ACCORDO
AGGIUNTIVO INTEGRATIVO TRA LA CONFEDILIZIA-SUNIA, SICET, UNIAT,
E LA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE
DEI PASCHI DI SIENA
Legge
1998 n. 431, art. 2 comma 3 e D.M. 5/3/99, art. 1 comma 5
Fra
-
la Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena,
in persona del Vice Presidente pro-tempore Rag. Mauro Pagliantini;
-
la Confedilizia, in persona dell’Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità
di sub-delegatario delle APE-Confedilzia dei Comuni interessati;
e
-
le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori
-
Sunia, in persona del Segretario Nazionale Daniele
Barbieri;
-
Sicet, in persona del Segretario Generale Arch. Ferruccio
Rossini;
-
Uniat, in persona del Presidente Dr. Gabriele Stamegna,
che
si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali
interessate (Bologna, Cassina dé Pecchi, Castelnuovo Berardenga,
Cesate, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno,
Milano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Piombino, Quarto,
Poggibonsi, Prato, Roma, Siena, Sociville, Verona) per quanto
richiesto a norma di legge,
-
premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono
firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della
Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi
di legge;
-
premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla
definizione di “contratti tipo”;
-
ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti
agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati
e relativamente alle proprietà immobiliari della Cassa di
Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi
di Siena, all’adozione di un unico contratto tipo, contenente
specificatamente criteri per il calcolo delle superfici degli
immobili e la ripartizione degli oneri accessori;
-
premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art.
1 del DM 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti
i canoni, da definirsi comunque all’interno dei valori minimi
e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo
in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi
individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o
di Accordi aggiuntivo non afferente il canone, ferma altresì
ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o
aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest’ultimo,
si
conviene e stipula
1.
il presente Accordo aggiuntivo-integrativo a valere per i
Comuni come sopra indicati ex citato DM 5/3/99, contenente
i criteri uniformi di cui alla premessa;
2.
i canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa
di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi
di Siena sono di seguito così stabiliti:
| |
|
Valore
al mq/mese |
| |
|
|
| BOLOGNA |
Via
Altobelli, nn. 27/29 |
9.300 |
| BOLOGNA |
Via
Saffi, n. 73 |
10.500 |
| CASSINA
DE’ PECCHI |
Via
Milano, n. 1 |
8.750 |
| CASSINA
DE’ PECCHI |
Via
Trieste, n. 1 |
8.750 |
| CASTELNUOVO
BERARDENGA |
Via
Chianti Classico, n. 22 |
6.250 |
| CESATE |
Via
P. Nenni, n. 15 |
|
| COLLE
VAL D’ELSA |
Via
della Badia, nn. 17/20 |
7.800 |
| COLLE
VAL D’ELSA |
Oberdan/Via
P. in Piano |
8.200 |
| COLLE
VAL D’ELSA |
Via
Voltumo/Via N. Bixio |
7.700 |
| FIRENZE |
Via
B. da Montelupo, n. 38 |
8.500 |
| FIRENZE |
Via
C. Becciolini, n. 13 |
8.500 |
| FIRENZE |
Via
C. Carissimi, n. 1 |
9.500 |
| FIRENZE |
Via
Cesalpino, n. 1/3/5 |
12.300 |
| FIRENZE |
Via
Ricorboli/Lung. Ferrucci |
13.200 |
| FIRENZE |
Via
S. Stefano in Pane n. 1/B |
9.300 |
| GROSSETO |
Via
P. Mascagni, nn. 10/12 |
8.000 |
| LATINA |
Via
A. Diaz, n. 16 |
7.300 |
| LIVORNO |
Via
della Bastia, nn. 9/11 |
8.000 |
| MILANO |
C.so
Italia, n. 36 |
20.830 |
| MONTERIGGIONI |
Loc.
Il Braccio |
7.500 |
| MONTERIGGIONI |
Loc.
