L'esecuzione
dello sfratto
La legge 431/1998 in due articoli specifici, il 6 e il 7, interviene
sulla disciplina del rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso
abitativo.
In particolare con i commi 1, 2 e 3 la nuova normativa affronta
il problema di tutti i provvedimenti di sfratto per finita locazione
pendenti ed eseguibili alla data di entrata in vigore della legge
(e cioè il 30 dicembre 1998). Con il quarto comma viene introdotta
invece la nuova regola per la proroga degli sfratti emessi, cioè
decisi da Giudice, dopo tale data.
La nuova legge riforma integralmente la materia delle esecuzioni
degli sfratti e supera il precedente sistema delle Commissioni prefettizie
che la stessa legge 431/98 annulla con l'abrogazione degli articoli
2 e seguenti della legge 61/89 che appunta era quella che regolava
la graduazione degli sfratti. E non vi è dubbio che l'abrogazione
non consente in nessun caso il mantenimento di validità delle
norme della legge 61/89 in quanto la norma transitoria dell'articolo
14 della legge 431/98 fa salva la validità delle norme abrogate
in rapporto ai contratti e ai giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della legge. Ma tale norma non è applicabile all'esecuzione
di rilascio che invece è regolata a tutti gli effetti dalla
nuova normativa.
In
quali Comuni applica
L'ambito di applicazione delle misure di sospensione e proroga è
individuato dal primo comma dell'articolo, il quale fa riferimento
ai Comuni indicati dall'articolo 1 della legge 61/89, che sono:
- Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino e Venezia;
- Comuni confinanti con le sopraindicate aree metropolitane;
tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia;
- Comuni considerati ad alta tensione abitativa . come indicati
nella Delibera Cipe 30/5/85 (G.U. 143 del 19 giugno 1985);
- Comuni di cui alla Delibera Cipe 8 aprile 1987 (G.U. 93 del 22
aprile 1987);
- Comuni terremotati della Campania e della Basilicata.
In tutti questi Comuni le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I
provvedimenti pendenti per finita locazione e l'applicazione delle
proroga
La norma si riferisce chiaramente ai provvedimenti per finita locazione,
ordinanze e sentenze, quindi va fatto riferimento all'originario
titolo di rilascio, quali che siano state le successive vicende;
questi titoli esecutivi beneficiano dell'attuale sospensione e danno
diritto al conduttore di richiedere la proroga. E' indubbio il riferimento
all'ordinanza per finita locazione emessa in base all'articolo 663
del codice di procedura civile, come pure l'ordinanza per finita
locazione immediatamente esecutiva emessa con riferimento all'articolo
665 del codice civile. Ugualmente ogni sentenza esecutiva che abbia
dichiarato cessato e risolto il contratto per finita locazione.
Si possono escludere dalla sospensione i titoli emessi già
all'origine dal giudice di merito per morosità dell'inquilino,
per necessità del locatore (ad esempio sentenze che hanno
risolto alla prima scadenza patti in deroga per necessità
del locatore), per inadempienza contrattuale ed anche le sentenze
che condannano al rilascio dell'alloggio senza titolo.
Il
superamento della legge 61/89
Per accertare l'applicabilità o meno della sospensione e
della proroga deve essere fatto riferimento all'originaria richiesta
e conseguente decisione emessa da Giudice nel titolo esecutivo di
sfratto, quindi non possono essere esclusi dall'operatività
della proroga quei provvedimenti di sfratto per finita locazione
per i quali il proprietario, con dichiarazione successiva di sopravvenuta
necessità, ha dedotto motivi propri, del coniuge, dei genitori
o dei figli, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 3 della
legge 61/89, in quanto la legge di riforma con l'articolo 14 comma
3 ha abrogato l'articolo 3 della legge 61/89.Ugualmente beneficieranno
della sospensione disposta dalla nuova legge e del diritto alla
proroga tutti gli sfratti per finita locazione per i quali il proprietario
in passato ha ottenuto un provvedimento del giudice ai sensi dell'articolo
2 della legge 61/89 che dichiarava la non applicabilità delle
graduazione al conduttore. Sono altresì compresi nella sospensione
e nel diritto alla proroga tutti i provvedimenti per finita locazione
per i quali le Commissioni prefettizie, prima della data di entrata
in vigore della nuova legge, avevano concesso la forza pubblica.
