GLI SFRATTI
   
L'IDENTIKIT DELLA FAMIGLIA SFRATTATA
IL VADEMECUM DELL'INQUILINO SFRATTATO
I DOCUMENTI PER CHIEDERE LA PROROGA
ALTRI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' POSSIBILE RIDURRE L'AFFITTO?
CONTRATTO DI LOCAZIONE
IL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER NECESSITA'
OBBLIGHI E MOROSITA'
LA CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE
LA PROROGA DELLO SFRATTO
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LO SFRATTO NELLA FASE ESECUTIVA
LO SFRATTO PER NECESSITA'
L'ORDINANZA DI CONVALIDA
SI PUO' SANARE LA MOROSITA'
SOMME PER ONERI ACCESSORI
SFRATTI PER GLI ANZIANI: LEGGE332/2001
EMERGENZA CASA: ACCORDO COMUNI - SINDACATI
LA LEGGE 388/2000 PER I NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PORTATORI DI HANDICAP
NOTA ALLA LEGGE 388/2000
CIRCOLARE DEI LAVORI PUBBLICI
IL COMMENTO ALLA CIRCOLARE DEI LAVORI PUBBLICI
IL MODULO PER RICHIEDERE LA PROROGA (.PDF)
IL MODULO PER LA RICHIESTA AL COMUNE (.PDF)
   
LA PROROGA DELLO SFRATTO
 

L'esecuzione dello sfratto

La legge 431/1998 in due articoli specifici, il 6 e il 7, interviene sulla disciplina del rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo.

In particolare con i commi 1, 2 e 3 la nuova normativa affronta il problema di tutti i provvedimenti di sfratto per finita locazione pendenti ed eseguibili alla data di entrata in vigore della legge (e cioè il 30 dicembre 1998). Con il quarto comma viene introdotta invece la nuova regola per la proroga degli sfratti emessi, cioè decisi da Giudice, dopo tale data.

La nuova legge riforma integralmente la materia delle esecuzioni degli sfratti e supera il precedente sistema delle Commissioni prefettizie che la stessa legge 431/98 annulla con l'abrogazione degli articoli 2 e seguenti della legge 61/89 che appunta era quella che regolava la graduazione degli sfratti. E non vi è dubbio che l'abrogazione non consente in nessun caso il mantenimento di validità delle norme della legge 61/89 in quanto la norma transitoria dell'articolo 14 della legge 431/98 fa salva la validità delle norme abrogate in rapporto ai contratti e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ma tale norma non è applicabile all'esecuzione di rilascio che invece è regolata a tutti gli effetti dalla nuova normativa.

In quali Comuni applica

L'ambito di applicazione delle misure di sospensione e proroga è individuato dal primo comma dell'articolo, il quale fa riferimento ai Comuni indicati dall'articolo 1 della legge 61/89, che sono:

- Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;

- Comuni confinanti con le sopraindicate aree metropolitane;

tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia;

- Comuni considerati ad alta tensione abitativa . come indicati nella Delibera Cipe 30/5/85 (G.U. 143 del 19 giugno 1985);

- Comuni di cui alla Delibera Cipe 8 aprile 1987 (G.U. 93 del 22 aprile 1987);

- Comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

In tutti questi Comuni le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti pendenti per finita locazione e l'applicazione delle proroga

La norma si riferisce chiaramente ai provvedimenti per finita locazione, ordinanze e sentenze, quindi va fatto riferimento all'originario titolo di rilascio, quali che siano state le successive vicende; questi titoli esecutivi beneficiano dell'attuale sospensione e danno diritto al conduttore di richiedere la proroga. E' indubbio il riferimento all'ordinanza per finita locazione emessa in base all'articolo 663 del codice di procedura civile, come pure l'ordinanza per finita locazione immediatamente esecutiva emessa con riferimento all'articolo 665 del codice civile. Ugualmente ogni sentenza esecutiva che abbia dichiarato cessato e risolto il contratto per finita locazione.