S. Lucia |
7.500 |
| MONTERIGGIONI |
Via
Del Pozzo, n. 20 |
7.500 |
| MONTERIGGIONI |
Via
Val d’Aosta, nn. 14/18 |
7.500 |
| MONTERONI
D’ARBIA |
Via
Salvemini, nn. 3/17 |
8.350 |
| PIOMBINO |
Via
Lerario, n. 86 |
|
| POGGIBONSI |
Via
Salceto, nn. 7/11 |
8.200 |
| POGGIBONSI |
Via
Sangallo, n. 65 |
8.000 |
| POGGIBONSI |
Via
M. Sabotino, nn. 44/48 |
8.500 |
| PRATO |
Via
Strozzi, n. 95 |
9.400 |
| QUARTO
FLEGREO |
C.so
d’Italia, n. 318 |
|
| ROMA |
Via
Brembate, nn. 38/40 |
9.600 |
| ROMA |
Via
A. Cabrini, nn. 9/11 |
9.600 |
| ROMA |
Via
Canton, n. 37 |
9.600 |
| ROMA |
Via
E. Checchi, nn. 54/60 |
8.500 |
| ROMA |
Via
dei Della Bitta, n. 10 |
8.800 |
| ROMA |
P.zza
S.M. Consolatrice, nn. 12/13 |
9.000 |
| ROMA |
Via
Picco dei tre Signori |
9.600 |
| ROMA |
Via
Pico della Mirandola, n. 78 |
9.700 |
| ROMA |
Via
S. Martini, n. 125 |
9.600 |
| ROMA |
Via
Spagnoli, n. 14 |
9.700 |
| ROMA |
Via
del Tinotoretto, nn. 290/302 |
9.800 |
| SIENA |
Via
A. Barili, n. 9 |
8.640 |
| SIENA |
Via
Fiorentina, nn. 16/30 |
8.640 |
| SIENA |
Via
Franchi, nn. 1/3 |
8.640 |
| SIENA |
Via
M. di Scalvaia, n. 11 |
8.640 |
| SIENA |
Via
Sansedoni, n. 5 |
8.640 |
| SIENA |
Via
Sansedoni, n. 11 |
8.640 |
| SIENA |
Via
Sansedoni, n. 13 |
8.640 |
| SIENA |
Via
U. Benzi, nn. 2/4/6 |
8.640 |
| SIENA |
Pian
d’Ovile, n. 12 |
11.250 |
| SOCIVILLE |
Via
Poggio Perini, nn. 21/25 |
7.000 |
| VERONA |
Via
Anfiteatro, n. 4 |
11.000 |
*
Per le città di Cesate, Piombino, Quarto, città a tutt’oggi
prive di Accordi territoriali, Confermatosi parte di tutte
le associazioni, oggi firmatarie, l’impegno a velocizzare
la definizione e la sottoscrizione di tali accordi in sede
locale, le Parti convengono per tali città canoni provvisori
così definiti:
-
Cesate, Via P. Nenni, n. 15 £.
8.921
-
Piombino, Via Lerario, n. 86 £. 7.576
-
Quarto Flegreo, Corso Italia, n. 318 £. 6.965
canoni
che, se dovessero risultare esuberanti rispetto ai valori
definiti dagli Accordi territoriali di cui sopra, verranno
a questi automaticamente riallineati.
1.
di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione
amministrativa, all’adozione per tutti i Comuni sopra indicati
di un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per
la stipula dei contratti agevolati di cui all’art. 2, comma
3, Legge 431/1998 riguardanti tutto o parte del patrimonio
immobiliare della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale
del Monte dei Paschi di Siena; il contratto tipo che si allega
è parte integrante del presente Accordo;
2.
le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze,
verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/1978;
verranno altresì utilizzati i coefficienti di conversione,
così come definiti a livello nazionale dalle stesse organizzazioni
qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei valori
minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in
questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi (vani,
superficie catastale, ecc. Milano, Bologna, Grosseto e quant’altri
Comuni che avessero scelto criteri diversi dalla ex legge
392/1978);
3.
la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall’Accordo
sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat
in data 26.2.1999 n. prot. C/07288;
4.
il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato
presso i Comuni di cui all’elenco in premessa, dopo essere
stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega,
dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali dei
Comuni interessati.
