DECRETO-LEGGE
2 luglio 2001, n.247
Disposizioni
in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo. (GU
n. 151 del 2-7-2001)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge
9 dicembre 1998, n. 431;
Vista la legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 80, commi
20, 21 e 22;
Vista la circolare
del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2001, concernente la sospensione delle procedure di sfratto disposta
dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese
a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi
di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di inquilini;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 giugno 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. La sospensione
delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo, gia' dispostaai sensi dell'articolo 80, comma 22, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini
in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo
80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.
Art.
2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 2 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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