Si possono escludere dalla sospensione i titoli emessi già all'origine dal giudice di merito per morosità dell'inquilino, per necessità del locatore (ad esempio sentenze che hanno risolto alla prima scadenza patti in deroga per necessità del locatore), per inadempienza contrattuale ed anche le sentenze che condannano al rilascio dell'alloggio senza titolo.

Il superamento della legge 61/89

Per accertare l'applicabilità o meno della sospensione e della proroga deve essere fatto riferimento all'originaria richiesta e conseguente decisione emessa da Giudice nel titolo esecutivo di sfratto, quindi non possono essere esclusi dall'operatività della proroga quei provvedimenti di sfratto per finita locazione per i quali il proprietario, con dichiarazione successiva di sopravvenuta necessità, ha dedotto motivi propri, del coniuge, dei genitori o dei figli, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 3 della legge 61/89, in quanto la legge di riforma con l'articolo 14 comma 3 ha abrogato l'articolo 3 della legge 61/89.Ugualmente beneficieranno della sospensione disposta dalla nuova legge e del diritto alla proroga tutti gli sfratti per finita locazione per i quali il proprietario in passato ha ottenuto un provvedimento del giudice ai sensi dell'articolo 2 della legge 61/89 che dichiarava la non applicabilità delle graduazione al conduttore. Sono altresì compresi nella sospensione e nel diritto alla proroga tutti i provvedimenti per finita locazione per i quali le Commissioni prefettizie, prima della data di entrata in vigore della nuova legge, avevano concesso la forza pubblica.

Le trattative per il rinnovo del contratto

Il secondo comma prevede un adempimento che il proprietario e l'inquilino debbono avviare nel periodo di sospensione dell'esecuzione il quale, come si diceva, interessa il semestre successivo all'entrata in vigore della legge.

Qual'é questo adempimento? Ciascuna delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata, comunica all'altra, anche a mezzo della propria organizzazione sindacale, l'intenzione di avviare la trattativa per la stipula di un nuovo contratto di locazione, da concordarsi secondo le nuove regole fissate dalla nuova legge all'articolo 2.

Nei sei mesi di proroga quindi si potrà, ed anzi si dovrà, tentare di riportare nella legalità le finite locazioni già scadute e questo sarà possibile perché potrà incontrare anche l'interesse del locatore, oltre che del conduttore, considerate le novità complesse della nuova normativa.

In ogni caso, se trascorso il termine di sospensione semestrale dell'esecuzione viene a mancare l'accordo delle parti per il rinnovo della locazione, il conduttore può chiedere entro il termine dei trenta giorni successivi a detto semestre, con una istanza rivolta al pretore, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Nell'indicare la procedura dell'istanza, la legge si richiama espressamente al decreto legge 23 gennaio 1982 n° 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982 n° 94 ed in particolare all'articolo 11 di quella legge del 1992, commi dal secondo al settimo compreso.

Quando si richiede la proroga

Trascorso il termine di sospensione degli sfratti, gli inquilini hanno un mese di tempo per richiedere al Giudice, che sia nuovamente fissato il termine dell'esecuzione dello sfratto.

Considerato che la sospensione scadrà il 28 giugno 1999, il termine perentorio, cioè non prorogabile in nessun modo, entro il quale l'istanza di proroga va presentata, è il 27 luglio 1999. Sembra potersi escludere che l'istanza possa essere presentata prima del 28 giugno, in quanto la sospensione opera per consentire un possibile rinnovo del contratto.

Come si richiede la proroga

Quali adempimenti richiede all'inquilino la legge dell'82 oggi richiamata dalla nuova normativa?

Innanzitutto va presentata al Giudice dell'esecuzione l'istanza nel termine sopra indicato.