Quanto
ai rapporti generali e di carattere sindacale:
-
le parti, tenuto conto della qualità dei rapporti così come
determinatisi dalla esperienza dei “patti in deroga ” Legge
359/1992 -, confermano il valore dell’innovazione introdotta
dai “contratti agevolati ” , che su principi di libera scelta
(duplice opzione contrattuale), chiamano al confronto le parti
per la definizione dei canoni sulla base delle compatibilità
e di valori relativi e condivisi;
-
le parti, auspicandone la più ampia applicazione, convengono
che questa potrà essere vieppiù favorita dalle scelte dei
Comuni in materia di ICI, scelte in alcuni casi significative
ma che si chiede siano assunte complessivamente e con ancor
più decisione;
-
le parti, preso atto che, nelle prime fasi del confronto,
le OO.SS. hanno proposto alla discussione alcune indicazioni
di carattere sindacale, ribadita la tradizionale attenzione
ai rapporti sindacali, confermano la propria disponibilità
a tener conto delle richieste avanzate dalle stesse OO.SS.
sui seguenti argomenti:
-
informativa preventiva, a livello centrale, sugli interventi
manutentivi che il Consiglio di Amministrazione della Cassa
di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi
di Siena riterrà di programmare in relazione ai singoli fabbricati
o su più ampie porzioni del patrimonio;
-
impegno a proseguire l’esame delle richieste di tutela sociale
nei casi di rinnovi contrattuali in presenza di particolare
e inequivocabile disagio sociale dell’affittuario, ad oggi
quantificato da un reddito familiare non superiore a due pensioni
minime INPS;
-
disponibilità a ricercare presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. una soluzione che agevoli la riscossione delle
quote del tesseramento, su delega dei Conduttori;
-
impegno, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale,
contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali,
a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni
di conciliazione costituite a livello nazionale, secondo lo
schema già ben delineato nell’applicazione della Legge 359/1992,
tra le rappresentanze delle parti.
-
le parti si impegnano ad esaminare annualmente l’applicazione
dell’aggiornamento dei canoni di locazione sulla base della
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo.
Allegati
1.
Contratto tipo
Roma,
13 febbraio 2001
-
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
-
CONFEDILIZIA
-
SUNIA
-
SICET
-
UNIAT
CONTRATTO
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431)
L’anno
duemilauno (2001) e questo di …………………… del mese di ……………….
in Siena.
Con
la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti
di legge, la CASSA DI PREVIDENZA AZINEDALE PER IL PERSONALE
DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, iscritta all’Albo dei Fondi
Pensione al n. 1127, con sede in Siena, Piazza Salimbeni,
n. 3, codice fiscale 80001370529, di seguito denominato Locatrice
(assistita
da Confedilizia, in persona di ……………………………………………………..),
concede
in locazione
a
…………………………………. nato a ……………………………….. il ………………………….,
(assistito
da SUNIA-SICET-UNIAT in persona di ……………………………………….),
codice
utente ………………………………., codice fiscale n. …………………………………, domiciliato
nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato
conduttore, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità
immobiliare posta in ………………………………, Via/Piazza ……………………………………….,
n.c. …………..
piano
…………………. , scala ……………….., int. ………………, composta di n. ………..
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori: …………………………………….., come meglio risulta
evidenziato con contorno di colore rosso nella allegata planimetria
che costituisce parte integrante del presente contratto.
Gli
estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare sono:
sezione ………., foglio …………, particella …………………, subalterno
…………………….
I
millesimi attribuiti all’unità immobiliare sono: proprietà
(tabella A) ………….;
riscaldamento
………; condizionamento ………………; ascensore ……………………..;
portierato
…………………..; acqua calda …………………..; acqua …………………………;
(altre).
Documentazione
amministrativa e/o tecnica sicurezza impianti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Certificato
di collaudo e certificazione energetica:
…………………………………………………………………………………………………………………
La
locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1)
Il contratto è stipulato per la durata di anni …………….dal ……………
al ………, e alla prima scadenza, ove le parti non cordino sul
rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria la suddetta
per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto
di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte della
locatrice che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge n. 431/1998.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
Nel
caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio alla prima scadenza e non lo subisca, nel termine
di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà
di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto
disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura
pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione
percepito.
2)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal
contratto previo avviso da recapitarsi a messo lettera raccomandata
almeno sei mesi prima.
3)
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di
civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente
con lui conviventi, di seguito indicate:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Per
la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge
27.7.1978 n.392 nel testo vigente a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale 7.4.88 n. 404.
