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| La
legge prevede la possibilità per l'inquilino di disdettare
per gravi motivi la locazione, e recedere quindi, con un preavviso
di almeno sei mesi.
C'è da
rilevare comunque che la nuova legge non ha abrogato l'articolo
4 della legge 392/78 che già concede questa facoltà
al conduttore. Nella pratica definizione degli accordi contrattuali
è possibile prevedere un termine di preavviso inferiore,
ed anche l'eventuale esclusione dei gravi motivi, per giustificare
l'anticipato recesso dell'inquilino.
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