All'istanza devono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti del nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario. Di questi allegati deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Ovviamente la documentazione potrà riguardare varie situazioni di bisogno o disagio dell'inquilino e della sua famiglia (di seguito indicheremo le specifiche documentazioni richieste per avvalersi del termine più ampio di proroga, quello fino ai diciotto mesi, che la nuova norma riconosce ad inquilini in determinate e specifiche condizioni indicate).

C'è da dire che sarà opportuno che l'inquilino che abbia già ricevuto dal locatore in precedenza, durante la vigenza della legge 61/89 oggi abrogata, la dichiarazione di urgente necessità, potrà e dovrà utilizzare l'istanza di proroga che presenterà, per prendere adeguata posizione in merito a questa istanza allegando e documentando eventuali motivi di contestazione della stessa necessità.

L'inquilino, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio, i quali hanno dieci giorni di tempo per presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

I provvedimenti emessi prima del 30/12/1998 ed eseguibili dopo il 28 giugno 1999

Nei precedenti paragrafi si sono illustrate le procedure e gli adempimenti riferiti rispettivamente agli sfratti per finita locazione con termine di rilascio già scaduto alla data di entrata in vigore della legge (articolo 6 commi 1,2,3) e provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della legge (articolo 6 comma 4).

Rimane aperto, perché non espressamente disciplinato dal locatore, il problema di tutti quei provvedimenti di rilascio, riferiti a contratti scaduti o anche non ancora scaduti, emessi dal pretore prima dell'entrata in vigore della legge ma con termine per l'esecuzione stabilito da pretore ai sensi dell'articolo 56 della legge 392/78 che verrà a cadere in data successiva all'entrata in vigore della legge stessa. Tra questi provvedimenti ce ne saranno alcuni per i quali la data di esecuzione verrà a cadere nel semestre successivo all'entrata in vigore della legge.

Per tali provvedimenti il conduttore dovrà presentare istanza di proroga nel termine previsto dall'articolo 6 comma 3 della legge di riforma.

Più problemi pone il caso, non infrequente, di provvedimenti di rilascio emessi sempre prima della data di entrata in vigore della legge, nei quali sia indicata una data successiva allo stesso semestre di sospensione previsto dal citato articolo 6 comma 1. Si pensi a scopo esemplificativo alle varie licenze per finita locazione emesse per le scadenze ad esempio del 30/6/1999 o del 31/12/1999 (tipici rinnovi sulla base dell'articolo 58 lettera b) e c) della legge 392/78) con termine per il rilascio stabilito dal Giudice per il 2000. Stando al dato testuale della legge, che non contempla espressamente queste ipotesi, dovrebbe verificarsi che l'inquilino, entro i trenta giorni successivi al semestre di sospensione, debba presentare istanza per la nuova fissazione del termine.

Tale interpretazione da luogo però a molti dubbi per vari motivi: questi casi non beneficiano della sospensione del comma 1 dell'articolo 6 per il semplice motivo che non è in atto una esecuzione del provvedimento, anzi in molti casi ci troviamo persino di fronte a contratti non scaduti per i quali il locatore si è semplicemente precostituito un titolo di licenza per finita locazione con scadenza futura e termine di esecuzione ovviamente ancora successivo.

C'è poi da dire che la notevole lontananza dall'epoca della reale esecutività del titolo impedirebbe a molti conduttori di beneficiare del termine lungo dei diciotto mesi atteso che quelle condizioni, oggi non esistenti, potrebbero maturare in un prossimo futuro a ridosso del reale termine di esecutività fissato dal Giudice.

In sostanza si ritiene che a questi tipi di provvedimento potrebbe più correttamente applicarsi quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 6 espressamente riferito ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa, riguardo alla possibilità per il conduttore di richiedere una sola volta con istanza rivolta al pretore la nuova fissazione del giorno per l'esecuzione.

