La procedura di sfratto per necessità
è regolata dall'articolo 30 della legge 392/78.
Questa procedura è applicabile non solo a
tutte le risoluzioni per necessità riferite a contratti stipulati
come patti in deroga ( legge 359/92) ma anche alle future azioni
di locatori che avendo motivi di necessità vorranno denegare
il rinnovo di contratti stipulati sulla base della nuova legge 431/98
e cioè contratti liberi alla prima scadenza quadriennale
e contratti regolati giunti al triennio quando il proprietario per
motivo di necessità intende impedire l'ulteriore rinnovo
biennale.
Come si instaura materialmente il procedimento?
Intanto il locatore deve dichiarare a pena di decadenza, sei mesi
prima della scadenza del contratto, la volontà di impedirne
il rinnovo automatico in presenza dei motivi previsti dalle leggi
(articolo 11 legge 359/92 e articolo 3 legge 431/98). Alla comunicazione
può seguire l'avvio di un giudizio davanti al Magistrato,
giudizio regolato dall'articolo 447 bis del Codice di Procedura
Civile.
All'udienza fissata per il giudizio possono verificarsi
due ipotesi: o il conduttore non si oppone e il magistrato fissa
con ordinanza esecutiva il rilascio, oppure si oppone e in tal caso
il giudice, dopo aver tentato di conciliare le parti, avvierà
una vera e propria istruttoria che si concluderà con una
sentenza che se accerta la validità e legittimità
dei motivi di necessità richiesti dal proprietario, ordinerà
all'inquilino il rilascio dell'immobile.
Altri
procedimenti
Sempre in base alle regole dettate dall'articolo
447 bis del Codice di Procedura Civile il locatore può richiedere
in qualsiasi momento del contratto di locazione che il contratto
sia risolto in presenza di ipotesi di grave inadempimento da parte
del conduttore che possono riguardare il subaffitto, se vietato,
l'accertato uso diverso dal pattuito dell'immobile, l'abbandono
dell'alloggio consentendo il sub-ingresso di terzi estranei al rapporto
di locazione. |