Le
trattative per il rinnovo del contratto
Il secondo comma prevede un adempimento che il proprietario e l'inquilino
debbono avviare nel periodo di sospensione dell'esecuzione il quale,
come si diceva, interessa il semestre successivo all'entrata in
vigore della legge.
Qual'é questo adempimento? Ciascuna delle due parti, a mezzo
di lettera raccomandata, comunica all'altra, anche a mezzo della
propria organizzazione sindacale, l'intenzione di avviare la trattativa
per la stipula di un nuovo contratto di locazione, da concordarsi
secondo le nuove regole fissate dalla nuova legge all'articolo 2.
Nei sei mesi di proroga quindi si potrà, ed anzi si dovrà,
tentare di riportare nella legalità le finite locazioni già
scadute e questo sarà possibile perché potrà
incontrare anche l'interesse del locatore, oltre che del conduttore,
considerate le novità complesse della nuova normativa.
In ogni caso, se trascorso il termine di sospensione semestrale
dell'esecuzione viene a mancare l'accordo delle parti per il rinnovo
della locazione, il conduttore può chiedere entro il termine
dei trenta giorni successivi a detto semestre, con una istanza rivolta
al pretore, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.
Nell'indicare la procedura dell'istanza, la legge si richiama espressamente
al decreto legge 23 gennaio 1982 n° 9, convertito dalla legge
25 marzo 1982 n° 94 ed in particolare all'articolo 11 di quella
legge del 1992, commi dal secondo al settimo compreso.
Quando
si richiede la proroga
Trascorso il termine di sospensione degli sfratti, gli inquilini
hanno un mese di tempo per richiedere al Giudice, che sia nuovamente
fissato il termine dell'esecuzione dello sfratto.
Considerato che la sospensione scadrà il 28 giugno 1999,
il termine perentorio, cioè non prorogabile in nessun modo,
entro il quale l'istanza di proroga va presentata, è il 27
luglio 1999. Sembra potersi escludere che l'istanza possa essere
presentata prima del 28 giugno, in quanto la sospensione opera per
consentire un possibile rinnovo del contratto.
Come
si richiede la proroga
Quali
adempimenti richiede all'inquilino la legge dell'82 oggi richiamata
dalla nuova normativa?
Innanzitutto va presentata al Giudice dell'esecuzione l'istanza
nel termine sopra indicato.
All'istanza devono essere allegati una copia del titolo esecutivo
nonché le attestazioni relative all'entità del reddito
proprio e dei componenti del nucleo familiare ed ogni altro documento
ritenuto necessario. Di questi allegati deve essere fatta specifica
menzione nell'istanza.
Ovviamente la documentazione potrà riguardare varie situazioni
di bisogno o disagio dell'inquilino e della sua famiglia (di seguito
indicheremo le specifiche documentazioni richieste per avvalersi
del termine più ampio di proroga, quello fino ai diciotto
mesi, che la nuova norma riconosce ad inquilini in determinate e
specifiche condizioni indicate).
C'è da dire che sarà opportuno che l'inquilino che
abbia già ricevuto dal locatore in precedenza, durante la
vigenza della legge 61/89 oggi abrogata, la dichiarazione di urgente
necessità, potrà e dovrà utilizzare l'istanza
di proroga che presenterà, per prendere adeguata posizione
in merito a questa istanza allegando e documentando eventuali motivi
di contestazione della stessa necessità.
L'inquilino, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza,
deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo
carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale
beneficiario del provvedimento di rilascio, i quali hanno dieci
giorni di tempo per presentare deduzioni scritte e produrre ogni
documento ritenuto necessario.