I provvedimenti emessi dopo il 30/12/1998

Il comma 4 dello stesso articolo espressamente prevede il caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi e pronunciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Considerato che l'articolo 56 della legge 392/78 non è stato abrogato sostanzialmente accadrà che nella fase di pronuncia dello sfratto il pretore dovrà, secondo quanto previsto dalla legge 392/78, col provvedimento che dispone il rilascio, fissare anche la data dell'esecuzione.

Ovviamente successivamente alla pronuncia del Giudice che ha anche fissato l'esecuzione, il conduttore può chiedere una sola volta che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.

A questo punto il comma 4 nell'illustrare le procedure per la richiesta della proroga, e cioè istanza, sua notifica, termine per le controdeduzioni, pronuncia del Giudice ed opposizione agli atti esecutivi richiama, come per gli sfratti precedenti alla legge illustrati nel commento al comma 3, l'articolo 11 della legge 94/92 per cui valgono le considerazioni sopra esposte in merito a questa procedura.

Il decreto del Giudice

C'è da rilevare un fatto importante e cioè che in base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 della citata legge 94/82 oggi richiamato dalla nuova normativa di riforma delle esecuzioni, dalla data di presentazione dell'istanza sino all'emissione del decreto del pretore, la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Con un'importantissima eccezione però che va sottolineata: il provvedimento di rilascio può essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell'istanza che, come si diceva sopra, va effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza stessa.

Il pretore, una volta acquisita la prova dell'avvenuta notificazione, nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, decide con proprio decreto sull'istanza di proroga.

Con la propria decisione il magistrato determina il nuovo giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è diventato esecutivo.

Il termine dell'articolo 56 della legge 392/78 per i provvedimenti fino al 30/12/1998

Il comma 3 dell'articolo 6 non indica espressamente un termine massimo di fissazione della nuova esecuzione da parte del Magistrato. Qui nella incertezza della disposizione normativa si può affacciare l'ipotesi che il Giudice nel concedere il termine applichi quanto disposto dall'articolo 56 della legge 392/78 che prevede un termine massimo di sei mesi, in caso eccezionale di dodici mesi.

I sei mesi per i provvedimenti emessi dopo il 30/12/98

Il comma 4 riguarda i provvedimenti di sfratto per finita locazione emessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Per questi tipi di provvedimenti di rilascio, a differenza di quanto avviene per i vecchi provvedimenti dove il termine di proroga è lasciato nell'incertezza, la legge prevede specificamente che il nuovo giorno dell'esecuzione sia fissato entro un termine di sei mesi ovviamente fatto salvo il termine più lungo di diciotto mesi per i particolari e speciali casi di bisogno che il comma 5 della legge indica.

Chi beneficia della proroga lunga

Il comma 5 contiene una importantissima innovazione di grande valore sociale, prevedendo che il differimento del termine delle esecuzioni, sia per gli sfratti precedenti alla legge, che per quelli emessi in data successiva all'entrata in vigore della legge stessa, può arrivare fino a diciotto mesi nei seguenti casi:

se il conduttore abbia compiuto sessantacinque anni di età;

se il conduttore abbia cinque o più figli a carico;

se il conduttore sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;

se il conduttore sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo.

se il conduttore sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione;

se il conduttore sia acquirente di un alloggio in costruzione;

se il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio;

se il conduttore, o altro componente il nucleo familiare con lui convivente da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

Ovviamente come sopra si diceva, l'inquilino dovrà documentare con l'istanza di proroga la sua situazione e allegare alla stessa la documentazione riferita alla specifica o alle specifiche condizioni di bisogno e disagio meritevoli della particolare tutela cui il citato comma 5 garantisce il differimento col termine lungo fino a diciotto mesi .

L' opposizione al provvedimento del Giudice

Contro il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale, il quale giudica con le modalità previste dall'articolo 618 del codice di procedura civile. Questa opposizione si configura come opposizione agli atti esecutivi regolata dall'articolo 617 del codice di procedura civile e va proposta, nella forma riteniamo del ricorso, entro cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla sua comunicazione, se pronunciato fuori udienza.

