MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 

ACCORDO AGGIUNTIVO INTEGRATIVO TRA LA CONFEDILIZIA-SUNIA, SICET, UNIAT, E LA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Legge 1998 n. 431, art. 2 comma 3 e D.M. 5/3/99, art. 1 comma 5

 Fra

- la Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, in persona del Vice Presidente pro-tempore Rag. Mauro Pagliantini;

- la Confedilizia, in persona dell’Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità di sub-delegatario delle APE-Confedilzia dei Comuni interessati;

e

- le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori

- Sunia, in persona del Segretario Nazionale Daniele Barbieri;

- Sicet, in persona del Segretario Generale Arch. Ferruccio Rossini;

- Uniat, in persona del Presidente Dr. Gabriele Stamegna,

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina dé Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Milano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Piombino, Quarto, Poggibonsi, Prato, Roma, Siena, Sociville, Verona) per quanto richiesto a norma di legge, 

- premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;

- premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di “contratti tipo”;

- ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente alle proprietà immobiliari della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, all’adozione di un unico contratto tipo, contenente specificatamente criteri per il calcolo delle superfici degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;

- premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art. 1 del DM 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi comunque all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivo non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest’ultimo,

si conviene e stipula

1. il presente Accordo aggiuntivo-integrativo a valere per i Comuni come sopra indicati ex citato DM 5/3/99, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;

2. i canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena sono di seguito così stabiliti:

    Valore al mq/mese
     

BOLOGNA

Via Altobelli, nn. 27/29

9.300

BOLOGNA

Via Saffi, n. 73

10.500

CASSINA DE’ PECCHI

Via Milano, n. 1

8.750

CASSINA DE’ PECCHI

Via Trieste, n. 1

8.750

CASTELNUOVO BERARDENGA

Via Chianti Classico, n. 22

6.250

CESATE

Via P. Nenni, n. 15

 

COLLE VAL D’ELSA

Via della Badia, nn. 17/20

7.800

COLLE VAL D’ELSA

Oberdan/Via P. in Piano

8.200

COLLE VAL D’ELSA

Via Voltumo/Via N. Bixio

7.700

FIRENZE

Via B. da Montelupo, n. 38

8.500

FIRENZE

Via C. Becciolini, n. 13

8.500

FIRENZE

Via C. Carissimi, n. 1

9.500

FIRENZE

Via Cesalpino, n. 1/3/5

12.300

FIRENZE

Via Ricorboli/Lung. Ferrucci

13.200

FIRENZE

Via S. Stefano in Pane n. 1/B

9.300

GROSSETO

Via P. Mascagni, nn. 10/12

8.000

LATINA

Via A. Diaz, n. 16

7.300

LIVORNO

Via della Bastia, nn. 9/11

8.000

MILANO

C.so Italia, n. 36

20.830

MONTERIGGIONI

Loc. Il Braccio

7.500

MONTERIGGIONI

Loc. S. Lucia

7.500

MONTERIGGIONI

Via Del Pozzo, n. 20

7.500

MONTERIGGIONI

Via Val d’Aosta, nn. 14/18

7.500

MONTERONI D’ARBIA

Via Salvemini, nn. 3/17

8.350

PIOMBINO

Via Lerario, n. 86

 

POGGIBONSI

Via Salceto, nn. 7/11

8.200

POGGIBONSI

Via Sangallo, n. 65

8.000

POGGIBONSI

Via M. Sabotino, nn. 44/48

8.500

PRATO

Via Strozzi, n. 95

9.400

QUARTO FLEGREO

C.so d’Italia, n. 318

 