I
provvedimenti emessi prima del 30/12/1998 ed eseguibili dopo il
28 giugno 1999
Nei precedenti paragrafi si sono illustrate le procedure e gli adempimenti
riferiti rispettivamente agli sfratti per finita locazione con termine
di rilascio già scaduto alla data di entrata in vigore della
legge (articolo 6 commi 1,2,3) e provvedimenti esecutivi di rilascio
per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della
legge (articolo 6 comma 4).
Rimane aperto, perché non espressamente disciplinato dal
locatore, il problema di tutti quei provvedimenti di rilascio, riferiti
a contratti scaduti o anche non ancora scaduti, emessi dal pretore
prima dell'entrata in vigore della legge ma con termine per l'esecuzione
stabilito da pretore ai sensi dell'articolo 56 della legge 392/78
che verrà a cadere in data successiva all'entrata in vigore
della legge stessa. Tra questi provvedimenti ce ne saranno alcuni
per i quali la data di esecuzione verrà a cadere nel semestre
successivo all'entrata in vigore della legge.
Per tali provvedimenti il conduttore dovrà presentare istanza
di proroga nel termine previsto dall'articolo 6 comma 3 della legge
di riforma.
Più problemi pone il caso, non infrequente, di provvedimenti
di rilascio emessi sempre prima della data di entrata in vigore
della legge, nei quali sia indicata una data successiva allo stesso
semestre di sospensione previsto dal citato articolo 6 comma 1.
Si pensi a scopo esemplificativo alle varie licenze per finita locazione
emesse per le scadenze ad esempio del 30/6/1999 o del 31/12/1999
(tipici rinnovi sulla base dell'articolo 58 lettera b) e c) della
legge 392/78) con termine per il rilascio stabilito dal Giudice
per il 2000. Stando al dato testuale della legge, che non contempla
espressamente queste ipotesi, dovrebbe verificarsi che l'inquilino,
entro i trenta giorni successivi al semestre di sospensione, debba
presentare istanza per la nuova fissazione del termine.
Tale interpretazione da luogo però a molti dubbi per vari
motivi: questi casi non beneficiano della sospensione del comma
1 dell'articolo 6 per il semplice motivo che non è in atto
una esecuzione del provvedimento, anzi in molti casi ci troviamo
persino di fronte a contratti non scaduti per i quali il locatore
si è semplicemente precostituito un titolo di licenza per
finita locazione con scadenza futura e termine di esecuzione ovviamente
ancora successivo.
C'è poi da dire che la notevole lontananza dall'epoca della
reale esecutività del titolo impedirebbe a molti conduttori
di beneficiare del termine lungo dei diciotto mesi atteso che quelle
condizioni, oggi non esistenti, potrebbero maturare in un prossimo
futuro a ridosso del reale termine di esecutività fissato
dal Giudice.
In sostanza si ritiene che a questi tipi di provvedimento potrebbe
più correttamente applicarsi quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 6 espressamente riferito ai provvedimenti emessi dopo
l'entrata in vigore della legge stessa, riguardo alla possibilità
per il conduttore di richiedere una sola volta con istanza rivolta
al pretore la nuova fissazione del giorno per l'esecuzione.
I
provvedimenti emessi dopo il 30/12/1998
Il comma 4 dello stesso articolo espressamente prevede il caso di
provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi
e pronunciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Considerato che l'articolo 56 della legge 392/78 non è stato
abrogato sostanzialmente accadrà che nella fase di pronuncia
dello sfratto il pretore dovrà, secondo quanto previsto dalla
legge 392/78, col provvedimento che dispone il rilascio, fissare
anche la data dell'esecuzione.
Ovviamente successivamente alla pronuncia del Giudice che ha anche
fissato l'esecuzione, il conduttore può chiedere una sola
volta che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.
A questo punto il comma 4 nell'illustrare le procedure per la richiesta
della proroga, e cioè istanza, sua notifica, termine per
le controdeduzioni, pronuncia del Giudice ed opposizione agli atti
esecutivi richiama, come per gli sfratti precedenti alla legge illustrati
nel commento al comma 3, l'articolo 11 della legge 94/92 per cui
valgono le considerazioni sopra esposte in merito a questa procedura.
