Nelle
pagine precedenti abbiamo visto come ogni contratto abbia una sua
durata e le conseguenti possibilità, alla scadenza, di determinare
l'estinzione oppure il rinnovo per l'esaurimento della sua durata.
In questi casi ciò che rileva è la sola scadenza senza
ulteriore motivo.
Le varie leggi
sopra esaminate però prevedono che il proprietario in presenza
di alcuni motivi possa recedere dal contratto che diversamente,
in assenza di questi motivi, si rinnoverebbe automaticamente senza
possibilità di disdettarlo per finita locazione.
I
motivi di necessita' per rescindere il patto in deroga
L'articolo 11
della legge 359/92 prevede che alla prima scadenza, cioè
dopo i primi quattro anni, il proprietario può disdettare
il contratto solo in presenza dei motivi che riguardino la necessità
di adibire l'immobile agli usi o di effettuare sullo stesso immobile
le opere previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 59 della legge
392/78.
I
motivi di necessita' per rescindere i contratti della legge 431/98
Nel
contratto libero
Come si diceva
questo tipo di contratto deve durare obbligatoriamente quattro anni
ed al termine di questo primo periodo di durata si rinnova automaticamente.
A questa regola è prevista una eccezione: il proprietario
che abbia una delle necessità previste dalla legge o in presenza
di determinate situazioni dell'inquilino può impedire il
rinnovo per il secondo quadriennio. Per farlo deve inviare all'inquilino,
almeno sei mesi prima, una comunicazione in cui sia espressamente
indicato, a pena di nullità, uno dei seguenti motivi tassativamente
indicati dalla legge:
necessità
abitativa, commerciale, artigianale o professionale propria, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo
grado;
necessità
del locatore persona giuridica di destinare l'immobile all'esercizio
di attività per proprie finalità ed, in tal caso,
offra all'inquilino altra abitazione idonea;
quando l'inquilino
abbia piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo
nello stesso Comune;
quando l'immobile
sia all'interno di un edificio gravemente danneggiato che deve essere
ricostruito;
quando il proprietario
deve eseguire sull'immobile lavori di integrale ristrutturazione
o di demolizione e radicale trasformazione o di sopraelevazione;
quando l'inquilino
non occupa continuativamente l'abitazione senza giustificato motivo;
quando il proprietario
intenda vendere l'immobile e non abbia altri immobili ad uso abitativo
in proprietà tranne eventualmente quello adibito a propria
abitazione. In questo caso l'inquilino può esercitare il
diritto di prelazione con le regole stabilite dalla legge 392, articoli
38 e 39.
Nei casi di
disdetta motivata dagli interventi per lavori e opere sopra descritti,
perché possa procedere all'azione di rilascio il locatore
deve disporre della concessione o dell'autorizzazione edilizia.
Se una volta terminati i lavori il proprietario concede nuovamente
in locazione l'immobile, l'inquilino ha diritto di prelazione per
il nuovo contratto e può esercitarlo in base all'articolo
40 della legge 392.
L'azione giudiziale
con la quale il proprietario può far valere questi motivi
di necessità è regolata dall'articolo 30 della legge
392 ovviamente con la successiva introduzione dell'articolo 447
bis del Codice di procedura civile.
La legge prevede
poi sanzioni per il proprietario che non utilizzi l'immobile dopo
averlo riacquistato, anche a seguito di procedura giudiziaria, per
uno dei motivi per i quali l'aveva richiesto trascorso un anno dal
momento della ripresa di possesso.
In questo caso,
l'inquilino ha diritto al ripristino del rapporto alle medesime
condizioni del contratto disdettato o ad un risarcimento non inferiore
a trentasei mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Tale risarcimento
è dovuto anche nel caso in cui il proprietario ha riottenuto
l'immobile, anche indipendentemente dalla promozione di una specifica
azione giudiziaria, ed esercitando quindi illegittimamente la facoltà
di disdettare il contratto.
Se il proprietario
non ha, o non esercita i motivi di disdetta alla prima scadenza,
il contratto, come si diceva, si rinnova di ulteriori quattro anni.
Prima di questa seconda scadenza la legge prevede il diritto delle
parti di avviare la procedura di rinnovare il contratto con lettera
raccomandata da avviarsi all'altra almeno sei mesi prima. E' evidente
che in mancanza di buon fine del rinnovo, il contratto eventualmente
disdettato, è risolto.
In caso di mancata
disdetta il contratto è tacitamente rinnovato alle stesse
condizioni e quindi si può ritenere per un ulteriore periodo
di quattro anni più quattro anni.
Nel
contratto regolato
Il contratto
del canale concertato ha una durata di tre anni, ulteriormente prorogata
di due anni se al termine del triennio non si procede ad accordo
sul rinnovo.
Per impedire
l'automatico prolungamento del biennio il proprietario può
recedere dal contratto dando disdetta per i motivi e con le modalità
sopra illustrate in relazione al contratto di tipo libero.
In mancanza
di questi motivi, ed acquisito la proroga biennale, le parti possono
avviare, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza
del biennio, la procedura per il rinnovo del contratto.
E' evidente
che in mancanza di buon fine del rinnovo, il contratto eventualmente
disdettato, è risolto.
In caso di mancata
disdetta, il contratto è tacitamente rinnovato alle stesse
condizioni e quindi si può ritenere per un ulteriore periodo
di tre anni più due. |