Ha un certo interesse stabilire se
ed in quali occasioni il conduttore possa ridurre o sospendere integralmente
il pagamento del canone. E ammessa, ad esempio, I'autoriduzione
da parte dell'inquilino che a seguito di calcoli e perizie si accorge
di corrispondere il canone superiore a quello dovuto?
La risposta e negativa. La legge dell'equo canone
prevede uno specifico strumento per stabilire, in caso di disaccordo
delle parti, il canone dovuto: e il tentativo di conciliazione davanti
al giudice ed, eventualmente, una causa vera e propria al termine
della quale sarà il giudice a stabilire l'equo canone. Ma
prima di tale esito l'inquilino, per non correre rischi, deve seguitare
a pagare, salvo successivo conguaglio, la somma stabilita contrattualmente.
Può I'inquilino ridurre il canone per recuperare
somme eventualmente pagate in precedenza e non dovute?
Anche in questo caso la risposta e negativa. 11
conduttore può rivolgersi al giudice con un'azione che può
proporre fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato,
per richiedere al locatore le somme a qualsiasi titolo pagate in
eccedenza al dovuto.
Se l'abitazione presenta difetti o carenze gravi
ovvero abbisogna di riparazioni urgenti a carico del proprietario
l'inquilino può sospendere il pagamento del canone?
E legittima la sospensione del pagamento del canone,
di fronte al rifiuto del locatore di eseguire le opere di manutenzione
straordinaria necessarie per porre la casa locata in stato di servire
all'uso. 11 canone in realtà e il corrispettivo di un godimento:
mancando ogni possibilità di godimento per il conduttore,
I'inadempimento del locatore giustifica quello del conduttore. E
chiaro che deve trattarsi di gravi carenze, tali cioè da
impedire l'uso dell'immobile.
Le
spese condominiali e la morosità
Il mancato pagamento degli oneri accessori a carico
dell'inquilino e delle spese per riscaldamento e causa di risoluzione
del contratto per morosità?
L'articolo 5 della legge dell'equo canone stabilisce
che il mancato pagamento delle spese accessorie può essere
causa di risoluzione del contratto quando l'importo non pagato superi
quello di due mensilità del canone.
Quando
va pagato l'affitto
Il contratto di locazione fissa generalmente le
scadenze alle quali va pagato il canone. In caso di mancato pagamento
alla scadenza prevista e decorsi 20 giorni dalla scadenza stessa
senza che il pagamento sia stato effettuato, si verifica una condizione
di risoluzione del contratto.
Un'eccezione a questo principio, da far rilevare
in una eventuale causa di sfratto per morosità, e rappresentata
dalla tolleranza del locatore, verificatasi costantemente in precedenza,
a ricevere il canone con un certo ritardo rispetto alla scadenza
contrattuale prevista: insomma se il locatore, di fronte ad una
scadenza per il pagamento che il contratto ha fissato al primo di
ciascun mese, di fatto ha per anni accettato il pagamento tutti
i mesi al giorno trenta, non può ad un dato momento invocare
l'inadempimento dell'inquilino.
Quando
e come si pagano le spese condominiali
Il pagamento degli oneri accessori deve avvenire
entro due mesi dalla richiesta. Non è sufficiente la semplice
richiesta e l'eventuale trascorrere dei due mesi previsti perché
l'inquilino sia considerato moroso e quindi esposto alla risoluzione
del contratto e ciò in quanto la pura e semplice richiesta
di somme di denaro non obbliga l'inquilino al pagamento.
La legge prevede che il locatore deve, se l'inquilino
lo richiede, fornire l'indicazione specifica delle spese (costo
dell'acqua, dell'energia elettrica per le parti comuni, retribuzione
ed oneri previdenziali del portiere, riscaldamento) nonché
i criteri di ripartizione delle spese stesse cioè la specifica
indicazione della percentuale dovuta per ogni unita immobiliare,
cioè appartamento o locale).
In mancanza di tali indicazioni non si può
parlare di inquilino inadempiente, ma e comunque necessario che
quest'ultimo, di fronte ad una richiesta generica e non specifica
del locatore di somme a titolo di oneri accessori, prima che siano
trascorsi i due mesi dalla richiesta stessa, la contesti formalmente
(con lettera raccomandata) e richieda l'indicazione specifica delle
spese e dei criteri di ripartizione.
Si tenga presente che un ulteriore diritto e previsto
dalla legge a favore del conduttore chiamato a pagare somme a tale
titolo: il diritto (di prendere visione dei documenti giustificativi
delle spese effettuate", cioè di fatture, ricevute fiscali,
bolle di scarico, che dimostrano le spese sostenute.
Solo
dopo che il locatore avrà rispettato questi obblighi e che
sarà trascorso un congruo periodo di tempo che consenta all'inquilino
i dovuti esami, conteggi e verifiche della documentazione, si potrà
parlare, persistendo il mancato pagamento, di inquilino inadempiente.
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