Si noti che le sentenze che pronunciano sull'opposizione agli atti esecutivi non sono impugnabili, salvo quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione, che ammette il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari.

Il comma 3 dell'articolo 6 in esame si conclude con l'affermazione che il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione dello sfratto vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi della forza pubblica. L'affermazione porrà problemi interpretativi perché in presenza dell'abrogazione della legge 61/89, che graduava la fase di concessione della forza pubblica, la procedura esecutiva è certamente ricondotta in ambito delle ordinarie regole d'esecuzione, ma se si esclude a questa affermazione un puro valore tautologico e ripetitivo si deve prevedere la conseguenza che in mancanza del decreto del giudice non sussista l'autorizzazione all'Ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

Il 20% di aumento

Il comma 6 dell'articolo 6 della legge affronta il problema del corrispettivo che l'inquilino deve pagare per i periodi di sospensione dell'esecuzione dello sfratto e di eventuale proroga fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.

Durante i periodi di sospensione dell'esecuzione e comunque fino all'effettivo rilascio gli inquilini sono tenuti ad integrare il canone con una indennità mensile forfettizzata pari al 20 per cento calcolata sul canone dovuto alla cessazione del contratto al quale si applicano automaticamente gli aggiornamenti Istat al 75 per cento.

Da come è formulata la norma non sembra che la corresponsione della somma di maggiorazione del 20% rivesta un carattere di automatismo. Infatti la norma parla di automatismo soltanto rispetto all'incremento Istat, quindi dovrebbe ritenersi che l'obbligo del conduttore a corrispondere la maggiorazione del 20% scatti a seguito della richiesta fatta dal locatore.

I maggiori danni (articolo 1591 C.C.) non sono dovuti

La norma pone correttamente fine, risolvendola, alla questione che tanto spazio aveva avuto negli ultimi anni, nel ricorrente contenzioso tra proprietari ed inquilini, in merito ai presunti danni lamentati dai locatori per il ritardato rilascio degli immobili, con richiamo a quanto previsto dall'articolo 1591 del codice civile, con la conseguente prete sa, da parte dei proprietari, dei danni per ritardata consegna.

Su questo punto la legge è chiara e stabilisce senza possibilità di equivoco che la corresponsione di questa maggiorazione esime l'inquilino dall'obbligo di risarcire il maggiore danno. Il valore della normativa è notevole, perché limita al 20 per cento ogni possibile pretesa del proprietario. Questo potrà avere validi effetti anche sui procedimenti in corso quanto meno in ordine ai periodi successivi all'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 6 fa riferimento parlando dell'integrazione del 20 per cento dovuta dall'inquilino anche ai periodi di sospensione riferiti alla legge 94 del 1992 e alla legge 61 dell'1989 con le loro successive modificazioni. Non riteniamo comunque che l'aumento possa avere una sua automatica retroattività d'applicazione in mancanza di precedenti richieste del locatore.

Lo stesso articolo 6 prevede che l'inquilino in caso di inadempimento decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

Sanatoria della morosità in sede di proroga

La sanzione ripropone analoghi principi presenti in precedenti leggi di proroga, compresa la legge 61/89, che tendevano a sottrarre dalla operatività dei benefici l'inquilino moroso. Però su questo punto c'è una importantissima novità: si consente col richiamo all'articolo 55 della legge dell'equo canone di poter sanare l'eventuale morosità che venga contestata.

