere:
- Gli estremi della registrazione del contratto;
- Gli estremi della denuncia ICI;
- Gli estremi della dichiarazione dei redditi;
- Gli estremi delle ricevute di versamento ICI.
Linquilino che riceva un precetto in cui la dichiarazione
di regolarità fiscale sia omessa, incompleta oppure sospetta
di non veridicità, può avviare tramite un avvocato
una procedura di opposizione al precetto (articolo 615 Codice di
procedura Civile) o di opposizione allesecuzione (articolo
617 del Codice di Procedura Civile).
ALLEGATO
1
Lettera dell'inquilino con sfratto in corso al
momento dell'entrata in vigore della legge (da inviarsi entro i
sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge)
Raccomandata A.R.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo
6 comma 2 della legge 9/12/1998 n°431, Le comunico la mia intenzione
di procedere a trattativa per la stipula di un nuovo contratto di
locazione in base alle procedure definite dall'articolo 2 della
stessa legge.
Le rendo noto che ai fini della trattativa intendo avvalermi, secondo
le modalità rispettivamente previste per i contratti di cui
all'articolo 2 comma 1 e per i contratti di cui all'articolo 2 comma
3, dell'operato dell'organizzazione sindacale dei conduttori alla
quale aderisco che è il Sunia Federazione provinciale di
.. con sede in
Resto in attesa di un suo riscontro o dell'eventuale comunicazione
da parte sua circa l'organizzazione della proprietà edilizia
cui lei aderisce anche al fine di poter procedere ai necessari contatti
tra le organizzazioni per il proseguimento della trattativa.
Data Firma
ALLEGATO 2
Istanza per la fissazione della data di esecuzione dello sfratto
(art. 6, c. 3, legge 9/12/98 n°431)
Pretura civile di
. (tribunale civile di
)
Ufficio esecuzioni
Il sottoscritto
nato
a
.il
. residente
(domiciliato) in
in relazione al
provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione emesso
in data
.. dal Pretore di
relativamente allimmobile sito in
via
n.
. scala
..
int.
. di proprietà del Sig.
..visto
larticolo 6 della legge 431/98
CHIEDE
Che
il Pretore (il Tribunale) voglia fissare il giorno dellesecuzione
del provvedimento di rilascio sopra descritto nel limite massimo
di legge
(ovvero per i casi socialmente disagiati
di cui al comma 5) nel limite massimo dei diciotto mesi previsto
dal comma 5 del citato articolo 6 della legge 431/98 in quanto il
richiedente è
.
.
...
Fa altresì presente, come attesta lallegata documentazione
..
..
In caso di contestazione relativamente a quanto previsto dal comma
6 dellarticolo 6 della legge 431/98 chiede sin da ora di potersi
avvalere del disposto di cui allarticolo 55 della legge 27/7/1998
n° 392.
Allega alla presente istanza mediante deposito:
c Copia del provvedimento esecutivo; c Certificato stato di famiglia;
c Attestazioni reddituali del richiedente; c Attestazioni reddituali
dei componenti il nucleo familiare;
c Lettera al locatore ex articolo 6 c
.
comma 2 legge 431/98;
Data Firma
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