Il
decreto del Giudice
C'è da rilevare un fatto importante e cioè che in
base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 della citata legge
94/82 oggi richiamato dalla nuova normativa di riforma delle esecuzioni,
dalla data di presentazione dell'istanza sino all'emissione del
decreto del pretore, la esecuzione del provvedimento di rilascio
rimane sospesa. Con un'importantissima eccezione però che
va sottolineata: il provvedimento di rilascio può essere
eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli
adempimenti per la notifica dell'istanza che, come si diceva sopra,
va effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'avvenuta
presentazione dell'istanza stessa.
Il pretore, una volta acquisita la prova dell'avvenuta notificazione,
nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale
beneficiario e, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti,
decide con proprio decreto sull'istanza di proroga.
Con la propria decisione il magistrato determina il nuovo giorno
dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto
anche relative alla situazione economica delle parti, delle ragioni
della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento
di rilascio è diventato esecutivo.
Il
termine dell'articolo 56 della legge 392/78 per i provvedimenti
fino al 30/12/1998
Il comma 3 dell'articolo 6 non indica espressamente un termine massimo
di fissazione della nuova esecuzione da parte del Magistrato. Qui
nella incertezza della disposizione normativa si può affacciare
l'ipotesi che il Giudice nel concedere il termine applichi quanto
disposto dall'articolo 56 della legge 392/78 che prevede un termine
massimo di sei mesi, in caso eccezionale di dodici mesi.
I
sei mesi per i provvedimenti emessi dopo il 30/12/98
Il comma 4 riguarda i provvedimenti di sfratto per finita locazione
emessi dopo l'entrata in vigore della legge.
Per questi tipi di provvedimenti di rilascio, a differenza di quanto
avviene per i vecchi provvedimenti dove il termine di proroga è
lasciato nell'incertezza, la legge prevede specificamente che il
nuovo giorno dell'esecuzione sia fissato entro un termine di sei
mesi ovviamente fatto salvo il termine più lungo di diciotto
mesi per i particolari e speciali casi di bisogno che il comma 5
della legge indica.
Chi
beneficia della proroga lunga
Il comma 5 contiene una importantissima innovazione di grande valore
sociale, prevedendo che il differimento del termine delle esecuzioni,
sia per gli sfratti precedenti alla legge, che per quelli emessi
in data successiva all'entrata in vigore della legge stessa, può
arrivare fino a diciotto mesi nei seguenti casi:
se il conduttore abbia compiuto sessantacinque anni di età;
se il conduttore abbia cinque o più figli a carico;
se il conduttore sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca
un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;
se il conduttore sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo.
se il conduttore sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso
di costruzione;
se il conduttore sia acquirente di un alloggio in costruzione;
se il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia
iniziato azione di rilascio;
se il conduttore, o altro componente il nucleo familiare con lui
convivente da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato
terminale.
Ovviamente come sopra si diceva, l'inquilino dovrà documentare
con l'istanza di proroga la sua situazione e allegare alla stessa
la documentazione riferita alla specifica o alle specifiche condizioni
di bisogno e disagio meritevoli della particolare tutela cui il
citato comma 5 garantisce il differimento col termine lungo fino
a diciotto mesi .
L'
opposizione al provvedimento del Giudice
Contro il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale,
il quale giudica con le modalità previste dall'articolo 618
del codice di procedura civile. Questa opposizione si configura
come opposizione agli atti esecutivi regolata dall'articolo 617
del codice di procedura civile e va proposta, nella forma riteniamo
del ricorso, entro cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento
o dalla sua comunicazione, se pronunciato fuori udienza.
Si noti che le sentenze che pronunciano sull'opposizione agli atti
esecutivi non sono impugnabili, salvo quanto previsto dall'articolo
11 della Costituzione, che ammette il ricorso in Cassazione per
violazione di legge contro tutte le sentenze degli organi giurisdizionali
ordinari.
