Regolamento
della Commissione di Conciliazione prevista dagli accordi
sottoscritti tra Poste Italiane
e
Sunia-Sicet-Uniat-Unione Inquilini–Assocacasa-Federcasa-Confsal-Sai
Cisal
ART.
1
Composizione della Commissione
E’ istituita, con sede presso il Servizio Immobili
Residenziali di Poste Italiane in Roma, la Commissione Centrale
per la conciliazione delle controversie aventi ad oggetto
i rapporti di locazione delle unità immobiliari ad
uso abitativo di Poste Italiane, in applicazione degli accordi
sottoscritti.
La
Commissione è composta da un rappresentante di Poste
Italiane ed un rappresentante di Sunia, Sicet, Uniat, Unione
Inquilini, Assocasa, Federcasa, Confsal, Sai, Cisal, firmatari
degli accordi.
ART. 2
Nomina dei Componenti della Commissione
I componenti della Commissione sono nominati da ognuna delle
parti di cui all’articolo 1 e durano in carica per
la durata dell’accordo.
Le
Parti si riservano di revocare o sostituire il proprio componente
in seno alla Commissione.
In
caso di revoca, dimissioni o impedimento definitivo di un
membro designato, trascorsi 10 giorni senza che sia stata
effettuata la sostituzione, la Commissione continua ad operare
anche in assenza di detto rappresentante.
Le
parti possono nominare un rappresentante supplente che può
sostituire nei lavori della Commissione il rappresentante
effettivo.
ART. 3
Competenze
La Commissione è competente per tutte le controversie
relative all’interpretazione e all’esecuzione
degli accordi sottoscritti.
ART. 4
Segreteria
L’Organizzazione amministrativa del procedimento di
conciliazione è affidata al Sevizio Immobili Residenziali
di Poste Italiane che cura anche lo svolgimento delle funzioni
di Segreteria della Commissione.
ART. 5
Riunioni della Commissione
La Commissione si riunisce di norma una volta al mese in
orario di ufficio, sulla basse di apposito ordine del giorno
comunicato dal Presidente e redatto dalla Segreteria in
relazione alle specifiche richieste scritte di interpretazione
dell’accordo, formulate secondo quanto previsto al
successivo art. 8. Per particolari necessità può
essere richiesta, debitamente motivata, la riunione straordinaria
della Commissione da parte di Poste o della maggioranza
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto,
un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali
interessate al problema oggetto d’esame.
ART. 6
Presidente della Commissione
All’atto dell’insediamento della Commissione
i rappresentanti eleggono, in alternanza tra le parti, un
presidente ed un vice presidente, che restano in carica
dodici mesi.
Il presidente presiede le riunioni, coordina i lavori, sottoscrive
i verbali ed in sede di riunione il vice presidente sostituisce
il presidente in caso di assenza.
ART.7
Validità delle deliberazioni
Le riunioni della Commissione, debitamente convocate con
comunicazione scritta anche via fax, con preavviso di almeno
10 giorni, sono valide con la presenza del rappresentante
di Poste e di almeno quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali.
In
apertura di seduta, entro il limite di 30 minuti dell’orario
di convocazione, si verifica che sia presente la rappresentanza
minima e, in mancanza, si fissa una nuova seduta da tenersi
nel termine massimo di quindici giorni.
ART. 8
Modalità di presentazione delle richieste alla Commissione
Relativamente alle controversie tra Poste Italiane ed i
conduttori, l’intervento della Commissione è
attivato mediante invio di lettera raccomandata o equipollente,
da indirizzare a Commissione di Conciliazione, c/o Poste
Italiane Spa – Servizio Immobili Residenziali, Viale
Europa, 175 – 00144 Roma, contenente i seguenti elementi:
-
generalità dell’assegnatario e dati identificativi
dell’unità locativa;
-
esposizione dei fatti e delle motivazioni della controversia;
-
eventuale delega di rappresentanza ad una organizzazione
sindacale firmataria degli accordi.
La richiesta può essere inviata:
-
dal singolo conduttore, anche per il tramite di un’organizzazione
sindacale firmataria degli accordi;
-
da Poste Italiane;
-
da una delle organizzazioni sindacali firmatarie degli
accordi.
ART. 9
Richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
La controversia tra Azienda e singolo locatario viene preliminarmente
discussa e, se possibile, risolta tra il rappresentante
di Poste ed il conduttore interessato, eventualmente coadiuvato
dal rappresentante dell’organizzazione sindacale di
riferimento del locatario ricorrente, entro 30 giorni dalla
data di ricezione della domanda.
Dell’esito
del confronto viene redatto apposito verbale, sottoscritto
dalle parti, da consegnare alla commissione per opportuna
conoscenza e presa d’atto. Il verbale con esito positivo
costituisce, a tutti gli effetti, la soluzione definitiva
della controversia e pone termine alla procedura di conciliazione.
Ove
non siano pervenuti alla mediazione tra le Poste e il conduttore
nei termini sopraindicati, l’istanza viene rimessa
alla Commissione.
La
Commissione comunica al conduttore la data della riunione
in cui verrà esaminata la richiesta di conciliazione.
La
Commissione esaminata la controversia emette un parere motivato
di soluzione conciliatoria.
Del
parere viene data comunicazione alle parti con invito a
procedere all’eventuale sottoscrizione adesiva con
le modalità di cui al presente articolo.
Solo
l’avvenuta conclusione negativa del nuovo tentativo
di conciliazione costituisce condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
ART.
10
Riservatezza
Le riunioni della Commissione si svolgono a porte chiuse.
Di
ogni parere di conciliazione emesso dalla Commissione verrà
redatto verbale, da archiviare a cura della Segreteria.
I
Componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il
segreto su tutto ciò che viene a loro conoscenza
nel corso delle riunioni e dei procedimenti di conciliazione.
Per
la Poste Italiane S.p.a.
Per il Sunia
Per il Sicet
Per l’Uniat
Per Unione Inquilini
Per Assocasa
Per Federcasa-Confsal
Per Sai-Cisal
Roma,
18/12/2002