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La legge finanziaria
approvata in via definitiva dal parlamento ed in vigore da 1 gennaio
2001 all'articolo 80 commi 21/22/23 ha disciplinato ulteriormente
la materia sfratti introducendo col comma 21 una possibile destinazione
del fondo della legge 431 per la locazione, da parte dei comuni,di
immobili da destinarsi ad abitazione per cittadini assoggettati
a procedure esecutive di rilascio nel cui nucleo siano presenti:
-ultrassessantacinquenni;
-handicappati
gravi;
Il comma 21
aggiunge la condizione poi "che non dispongano di altra abitazione
o redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa".
Per come è
formulata la condizione non si comprende se sia riferita esclusivamente
ai nuclei con anziani e handicappati ovvero possa valere per la
generalità dei cittadini ricomprendendovi, ad esempio disoccupati
o percettori di redditi inferiori a determinati parametri.
Sarà
opportuno che i Comuni nell'emettere i bandi recepiscano questa
esigenza e li estendendano anche a tali soggetti che in tal caso
avrebbero diritto alla sospensione.
In particolare
la sospensione dell'esecuzione introdotta dal comma 23 si presenta
come ampia in quanto riferita a tutti i provvedimenti esecutivi
di rilascio (comprese quindi le morosità, gli inadempimenti
contrattuali, le necessità) con l'unico limite territoriale
costituito dalla individuazione delle aree con esplicito riferimento
alla legge 61/89. Quanto ai possibili beneficiari e ' fuor di dubbio
che vi abbia diritto ogni sfrattato nel cui nucleo siano presenti
anziani o handicappato gravi potendosi tale circostanza provare
con lo stato di famiglia, la residenza e lo storico anagrafico del
soggetto la cui presenza nel nucleo da diritto alla proroga. Per
quanto riguarda la possibile proroga anche a soggetti economicamente
in disagio, vale quanto sopra detto.
Va anche detto
che la sospensione si applica indistintamente agli aventi diritto
sia che in passato abbiano richiesto la proroga ex legge 431 sia
che non l'abbiano richiesta.
La condotta
pratica dei soggetti che intendono avvalersi della sospensione dovrà
prevedere in via prioritaria la sottoscrizione di un modulo di autocertificazione
che attesti il possesso dei requisiti per la sospensione ed alleghi
ogni documento utile a tale fine, da consegnarsi all'ufficiale giudiziario,
analogamente è opportuno sollecitare dal Comune gli adempimenti
relativi alla formazione della graduatoria degli aventi diritto. |