La legge nulla dice in merito alla procedura da seguire per poter accertare ed eventualmente dichiarare la decadenza dalla sospensione e dalla proroga, ma appare evidente che dovrà essere il locatore che dovrà ricorrere al magistrato perché accerti la morosità dell'inquilino, il quale nell'ambito di questo giudizio potrà difendersi ed eventualmente utilizzare lo strumento fornito dal citato artico 55 della legge dell'equo canone per sanare la sua situazione di inadempienza e beneficiare quindi del periodo di sospensione dell'esecuzione di centottanta giorni stabilito all'articolo 6 comma 1 della legge nonché del periodo di proroga dell'esecuzione eventualmente concesso dal Pretore con il decreto previsto dall'articolo 6 commi 3 e 4.

L'eseguibilità dello sfratto e la regolarità fiscale

La novità più importante sul fronte della esecuzione degli sfratti è senz'altro quella prevista all'articolo 7 della nuova normativa.

Il legislatore introduce un concetto molto importante rispetto alla possibilità di mettere in esecuzione il provvedimento di rilascio, legando questa possibilità alla dimostrazione, da parte del proprietario, di essere in regola con i propri doveri fiscali.

E' ovvio che il legislatore ha inteso fare emergere l'imponente entità del monte affitti evaso nelle varie contribuzioni fiscali previste. C'è da dire che a differenza di quanto previsto dall'articolo 6 che, come si diceva, va considerato riferito ai soli provvedimenti di finita locazione, l'obbligatorietà dell'adempimento e della dichiarazione richiesta dall'articolo 7 riguarda anche gli altri tipi di provvedimento di rilascio che non beneficiano della proroga, quali ad esempio i provvedimenti per morosità del conduttore.

Il nuovo contenuto obbligatorio nel precetto

La norma dell'articolo 7 prevede, perché il provvedimento esecutivo possa essere messo in esecuzione, la dimostrazione che il contratto di locazione sia stato registrato, che l'immobile sia stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e il reddito derivabile dall'immobile sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.

In conseguenza di questo il proprietario, nel momento in cui avvia la fase esecutiva, dovrà indicare nell'atto di precetto gli estremi della registrazione del contratto di affitto, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale _ stato riportato il reddito derivante dall'affitto e le ultime ricevute che attestano il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno precedente.

Sempre all'interno dell'atto di precetto il proprietario dovrà indicare gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare, alla quale il contratto si riferisce, ai fini dell'applicazione dell'ICI qualora il proprietario non fosse in regola con gli adempimenti fiscali e con la registrazione del contratto, lo sfratto non potrà essere eseguito.

Va segnalato il fatto importantissimo che questa condizione per la messa in esecuzione è riferita dalla legge a provvedimento di rilascio inteso in senso lato, il che sta a significare che questa norma riguarda, come prima si diceva, non solo i provvedimenti per finita locazione, ma altri tipi di provvedimento quali quelli per morosità e la stessa ordinanza ex articolo 30, legge 392/78.

E' evidente che l'introduzione di tale adempimento e del conseguente obbligo per il locatore nell'atto di precetto, comporta la possibilità per l'inquilino di ricorrere al magistrato (opposizione al precetto, opposizione agli atti esecutivi), sia che le richieste dichiarazioni non siano state inserite nell'atto di precetto stesso, sia che le stesse risultino errate, confuse ovvero che se ne sospetti la non veridicità.

L'introduzione della condizione della regolarità fiscale è un atto fortemente innovativo tendente a sconfiggere l'evasione e l'elusione fiscale.

E' questa una misura che, ricollegata a quella prevista nell'articolo 6 comma 2, (la possibilità di rinegoziare la locazione), apre l'opportunità di regolarizzare la posizione di quei proprietari i quali hanno evaso l'obbligo di registrazione e gli adempimenti fiscali, stipulando un nuovo contratto di locazione.

Significato di questo obbligo e possibili opposizioni dell'inquilino

La dichiarazione prevista dall'articolo 7 della legge viene di fatto a costituire una vera e propria condizione dell'azione esecutiva che come tale incide su tutte le procedure esecutive di rilascio che si avviano successivamente all'entrata in vigore della legge.