4)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo
territoriale definito tra la Confedilizia e ……………………………………,
e depositato in data ………………… presso il Comune di …………………………..,
è convenuto in lire ………………………………/Euro …………………………., che il
conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili anticipate
di lire ………………………../Euro ciascuna entro il 5 di ogni mese
presso il domicilio della locatrice oppure mediante il pagamento
di ricevute bancarie appositamente emesse dalla locatrice
ed inviate all’incasso sulla piazza del conduttore. Forme
diverse di pagamento dovranno essere tassativamente concordate
fra le parti per scritto. Le parti convengono che, nel corso
della locazione, il canone sarà aggiornato ogni anno, all’inizio
di ciascuna annualità e previa richiesta scritta da parte
della locatrice, nella misura del 75% della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
5)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per
oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese
o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il
mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di
una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove
di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce
in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
6)
Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare
alla locatrice, al suo amministratore nonché ai loro incaricati
ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione.
7)
Il conduttore dichiara di avere visitato la casa locatagli,
ed i servizi annessi, e di averla trovata adatta all’uso convenuto
e con tutti gli impianti e servizi regolarmente funzionanti,
come risulta dall’apposito verbale di constatazione. Il conduttore
dichiara altresì di prendere in consegna ad ogni effetto detta
casa con il ritiro delle relative chiavi, costituendosi da
quel momento custode della medesima. Il conduttore dichiara
altresì di prendere in consegna ad ogni effetto detta casa
con il ritiro delle relative chiavi, costituendosi da quel
momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a
riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo
i n cui l’ha ricevuta salvo il deterioramento d’uso, pena
il risarcimento del danno.
8)
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione
o miglioria ai locali locati ed alla loro destinazione, o
agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
della locatrice. In ogni caso, le eventuali migliorie di qualsiasi
genere, innovazioni, addizioni etc. eseguite dal conduttore
resteranno di proprietà della locatrice, senza indennità o
compenso alcuno, qualora questa non preferisca la rimessa
in pristino a spese del conduttore stesso.
9)
Il conduttore esonera espressamente la locatrice da ogni responsabilità
per danni diretti e indiretti che gli venissero arrecati da
fatto dei dipendenti della locatrice medesima nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.
10)
Il conduttore costituisce una cauzione di £. …………………………..(lire
………………………………)/Euro ……………………. (……………………………….) equivalenti all’importo
di n. 3 mensilità di canone, a garanzia sia del risarcimento
di eventuali danni che si verificassero per sua colpa all’immobile
locato, sia del regolare pagamento dei canoni locatizi, esclusa
comunque la compensabilità con i medesimi ad iniziativa del
conduttore e salva beninteso la facoltà della locatrice di
esercitare ogni azione e ragione spettantele per il recupero
degli importi esorbitanti la somma come sopra versata a garanzia.
Tale
cauzione sarà produttiva di interessi nella misura del tasso
legale, da liquidare alla fine di ogni anno solare, e sarà
restituita dopo la cessazione della locazione, una volta verificato
il regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
previsti, nessuno escluso né eccettuato. Ad ogni rinnovo contrattuale,
il deposito sarà modificato in proporzione all’ammontare del
canone dovuto.
11)
Per gli oneri accessori le parti applicheranno la “Tabella
oneri accessori” concordata tra CONFEDILZIA e SUNIA-SICET-UNIAT.
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese
in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura
dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento
dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri, nonché alla fornitura
di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria
ove istituito faranno carico di altri servizi comuni. Le spese
per il servizio di portineria ove istituito faranno carico
al conduttore nella misura del 90% pro quota. In relazione
a tali servizi comuni il conduttore è tenuto a versare mensilmente,
negli stessi termini e modalità ed allo stesso domicilio della
locatrice fissati per il pagamento del canone di locazione,
la propria quota calcolata sulla base del consuntivo dell’esercizio
precedente ed ammontante a £. ………………………….. (lire ………………………….)/Euro
……………………… (……………………………….) e che successivamente sarà rivista
ad iniziativa della locatrice in base ad un preventivo di
massima, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni
anno di gestione, il tutto su semplice nota di addebito resa
dalla locatrice; sia la revisione della quota, nella misura
come sopra risultante, che il conguaglio saranno dovuti dal
conduttore, sulla base della nota di addebito, salvo il caso
di comprovati errori materiali nella redazione del consuntivo
e fatto salvo il diritto del conduttore di ottenere, su sua
richiesta, l’indicazione specifica delle spese e dei criteri
di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere
visione presso la locatrice (o presso l’Amministratore condominiale
ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate,
anche tramite le organizzazioni sindacali.
