IL CONTRATTO LIBERO
  
COME SI POTRA' RINNOVARE O SCIOGLIERE IL CONTRATTO
IL CANONE
IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
  
IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
 

In questo articolo si dice espressamente che i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della legge che si rinnovino tacitamente, sono disciplinati dalla norma della nuova legge che prevede i cosiddetti contratti a canale libero, cioè quelli disciplinati dal comma 1 dello stesso articolo 2. Nella sostanza appare evidente che tutti i contratti in corso che prima si diceva, una volta pervenuti a scadenza per la loro naturale durata, in mancanza di disdetta saranno attratti nella disciplina del cosiddetto contratto libero. Questo significherà che a tali contratti, da quel momento, si applicherà la durata di quattro anni più quattro anni, ovviamente riferita ad una situazione contrattuale in cui il canone permarrà uguale a quello corrisposto nell'ambito della precedente locazione tacitamente rinnovata.

Una tale conseguenza si ritiene possa coinvolgere anche eventuali locazioni stipulate per periodo transitori.