Il comma 3 dell'articolo 6 in esame si conclude con l'affermazione
che il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione
dello sfratto vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario
a servirsi della forza pubblica. L'affermazione porrà problemi
interpretativi perché in presenza dell'abrogazione della
legge 61/89, che graduava la fase di concessione della forza pubblica,
la procedura esecutiva è certamente ricondotta in ambito
delle ordinarie regole d'esecuzione, ma se si esclude a questa affermazione
un puro valore tautologico e ripetitivo si deve prevedere la conseguenza
che in mancanza del decreto del giudice non sussista l'autorizzazione
all'Ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza
pubblica.
Il
20% di aumento
Il comma 6 dell'articolo 6 della legge affronta il problema del
corrispettivo che l'inquilino deve pagare per i periodi di sospensione
dell'esecuzione dello sfratto e di eventuale proroga fino alla data
dell'effettivo rilascio dell'immobile.
Durante i periodi di sospensione dell'esecuzione e comunque fino
all'effettivo rilascio gli inquilini sono tenuti ad integrare il
canone con una indennità mensile forfettizzata pari al 20
per cento calcolata sul canone dovuto alla cessazione del contratto
al quale si applicano automaticamente gli aggiornamenti Istat al
75 per cento.
Da come è formulata la norma non sembra che la corresponsione
della somma di maggiorazione del 20% rivesta un carattere di automatismo.
Infatti la norma parla di automatismo soltanto rispetto all'incremento
Istat, quindi dovrebbe ritenersi che l'obbligo del conduttore a
corrispondere la maggiorazione del 20% scatti a seguito della richiesta
fatta dal locatore.
I
maggiori danni (articolo 1591 C.C.) non sono dovuti
La norma pone correttamente fine, risolvendola, alla questione che
tanto spazio aveva avuto negli ultimi anni, nel ricorrente contenzioso
tra proprietari ed inquilini, in merito ai presunti danni lamentati
dai locatori per il ritardato rilascio degli immobili, con richiamo
a quanto previsto dall'articolo 1591 del codice civile, con la conseguente
prete sa, da parte dei proprietari, dei danni per ritardata consegna.
Su questo punto la legge è chiara e stabilisce senza possibilità
di equivoco che la corresponsione di questa maggiorazione esime
l'inquilino dall'obbligo di risarcire il maggiore danno. Il valore
della normativa è notevole, perché limita al 20 per
cento ogni possibile pretesa del proprietario. Questo potrà
avere validi effetti anche sui procedimenti in corso quanto meno
in ordine ai periodi successivi all'entrata in vigore della legge
stessa.
L'articolo 6 fa riferimento parlando dell'integrazione del 20 per
cento dovuta dall'inquilino anche ai periodi di sospensione riferiti
alla legge 94 del 1992 e alla legge 61 dell'1989 con le loro successive
modificazioni. Non riteniamo comunque che l'aumento possa avere
una sua automatica retroattività d'applicazione in mancanza
di precedenti richieste del locatore.
Lo stesso articolo 6 prevede che l'inquilino in caso di inadempimento
decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Sanatoria
della morosità in sede di proroga
La sanzione ripropone analoghi principi presenti in precedenti leggi
di proroga, compresa la legge 61/89, che tendevano a sottrarre dalla
operatività dei benefici l'inquilino moroso. Però
su questo punto c'è una importantissima novità: si
consente col richiamo all'articolo 55 della legge dell'equo canone
di poter sanare l'eventuale morosità che venga contestata.
La legge nulla dice in merito alla procedura da seguire per poter
accertare ed eventualmente dichiarare la decadenza dalla sospensione
e dalla proroga, ma appare evidente che dovrà essere il locatore
che dovrà ricorrere al magistrato perché accerti la
morosità dell'inquilino, il quale nell'ambito di questo giudizio
potrà difendersi ed eventualmente utilizzare lo strumento
fornito dal citato artico 55 della legge dell'equo canone per sanare
la sua situazione di inadempienza e beneficiare quindi del periodo
di sospensione dell'esecuzione di centottanta giorni stabilito all'articolo
6 comma 1 della legge nonché del periodo di proroga dell'esecuzione
eventualmente concesso dal Pretore con il decreto previsto dall'articolo
6 commi 3 e 4.