ROMA

Via Brembate, nn. 38/40

9.600

ROMA

Via A. Cabrini, nn. 9/11

9.600

ROMA

Via Canton, n. 37

9.600

ROMA

Via E. Checchi, nn. 54/60

8.500

ROMA

Via dei Della Bitta, n. 10

8.800

ROMA

P.zza S.M. Consolatrice, nn. 12/13

9.000

ROMA

Via Picco dei tre Signori

9.600

ROMA

Via Pico della Mirandola, n. 78

9.700

ROMA

Via S. Martini, n. 125

9.600

ROMA

Via Spagnoli, n. 14

9.700

ROMA

Via del Tinotoretto, nn. 290/302

9.800

SIENA

Via A. Barili, n. 9

8.640

SIENA

Via Fiorentina, nn. 16/30

8.640

SIENA

Via Franchi, nn. 1/3

8.640

SIENA

Via M. di Scalvaia, n. 11

8.640

SIENA

Via Sansedoni, n. 5

8.640

SIENA

Via Sansedoni, n. 11

8.640

SIENA

Via Sansedoni, n. 13

8.640

SIENA

Via U. Benzi, nn. 2/4/6

8.640

SIENA

Pian d’Ovile, n. 12

11.250

SOCIVILLE

Via Poggio Perini, nn. 21/25

7.000

VERONA

Via Anfiteatro, n. 4

11.000

* Per le città di Cesate, Piombino, Quarto, città a tutt’oggi prive di Accordi territoriali, Confermatosi parte di tutte le associazioni, oggi firmatarie, l’impegno a velocizzare la definizione e la sottoscrizione di tali accordi in sede locale, le Parti convengono per tali città canoni provvisori così definiti:

- Cesate, Via P. Nenni, n. 15                              £. 8.921

- Piombino, Via Lerario, n. 86             £. 7.576

- Quarto Flegreo, Corso Italia, n. 318 £. 6.965 

canoni che, se dovessero risultare esuberanti rispetto ai valori definiti dagli Accordi territoriali di cui sopra, verranno a questi automaticamente riallineati.

1. di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa, all’adozione per tutti i Comuni sopra indicati di un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati di cui all’art. 2, comma 3, Legge 431/1998 riguardanti tutto o parte del patrimonio immobiliare della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena; il contratto tipo che si allega è parte integrante del presente Accordo;

2. le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/1978; verranno altresì utilizzati i coefficienti di conversione, così come definiti a livello nazionale dalle stesse organizzazioni qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei valori minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi (vani, superficie catastale, ecc. Milano, Bologna, Grosseto e quant’altri Comuni che avessero scelto criteri diversi dalla ex legge 392/1978);

3. la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall’Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26.2.1999 n. prot. C/07288;

4. il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all’elenco in premessa, dopo essere stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali dei Comuni interessati.

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale:

- le parti, tenuto conto della qualità dei rapporti così come determinatisi dalla esperienza dei “patti in deroga ” Legge 359/1992 -, confermano il valore dell’innovazione introdotta dai “contratti agevolati ” , che su principi di libera scelta (duplice opzione contrattuale), chiamano al confronto le parti per la definizione dei canoni sulla base delle compatibilità e di valori relativi e condivisi;

- le parti, auspicandone la più ampia applicazione, convengono che questa potrà essere vieppiù favorita dalle scelte dei Comuni in materia di ICI, scelte in alcuni casi significative ma che si chiede siano assunte complessivamente e con ancor più decisione;

- le parti, preso atto che, nelle prime fasi del confronto, le OO.SS. hanno proposto alla discussione alcune indicazioni di carattere sindacale, ribadita la tradizionale attenzione ai rapporti sindacali, confermano la propria disponibilità a tener conto delle richieste avanzate dalle stesse OO.SS. sui seguenti argomenti:

- informativa preventiva, a livello centrale, sugli interventi manutentivi che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena riterrà di programmare in relazione ai singoli fabbricati o su più ampie porzioni del patrimonio;

- impegno a proseguire l’esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali in presenza di particolare e inequivocabile disagio sociale dell’affittuario, ad oggi quantificato da un reddito familiare non superiore a due pensioni minime INPS;

- disponibilità a ricercare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. una soluzione che agevoli la riscossione delle quote del tesseramento, su delega dei Conduttori;

- impegno, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale, contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione costituite a livello nazionale, secondo lo schema già ben delineato nell’applicazione della Legge 359/1992, tra le rappresentanze delle parti.

- le parti si impegnano ad esaminare annualmente l’applicazione dell’aggiornamento dei canoni di locazione sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo.

 

Allegati

1. Contratto tipo 

Roma, 13 febbraio 2001

- CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- CONFEDILIZIA

- SUNIA

- SICET

- UNIAT

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 

L’anno duemilauno (2001) e questo di …………………… del mese di ………………. in Siena.