Sono evidenti le conseguenze cui può dar vita l'ipotesi della mancanza della dichiarazione nel precetto ovvero la sua formale presenza ma con l'attestazione di dati non rispondenti al vero.

Nella prima ipotesi di assoluta mancanza del precetto di qualsivoglia dichiarazione si è certamente in presenza di una irregolarità formale che lo stesso Ufficiale giudiziario può far rilevare e che in ogni caso può essere oggetto di una opposizione dell'inquilino che assume la forma di una opposizione agli atti esecutivi da attivare nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 617 CPC.

Diverso il caso di una dichiarazione pur formalmente esistente ma che attesti circostanze non veritiere, ad esempio che l'ICI non sia stata corrisposta o che nel 740 non sia stato dichiarato il reddito derivante dalla locazione. In questo caso la procedura attivabile è una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 CPC che non subisce alcun limite temporale se non quello della avvenuta esecuzione.

E' chiaro che in questo caso il conduttore dovrà provare la non veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione.

Assegnazioni di alloggi degli Enti previdenziali

Gli Enti pubblici previdenziali indicati dalla legge 25/80, secondo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1994 n° 92, devono mensilmente comunicare al Comune nel cui territorio sono siti gli immobili che si rendono disponibili, l'elenco di tali unità immobiliari.

Nell'affittare questi alloggi gli Enti devono dare priorità ai cittadini soggetti a provvedimenti di rilascio. Tale norma prevede anche sanzioni nei confronti legali rappresentanti degli enti che non adempiono a tale obbligo.

Inizialmente la legge 94/82 prevedeva che la percentuale degli alloggi riservati agli sfrattati fosse pari al 30%. La legge 61/89 all'articolo 1 aumenta questa percentuale portandola al 50%.

Il Decreto legislativo 104 del 1996 ha ribadito che gli Enti previdenziali pubblici garantiscano una adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle disponibilità sul foglio degli annunci legali della Provincia e sull'Albo Pretorio dei Comuni.

Il Decreto stesso demandava ad una successiva circolare del Ministero del Lavoro la specificazione dei criteri di assegnazione. Il Ministero del lavoro ha emesso la Circolare n° 6 del 30 aprile 1997 la quale, al punto 1.3 ribadisce che nel quadro di generale trasparenza gli Enti devono rispettare la riserva del 50% prevista dalla legge 94/82 e le sue successive modificazioni e procedere nelle assegnazioni tenendo conto:

dei criteri di preferenza adottati nelle graduatorie delle amministrazioni locali;

che a parità di condizioni valga il criterio di priorità della data di esecuzione del provvedimento di sfratto.

Tale criterio è ulteriormente e successivamente riaffermato dalla legge 431/98 che nell' articolo 6 al comma 7 ribadisce, facendole salve, le provvidenze a favore degli sfrattati previste dagli articoli 2bis e 2ter della legge 61/89 e dell'articolo 17 commi 1, 2 e 3 della legge 94/82.

L'articolo in questione stabilisce altresì che nelle assegnazioni sia data priorità ai destinatari dei provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

Punteggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Come è noto l'esercizio delle attività in materia di assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è riservata dalla legge alle Regioni le quali, con loro provvedimenti di legge regionale, disciplinano le modalità ed i criteri di assegnazione degli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il corso o il contributo dello Stato o delle Regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati, da Enti pubblici non economici realizzato o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato.

Ogni legge regionale prevede una specifica condizione di punteggio a favore dei concorrenti che siano soggetti a un titolo esecutivo di sfratto.

Riserve di alloggi e interventi speciali di Edilizia Residenziale Pubblica

Varie normative nel corso del tempo hanno previsto provvidenze speciali a favore dei Comuni per acquisire alloggi da destinare ai cittadini sottoposti a sfratto. Tali alloggi, secondo quanto stabilito da una recente normativa adottata dal Parlamento e non ancora pubblicata, sono assegnati ai canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a cura dei Comuni.