L'eseguibilità
dello sfratto e la regolarità fiscale
La novità più importante sul fronte della esecuzione
degli sfratti è senz'altro quella prevista all'articolo 7
della nuova normativa.
Il legislatore introduce un concetto molto importante rispetto alla
possibilità di mettere in esecuzione il provvedimento di
rilascio, legando questa possibilità alla dimostrazione,
da parte del proprietario, di essere in regola con i propri doveri
fiscali.
E' ovvio che il legislatore ha inteso fare emergere l'imponente
entità del monte affitti evaso nelle varie contribuzioni
fiscali previste. C'è da dire che a differenza di quanto
previsto dall'articolo 6 che, come si diceva, va considerato riferito
ai soli provvedimenti di finita locazione, l'obbligatorietà
dell'adempimento e della dichiarazione richiesta dall'articolo 7
riguarda anche gli altri tipi di provvedimento di rilascio che non
beneficiano della proroga, quali ad esempio i provvedimenti per
morosità del conduttore.
Il
nuovo contenuto obbligatorio nel precetto
La norma dell'articolo 7 prevede, perché il provvedimento
esecutivo possa essere messo in esecuzione, la dimostrazione che
il contratto di locazione sia stato registrato, che l'immobile sia
stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e il reddito
derivabile dall'immobile sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi.
In conseguenza di questo il proprietario, nel momento in cui avvia
la fase esecutiva, dovrà indicare nell'atto di precetto gli
estremi della registrazione del contratto di affitto, gli estremi
dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale _ stato riportato
il reddito derivante dall'affitto e le ultime ricevute che attestano
il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno
precedente.
Sempre all'interno dell'atto di precetto il proprietario dovrà
indicare gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare,
alla quale il contratto si riferisce, ai fini dell'applicazione
dell'ICI qualora il proprietario non fosse in regola con gli adempimenti
fiscali e con la registrazione del contratto, lo sfratto non potrà
essere eseguito.
Va segnalato il fatto importantissimo che questa condizione per
la messa in esecuzione è riferita dalla legge a provvedimento
di rilascio inteso in senso lato, il che sta a significare che questa
norma riguarda, come prima si diceva, non solo i provvedimenti per
finita locazione, ma altri tipi di provvedimento quali quelli per
morosità e la stessa ordinanza ex articolo 30, legge 392/78.
E' evidente che l'introduzione di tale adempimento e del conseguente
obbligo per il locatore nell'atto di precetto, comporta la possibilità
per l'inquilino di ricorrere al magistrato (opposizione al precetto,
opposizione agli atti esecutivi), sia che le richieste dichiarazioni
non siano state inserite nell'atto di precetto stesso, sia che le
stesse risultino errate, confuse ovvero che se ne sospetti la non
veridicità.
L'introduzione della condizione della regolarità fiscale
è un atto fortemente innovativo tendente a sconfiggere l'evasione
e l'elusione fiscale.
E' questa una misura che, ricollegata a quella prevista nell'articolo
6 comma 2, (la possibilità di rinegoziare la locazione),
apre l'opportunità di regolarizzare la posizione di quei
proprietari i quali hanno evaso l'obbligo di registrazione e gli
adempimenti fiscali, stipulando un nuovo contratto di locazione.
Significato
di questo obbligo e possibili opposizioni dell'inquilino
La dichiarazione prevista dall'articolo 7 della legge viene di fatto
a costituire una vera e propria condizione dell'azione esecutiva
che come tale incide su tutte le procedure esecutive di rilascio
che si avviano successivamente all'entrata in vigore della legge.
Sono evidenti le conseguenze cui può dar vita l'ipotesi della
mancanza della dichiarazione nel precetto ovvero la sua formale
presenza ma con l'attestazione di dati non rispondenti al vero.
