Il
procedimento di convalida per morosità ha un'altra particolarità.
La legge prevede che il conduttore, nel corso di quattro anni, può
per tre volte sanare una eventuale morosità accumulata: di
conseguenza se b citato per la morosità può pagare
in udienza le somme richieste. Se non gli fosse possibile saldare
il suo debito in udienza può richiedere una dilazione al
giudice il quale se riconosce le sue particolari condizioni di disagio,
può assegnargli per il pagamento un termine, non superiore
comunque ai novanta giorni.
In casi eccezionali
il termine può arrivare sino a centoventi giorni e le sanatorie,
nel corso del quadriennio, possono essere elevate da tre a quattro.
Assegnato il
termine per il pagamento il giudice rinvierà l'udienza a
una nuova data che deve cadere entro dieci giorni dalla scadenza
del termine stesso.
E evidente che,
effettuato il pagamento, cadono gli effetti della intimazione, ma
l'inquilino dovrà normalmente versare al locatore una somma
che le parti concorderanno a copertura delle spese sostenute per
l'avvio del giudizio di convalida. |