PROTOCOLLO
D'INTESA
In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati
ad uso abitativo (art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e art. 1, comma 5, del decreto ministeriale
5 maggio 1999)
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ANIA, in persona >>> |
in
persona |
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CONFEDILIZIA,
>>> |
in
persona |
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e
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le Organizzazioni sindacali degli inquilini
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SUNIA >>> |
in
persona |
| SICET
>>> |
in
persona |
| UNIAT
>>> |
in
persona |
| UNIONE
INQUILINI >>> |
in
persona |
Premesso che
- l'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 prevede la
possibilità di stipulare contratti di locazione relativi
ad unità immobiliari ad uso abitativo adottando particolari
modalità alle quali è connessa la concessione
di determinati benefici fiscali.
-
L'art. 1, comma 5, del D.M. 5 marzo 1999 prevede, con riferimento
alla tipologia di contratti sopra individuati, la stipulazione
di accordi integrativi tra le Organizzazioni sindacali degli
inquilini e, tra l'altro, le imprese di assicurazione
sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa al fine di concordare
i seguenti documenti di riferimento:
Schema di Accordo aggiuntivo-integrativo
Contratto-tipo di locazione
Regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese.
Tali documenti, di seguito concordati tra le Parti, saranno
utilizzati come modelli per la stesura degli Accordi aggiuntivi-integrativi
territoriali da depositare presso i Comuni interessati.
Le parti convengono, con la sottoscrizione del presente Protocollo
d'intesa, sulla necessità che il confronto per la definizione
e la sottoscrizione degli Accordi aggiuntivi-integrativi territoriali
sia concentrato, per ragioni condivise di funzionalità,
in riunioni da tenersi esclusivamente presso le città
di Firenze, Milano, Napoli e Roma.
Gli Accordi aggiuntivi-integrativi definiti in quelle sedi
saranno sottoscritti direttamente dai rappresentanti delle
Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali degli inquilini,
o dai rispettivi dirigenti nazionali per delega delle Associazioni
stesse.
Resta inteso tra le Parti che il confronto di cui sopra sarà
limitato alla sola determinazione dei canoni, essendo stati
già stabiliti, con il Protocollo d'intesa, i principi
generali e fondamentali cui attenersi.
Le previsioni di cui al presente Protocollo d'intesa hanno
validità, nei limiti nello stesso precisati, se ed
in quanto vengano recepite negli Accordi aggiuntivi-integrativi
territoriali sottoscritti dai rappresentanti delle Associazioni
locali delle Organizzazioni sindacali degli inquilini, direttamente
o tramite loro rappresentanti validamente delegati.
Quanto ai predetti principi generali e fondamentali, le Parti
intervenute convengono e sottoscrivono quanto segue:
1. Per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione
scaduti o in scadenza e di quelli relativi agli alloggi che
si renderanno disponibili si terrà conto dei seguenti
elementi:
- canoni attualmente praticati dalle imprese assicuratrici
per la stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge n. 431 del 1998, nonché canoni
attualmente corrisposti dagli inquilini che abbiano rinnovato
il contratto in base all'art. 11 della legge 8 agosto 1992,
n. 359 (c.d. "patti in deroga");
- incidenza dei benefici fiscali previsti dall'art. 8 della
legge n. 431 del 1998;
- specificità dei territori e degli immobili;
- durata del contratto.
I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi
sopra stabiliti, si dovranno collocare all'interno delle fasce
di oscillazione risultanti dagli accordi già depositati
a livello territoriale.
2. Le Parti concordano di utilizzare l'allegato contratto-tipo
per la stipula dei contratti di locazione di cui al precedente
punto 1), in tutto il territorio nazionale. Le Parti concordano
altresì di utilizzare l'allegato regolamento per la
ripartizione dei costi e delle spese, in tutto il territorio
nazionale.
3. I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi
stabiliti dal precedente punto 1, saranno riferiti alla superficie
convenzionale ex legge 27 luglio 1978, n. 392. In riferimento
agli accordi territoriali che prevedono criteri di misurazione
della superficie degli alloggi diversi da quello sopra indicato,
le Parti concordano di adottare i coefficienti di riparametrazione
stabiliti dalla Confedilizia e dalle Organizzazioni sindacali
degli inquilini per rapportare i predetti canoni unitari alla
superficie misurata secondo quanto previsto dagli stessi accordi
territoriali.
4. Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire
la variazione di tutti i contratti di locazione - stipulati
prima della data odierna ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge n. 431 del 1998 con inquilini già conduttori
della medesima unità immobiliare - per i quali risulti
possibile l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.
Tali contratti saranno modificati, in occasione della prima
scadenza fiscale utile, con apposito atto di novazione.
5. Le Parti dichiarano la propria disponibilità a trovare
soluzioni per gli inquilini meno abbienti (vale a dire con
reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro
subordinato o da trattamento pensionistico, non superiore
a lire 30 milioni lordi), adottando procedure atte ad agevolare
per gli aventi diritto l'accesso ai contributi per gli inquilini
previsti dalla legge n. 431 del 1998.
6. La scadenza del presente Protocollo d'intesa viene fissata
al 31 dicembre 2003; le Parti si danno reciproco affidamento
di prevedere nuovi incontri prima di tale data finalizzati
ala rinnovo del Protocollo d'intesa stesso. Il presente Protocollo
d'intesa cesserà automaticamente idi produrre effetti
in caso di modificazioni della disciplina della locazione
degli immobili ad uso abitativo, nonché di modificazioni
del regime impositivo a carico degli immobili che dovessero
alterare l'attuale assetto dei benefici fiscali derivanti
dall'applicazione del regime contrattuale di cui all'art.
2, comma 3, della legge 431 del 1998.
7. Qualora esistano realtà territoriali ed immobili
relativamente ai quali la misura dei canoni, da determinarsi
sulla base degli elementi di cui al punto 1 del presente Protocollo
d'intesa, non sia riconducibile all'interno delle fasce di
oscillazione stabilite dagli attuali accordi territoriali
depositati nei comuni interessati, le Parti si impegnano a
riesaminare dette situazioni purché, nel periodo di
vigenza del Protocollo d'intesa stesso, gli accordi territoriali
già depositati siano modificati con l'introduzione
di fasce di oscillazione diverse da quella attuali.
8. Gli effetti del presente Protocollo d'intesa e dei conseguenti
accordi aggiuntivi-integrativi saranno sospesi limitatamente
ai casi di cui, nel periodo di vigenza del Protocollo d'intesa
stesso, dovessero intervenire modificazioni degli accordi
territoriali già depositati In tal caso, le Parti si
impegnano ad aprire nuovi confronti territoriali per ogni
realtà in cui siano presenti immobili di proprietà
delle imprese di assicurazione.
9. Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi
all'interpretazione del presente Protocollo d'intesa prima
del ricorso alla magistratura, vengano ricondotti ad un apposito
tavolo di conciliazione, al quale parteciperanno i firmatari
del Protocollo d'intesa stesso.
DICHIARAZIONI A VERBALE:
1) L'ANIA precisa che il presente Protocollo d'intesa non
ha efficacia vincolante per le singole imprese di assicurazione
aderenti all'Associazione che non volessero uniformarsi a
quanto qui sottoscritto. In ogni caso, l'ANIA si impegna a
fare opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese
associate per un'adesione generalizzata al Protocollo d'intesa
stesso.
2) L'ANIA precisa che, qualora le imprese assicuratrici trasferissero
in qualsiasi forma propri immobili ad altro soggetto, ancorché
facente parte del medesimo "gruppo", questi stessi immobili
- a partire dalla data del trasferimento - non saranno soggetti
alla regolamentazione del presente Protocollo d'intesa.
3) L'ANIA precisa che le singole imprese di assicurazione
sono libere di modificare l'impostazione formale dell'allegato
contratto-tipo per renderlo compatibile con le modalità
della gestione adottata, fermi restando naturalmente i contenuti
dello stesso contratto-tipo.
Allegati
- Schema
di Accordo aggiuntivo-integrativo
-
Contratto-tipo di locazione
-
Regolamento per la ripartizione dei costi e delle imprese
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