Nella prima ipotesi di assoluta mancanza del precetto di qualsivoglia
dichiarazione si è certamente in presenza di una irregolarità
formale che lo stesso Ufficiale giudiziario può far rilevare
e che in ogni caso può essere oggetto di una opposizione
dell'inquilino che assume la forma di una opposizione agli atti
esecutivi da attivare nel rispetto dei termini previsti dall'articolo
617 CPC.
Diverso il caso di una dichiarazione pur formalmente esistente ma
che attesti circostanze non veritiere, ad esempio che l'ICI non
sia stata corrisposta o che nel 740 non sia stato dichiarato il
reddito derivante dalla locazione. In questo caso la procedura attivabile
è una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615
CPC che non subisce alcun limite temporale se non quello della avvenuta
esecuzione.
E' chiaro che in questo caso il conduttore dovrà provare
la non veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione.
Assegnazioni
di alloggi degli Enti previdenziali
Gli Enti pubblici previdenziali indicati dalla legge 25/80, secondo
quanto previsto dalla legge 25 marzo 1994 n° 92, devono mensilmente
comunicare al Comune nel cui territorio sono siti gli immobili che
si rendono disponibili, l'elenco di tali unità immobiliari.
Nell'affittare questi alloggi gli Enti devono dare priorità
ai cittadini soggetti a provvedimenti di rilascio. Tale norma prevede
anche sanzioni nei confronti legali rappresentanti degli enti che
non adempiono a tale obbligo.
Inizialmente la legge 94/82 prevedeva che la percentuale degli alloggi
riservati agli sfrattati fosse pari al 30%. La legge 61/89 all'articolo
1 aumenta questa percentuale portandola al 50%.
Il Decreto legislativo 104 del 1996 ha ribadito che gli Enti previdenziali
pubblici garantiscano una adeguata informazione pubblica sulle disponibilità
delle unità abitative da locare, in particolare tramite la
pubblicazione obbligatoria delle disponibilità sul foglio
degli annunci legali della Provincia e sull'Albo Pretorio dei Comuni.
Il Decreto stesso demandava ad una successiva circolare del Ministero
del Lavoro la specificazione dei criteri di assegnazione. Il Ministero
del lavoro ha emesso la Circolare n° 6 del 30 aprile 1997 la
quale, al punto 1.3 ribadisce che nel quadro di generale trasparenza
gli Enti devono rispettare la riserva del 50% prevista dalla legge
94/82 e le sue successive modificazioni e procedere nelle assegnazioni
tenendo conto:
dei criteri di preferenza adottati nelle graduatorie delle amministrazioni
locali;
che a parità di condizioni valga il criterio di priorità
della data di esecuzione del provvedimento di sfratto.
Tale criterio è ulteriormente e successivamente riaffermato
dalla legge 431/98 che nell' articolo 6 al comma 7 ribadisce, facendole
salve, le provvidenze a favore degli sfrattati previste dagli articoli
2bis e 2ter della legge 61/89 e dell'articolo 17 commi 1, 2 e 3
della legge 94/82.
L'articolo in questione stabilisce altresì che nelle assegnazioni
sia data priorità ai destinatari dei provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Punteggi
di Edilizia Residenziale Pubblica
Come è noto l'esercizio delle attività in materia
di assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
è riservata dalla legge alle Regioni le quali, con loro provvedimenti
di legge regionale, disciplinano le modalità ed i criteri
di assegnazione degli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici
a totale carico o con il corso o il contributo dello Stato o delle
Regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati,
da Enti pubblici non economici realizzato o recuperati a totale
carico o con il concorso o il contributo dello Stato.
Ogni legge regionale prevede una specifica condizione di punteggio
a favore dei concorrenti che siano soggetti a un titolo esecutivo
di sfratto.
Riserve
di alloggi e interventi speciali di Edilizia Residenziale Pubblica
Varie normative nel corso del tempo hanno previsto provvidenze speciali
a favore dei Comuni per acquisire alloggi da destinare ai cittadini
sottoposti a sfratto. Tali alloggi, secondo quanto stabilito da
una recente normativa adottata dal Parlamento e non ancora pubblicata,
sono assegnati ai canoni di locazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, a cura dei Comuni. |