12)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo della proprietaria,
nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese
ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire,
senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli
altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento
d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.
In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini)
i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata
dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
13)
Il conduttore si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto
di antenna televisiva centralizzata esistente o che venisse
installato nell’immobile. In caso di inosservanza del predetto
obbligo, il locatore resta fin d’ora autorizzato a far rimuovere
e demolire le antenne eventualmente individualmente installate,
a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14)
Nel caso in cui la locatrice intendesse vendere l’unità immobiliare
locata il conduttore dovrà consentire, previo accordo, la
visita all’unità immobiliare stessa una volta alla settimana
per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.
15)
La locatrice può concedere il diritto di prelazione al conduttore
in caso di vendita dell’immobile locato, da esercitarsi secondo
gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16)
La locatrice concede al conduttore il diritto di prelazione
in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto.
17)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute
conseguenti sono a carico del conduttore. La locatrice provvederà
alla registrazione del presente contratto, dandone avviso
al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza,
pari alla metà.
18)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica
di eventuali atti giudiziari, ed ai fini della competenza
a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui
locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile
locato.
19)
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo,
e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
20)
La locatrice ed il conduttore si autorizzano reciprocamente
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimento connessi col rapporto di locazione (£. 31.12.1996
n. 675).
21)
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno
espresso rinvio alla convenzione nazionale di cui all’art.
4 comma 1, della legge 431/1998, al decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze
di cui all’art. 4 comma 2, della legge 431/1998 del 5/3/1999,
alle disposizioni del codice civile, della legge 27.7.1978
n. 392, della legge 9.12.1998 n. 431, e comunque alle norme
di legge vigenti ed agli usi locali.
22)
Le parti, di comune accordo, potranno adire per ogni controversia
che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
del presente contratto la Commissione di conciliazione stragiudiziale
paritetica istituita tra ………………………… nell’ambito dell’accordo
di cui al punto 4).
23)
Sono tassativamente vietati la sublocazione, il comodato,
la cessione del contratto, anche se parziali e/o gratuiti,
e il conduttore si impegna a destinare la cosa locata esclusivamente
all’uso pattuito. Il conduttore si obbliga altresì ad osservare
e fare osservare, senza alcuna limitazione o riserva, rinunciando
a qualsiasi eccezione contraria, il “Regolamento per le locazioni
della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte
dei Paschi di Siena”, depositato presso il Dr. Giovanni Ginanneschi
Notaio in Siena (come da atto pubblico Rep. n. 93488, registrato
a Siena il 6.3.1990 n. 266 vol. 217). Il conduttore dichiara
di aver preso esatta visione di tale Regolamento e si obbliga
altresì ad osservare e far osservare l’eventuale Regolamento
di Condominio.
Riguardo
ai pagamenti eseguiti dal conduttore, la locatrice ha facoltà
(art. 1193 c.c.) di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti
più antichi del conduttore stesso, indipendentemente dalle
diverse indicazioni del medesimo.
Letto,
approvato e sottoscritto
IL
CONDUTTORE
CASSA
DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI
DI SIENA
Specificamente
approvo, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le pattuizioni
di cui ai nn. 1 (Durata e rinnovazione tacita); 3 (Uso per
il solo nucleo familiare convivente); 4 (Pagamento e aggiornamento
canone); 6 e 14 (Accesso alla cosa locata); 7 (Condizioni
appartamento); 8 (Divieto di modifiche); 9 (Esonero responsabilità
per danni); 10 (Deposito cauzionale); 11 (Oneri accessori);
13 (Obbligo uso impianto TV centralizzato); 18 (Domicilio);
23 (Divieto di sublocazione, comodato e cessione del contratto
e rispetto del Regolamento)
IL
CONDUTTORE
Sottoscrivono,
in segno della presentata assistenza:
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Confedilizia ……………………………………………………..
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SUNIA-SICET-UNIAT ……………………………………… |