Il
proprietario potrebbe invocare lo sfratto per il mancato pagamento
di somme dovute per oneri accessori. In tal caso l'inquilino potrà
opporre che le somme richieste a tale titolo sono state formulate
genericamente ciò senza il rispetto degli obblighi (precedentemente
illustrati) che il locatore ha di fornire un quadro analitico e
dettagliato di tali spese.
Sara utile che,
in sede di udienza dinanzi al giudice, l'inquilino esibisca ad esempio
la lettera con la quale contestava la richiesta generica di somme
e richiedeva al locatore le distinte analitiche.
In ogni caso
l'inquilino potrà eccepire che il particolare procedimento
di sfratto per morosità, che consente al locatore di avere
in termini molto brevi un titolo esecutivo a seguito di un giudizio
spedito e sommario (quello di convalida appunto), può essere
instaurato solo in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione
e non gia per il mancato pagamento degli oneri accessori, che va
fatto valere in un ordinario giudizio di inadempimento.
L'ORDINANZA
Dl CONVALIDA
Come
per la finita locazione anche per la morosità se in udienza
l'opposizione dell'inquilino non è fondata su una prova scritta
o, comunque, su gravi motivi il giudice può emettere un ordinanza
di sfratto alla quale seguirà un ordinario giudizio per stabilire
l'effettiva portata delle eccezioni dell'inquilino. L'ordinanza
è comunque titolo esecutivo e fino a quando una eventuale
sentenza non l'annulli costituisce un vero e proprio sfratto.
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