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, la CASSA DI PREVIDENZA AZINEDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, iscritta all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1127, con sede in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, codice fiscale 80001370529, di seguito denominato Locatrice

(assistita da Confedilizia, in persona di ……………………………………………………..),

concede in locazione

a …………………………………. nato a ……………………………….. il ………………………….,

(assistito da SUNIA-SICET-UNIAT in persona di ……………………………………….),

codice utente ………………………………., codice fiscale n. …………………………………, domiciliato nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato conduttore, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ………………………………, Via/Piazza ………………………………………., n.c. …………..

piano …………………. , scala ……………….., int. ………………, composta di n. ……….. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: …………………………………….., come meglio risulta evidenziato con contorno di colore rosso nella allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente contratto.

Gli estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare sono: sezione ………., foglio …………, particella …………………, subalterno …………………….

I millesimi attribuiti all’unità immobiliare sono: proprietà (tabella A) ………….;

riscaldamento ………; condizionamento ………………; ascensore ……………………..;

portierato …………………..; acqua calda …………………..; acqua …………………………;

(altre).

Documentazione amministrativa e/o tecnica sicurezza impianti:

…………………………………………………………………………………………………………………

Certificato di collaudo e certificazione energetica:

…………………………………………………………………………………………………………………

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni …………….dal …………… al ………, e alla prima scadenza, ove le parti non cordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria la suddetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte della locatrice che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge n. 431/1998. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo subisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a messo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

3) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi, di seguito indicate:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge 27.7.1978 n.392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7.4.88 n. 404.

4) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra la Confedilizia e ……………………………………, e depositato in data ………………… presso il Comune di ………………………….., è convenuto in lire ………………………………/Euro …………………………., che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili anticipate di lire ………………………../Euro ciascuna entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della locatrice oppure mediante il pagamento di ricevute bancarie appositamente emesse dalla locatrice ed inviate all’incasso sulla piazza del conduttore. Forme diverse di pagamento dovranno essere tassativamente concordate fra le parti per scritto. Le parti convengono che, nel corso della locazione, il canone sarà aggiornato ogni anno, all’inizio di ciascuna annualità e previa richiesta scritta da parte della locatrice, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

5) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6) Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare alla locatrice, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione.

7) Il conduttore dichiara di avere visitato la casa locatagli, ed i servizi annessi, e di averla trovata adatta all’uso convenuto e con tutti gli impianti e servizi regolarmente funzionanti, come risulta dall’apposito verbale di constatazione. Il conduttore dichiara altresì di prendere in consegna ad ogni effetto detta casa con il ritiro delle relative chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore dichiara altresì di prendere in consegna ad ogni effetto detta casa con il ritiro delle relative chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo i n cui l’ha ricevuta salvo il deterioramento d’uso, pena il risarcimento del danno.

8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della locatrice. In ogni caso, le eventuali migliorie di qualsiasi genere, innovazioni, addizioni etc. eseguite dal conduttore resteranno di proprietà della locatrice, senza indennità o compenso alcuno, qualora questa non preferisca la rimessa in pristino a spese del conduttore stesso.

9) Il conduttore esonera espressamente la locatrice da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che gli venissero arrecati da fatto dei dipendenti della locatrice medesima nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

10) Il conduttore costituisce una cauzione di £. …………………………..(lire ………………………………)/Euro ……………………. (……………………………….) equivalenti all’importo di n. 3 mensilità di canone, a garanzia sia del risarcimento di eventuali danni che si verificassero per sua colpa all’immobile locato, sia del regolare pagamento dei canoni locatizi, esclusa comunque la compensabilità con i medesimi ad iniziativa del conduttore e salva beninteso la facoltà della locatrice di esercitare ogni azione e ragione spettantele per il recupero degli importi esorbitanti la somma come sopra versata a garanzia.

Tale cauzione sarà produttiva di interessi nella misura del tasso legale, da liquidare alla fine di ogni anno solare, e sarà restituita dopo la cessazione della locazione, una volta verificato il regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti, nessuno escluso né eccettuato. Ad ogni rinnovo contrattuale, il deposito sarà modificato in proporzione all’ammontare del canone dovuto.

