In
questo articolo si dice espressamente che i contratti di locazione
stipulati prima della data di entrata in vigore della legge che
si rinnovino tacitamente, sono disciplinati dalla norma della nuova
legge che prevede i cosiddetti contratti a canale libero, cioè
quelli disciplinati dal comma 1 dello stesso articolo 2. Nella sostanza
appare evidente che tutti i contratti in corso che prima si diceva,
una volta pervenuti a scadenza per la loro naturale durata, in mancanza
di disdetta saranno attratti nella disciplina del cosiddetto contratto
libero. Questo significherà che a tali contratti, da quel
momento, si applicherà la durata di quattro anni più
quattro anni, ovviamente riferita ad una situazione contrattuale
in cui il canone permarrà uguale a quello corrisposto nell'ambito
della precedente locazione tacitamente rinnovata.
Una tale conseguenza si ritiene possa coinvolgere
anche eventuali locazioni stipulate per periodo transitori.
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