11) Per gli oneri accessori le parti applicheranno la “Tabella oneri accessori” concordata tra CONFEDILZIA e SUNIA-SICET-UNIAT. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria ove istituito faranno carico di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria ove istituito faranno carico al conduttore nella misura del 90% pro quota. In relazione a tali servizi comuni il conduttore è tenuto a versare mensilmente, negli stessi termini e modalità ed allo stesso domicilio della locatrice fissati per il pagamento del canone di locazione, la propria quota calcolata sulla base del consuntivo dell’esercizio precedente ed ammontante a £. ………………………….. (lire ………………………….)/Euro ……………………… (……………………………….) e che successivamente sarà rivista ad iniziativa della locatrice in base ad un preventivo di massima, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni anno di gestione, il tutto su semplice nota di addebito resa dalla locatrice; sia la revisione della quota, nella misura come sopra risultante, che il conguaglio saranno dovuti dal conduttore, sulla base della nota di addebito, salvo il caso di comprovati errori materiali nella redazione del consuntivo e fatto salvo il diritto del conduttore di ottenere, su sua richiesta, l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione presso la locatrice (o presso l’Amministratore condominiale ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo della proprietaria, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

13) Il conduttore si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto di antenna televisiva centralizzata esistente o che venisse installato nell’immobile. In caso di inosservanza del predetto obbligo, il locatore resta fin d’ora autorizzato a far rimuovere e demolire le antenne eventualmente individualmente installate, a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

14) Nel caso in cui la locatrice intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire, previo accordo, la visita all’unità immobiliare stessa una volta alla settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.

15) La locatrice può concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato, da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

16) La locatrice concede al conduttore il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto.

17) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. La locatrice provvederà alla registrazione del presente contratto, dandone avviso al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

18) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, ed ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20) La locatrice ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimento connessi col rapporto di locazione (£. 31.12.1996 n. 675).

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale di cui all’art. 4 comma 1, della legge 431/1998, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4 comma 2, della legge 431/1998 del 5/3/1999, alle disposizioni del codice civile, della legge 27.7.1978 n. 392, della legge 9.12.1998 n. 431, e comunque alle norme di legge vigenti ed agli usi locali.

22) Le parti, di comune accordo, potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto la Commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra ………………………… nell’ambito dell’accordo di cui al punto 4).

23) Sono tassativamente vietati la sublocazione, il comodato, la cessione del contratto, anche se parziali e/o gratuiti, e il conduttore si impegna a destinare la cosa locata esclusivamente all’uso pattuito. Il conduttore si obbliga altresì ad osservare e fare osservare, senza alcuna limitazione o riserva, rinunciando a qualsiasi eccezione contraria, il “Regolamento per le locazioni della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena”, depositato presso il Dr. Giovanni Ginanneschi Notaio in Siena (come da atto pubblico Rep. n. 93488, registrato a Siena il 6.3.1990 n. 266 vol. 217). Il conduttore dichiara di aver preso esatta visione di tale Regolamento e si obbliga altresì ad osservare e far osservare l’eventuale Regolamento di Condominio.

Riguardo ai pagamenti eseguiti dal conduttore, la locatrice ha facoltà (art. 1193 c.c.) di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi del conduttore stesso, indipendentemente dalle diverse indicazioni del medesimo.

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

IL CONDUTTORE

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

 

Specificamente approvo, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le pattuizioni di cui ai nn. 1 (Durata e rinnovazione tacita); 3 (Uso per il solo nucleo familiare convivente); 4 (Pagamento e aggiornamento canone); 6 e 14 (Accesso alla cosa locata); 7 (Condizioni appartamento); 8 (Divieto di modifiche); 9 (Esonero responsabilità per danni); 10 (Deposito cauzionale); 11 (Oneri accessori); 13 (Obbligo uso impianto TV centralizzato); 18 (Domicilio); 23 (Divieto di sublocazione, comodato e cessione del contratto e rispetto del Regolamento)

 

IL CONDUTTORE 

Sottoscrivono, in segno della presentata assistenza:

-         Confedilizia ……………………………………………………..

-         SUNIA-SICET-UNIAT ………………………………………