CONTRATTO
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ART.
2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431)
tra
l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti
- ENPAF - Codice fiscale 80039550589, con sede in Roma - Viale
Pasteur n. 49, in persona del Dr. Emilo Croce nato a Pettorano
sul Gizio (AQ) il 10.7.1943 nella qualità di Presidente
e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Ente,
il sig.
nato
a
il
.
Codice fiscale
.,
con domicilio in
.. alla via
.. assistito da
(facoltativo)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
- l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
Farmacisti,
che qui di seguito sarà indicato con le espressioni
"Ente" o "locatore"
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al Sig.
..,
qui di seguito denominato "conduttore, che accetta, l'unità
immobiliare sita in
via
..n
., piano
.., scala
..,
interno
.., composto di n.
.
Vani, oltre cucina e servizi, e dotata, altresì, delle
seguenti pertinenze (cantina, autorimessa singola, posto macchina
in comune, ecc.) Descrizione dell'immobile con superficie
convenzionale.
Art. 2
- L'unità immobiliare oggetto del presente contratto
dovrà essere destinata ad uso esclusivo di abitazione
del conduttore e della propria famiglia, con espresso divieto
di qualsiasi diversa anche parziale destinazione e con obbligo
del conduttore di comunicare ogni successiva variazione del
nucleo familiare attualmente composto da
Art. 3 - La locazione ha durata di anni quattro a decorrere
dal
con scadenza al
..,
e si intenderà rinnovata per altri quattro anni nell'ipotesi
in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del
contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno sei mesi prima della scadenza.
Alla scadenza del periodo quadriennale di proroga, ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto,
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
E'
comunque in facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di tre mesi da effettuarsi
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
- Il canone annuo di locazione è pari a ¤
(Euro
).
Sia
il canone che la quota per i servizi accessori saranno pagati,
quanto al canone, in rate MENSILI anticipate di ¤
(Euro
), entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bollettino
bancario MAV inviato dall'Ente. In caso di ritardo del pagamento,
verranno addebitati gli interessi legali di mora.
L'eventuale mancata ricezione dei bollettini MAV predisposti
non esonera il conduttore dal pagamento di quanto dovuto.
Per il periodo dal
(data di decorrenza del contratto)
al
(data di sottoscrizione del contratto) è
dovuto un conguaglio per differenza canoni di complessivi
¤
come di seguito specificato: (solo in caso di
arretrati maturati per ritardi nella stipula del nuovo contratto
rispetto alla scadenza di contratti precedenti), che verrà
corrisposto, senza interessi, all'Ente in n.
rate mensili
di ¤
ciascuna.
Art. 5
- In caso di morte del conduttore si applica l'articolo 6
della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel testo vigente a seguito
della scadenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988 n.
404.
Art. 6 - Il conguaglio per la determinazione delle
quote degli oneri accessori a carico del conduttore sarà
effettuato annualmente ed il conduttore si obbliga, se debitore,
ad eseguire i pagamenti dei relativi conguagli nei termini
dell'art. 9 della legge 392/78.
In
caso di conguaglio a credito del conduttore, l'Ente provvederà
a rimborsarlo nelle forme più opportune.
Art. 7 - Il canone di locazione sarà aggiornato,
come per legge, ogni anno a partire dal secondo anno, nella
misura del 75% della variazione in aumento dell'indice dei
prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli
operai e degli impiegati (F.O.I.) verificatasi rispetto al
mese precedente a quello di inizio del presente contratto.
Art. 8 - Le rate del canone di locazione sono computate
e stabilite a mesi e non a giorni. Esse si maturano all'inizio
di ciascun mese di locazione e, conseguentemente, l'occupazione
dei locali anche per un solo giorno successivo alla data di
scadenza o di risoluzione del contratto, obbliga il conduttore
a corrispondere la rata per l'intero mese e così per
i mesi successivi, fino al rilascio senza pregiudizio del
diritto dell'Ente alla immediata riconsegna dei locali, e
senza che ciò possa in alcun modo costituire un assenso
per una rinnovazione tacita del contratto.
Il mancato pagamento del corrispettivo, entro i limiti previsti
dalla legge (art. 5 della legge 392/78) costituisce grave
inadempimento contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art.
55 della legge 392/78.
Art. 9 - Il pagamento del canone di locazione o di
quant'altro dovuto, anche per oneri accessori non può
essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese inadempienze
dell'Ente, né può essere subordinato a qualsiasi
condizione, né possono opporsi in compensazione eventuali
crediti che, a qualsiasi titolo, il conduttore possa vantare
nei confronti dell'Ente.
Art. 10 - Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità
immobiliare al termine della locazione nel medesimo stato
in cui l'ha ricevuta salvo il normale stato di usura; la riconsegna
dovrà avvenire esclusivamente mediante restituzione
delle chiavi da effettuarsi personalmente nelle mani di un
tecnico incaricato dall'Ente o di altro soggetto all'uopo
autorizzato per iscritto dal legale rappresentante dell'Ente
stesso e previa constatazione verbalizzata dello stato di
fatto in cui i locali vengono restituiti.
L'eventuale riconsegna delle chiavi a chiunque fatta senza
l'osservanza delle suddette modalità non avrà
alcun effetto liberatorio in ordine all'obbligo di riconsegna
dell'alloggio.
Le
parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai
sensi dell'art. 1590 c.c. di quanto segue: stato normale di
conservazione e d'uso (o eventuali osservazioni da parte del
conduttore).
Art. 11 - Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile
dopo la scadenza del presente contratto od in caso di risoluzione
anticipata dello stesso, il conduttore sarà tenuto
a corrispondere una indennità di occupazione pari all'ultimo
canone di locazione, annualmente aggiornato ai sensi del precedente
art. 8 (indice Istat), oltre al pagamento degli oneri accessori,
fermo restando il diritto del locatore di richiedere in via
giudiziale il riconoscimento del maggior danno.
Art. 12 - L'unità immobiliare è e deve
essere destinata ad esclusivo uso di abitazione del conduttore
e della propria famiglia o dell'eventuale convivente more
uxorio. A tal fine il conduttore consegna all'Ente il proprio
stato di famiglia riferito alla data del contratto.
Il
conduttore si obbliga ad occupare ed utilizzare effettivamente
l'immobile concesso in locazione ed a non variarne la destinazione
in tutto o in parte.
E'
fatto espresso divieto del conduttore di cedere o sublocare,
in tutto o in parte, la cosa locata, con o senza mobilio,
a titolo gratuito od oneroso, pena la risoluzione di diritto
del contratto.
Art. 13 - La ripartizione delle spese di manutenzione
e gestione delle parti comuni e di quelle interne all'unità
immobiliare locata sarà effettuata con le modalità
stabilite negli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e sulla
base dell'elenco "Tabella oneri accessori", allegata all'accordo
integrativo nazionale stipulato il 6 febbraio 2002, depositato
presso il Comune di
.. in data
..prot.
..
Le
parti rinviano, pertanto, al suddetto elenco che fa parte
integrante del presente contratto. In ogni caso, il conduttore
assume a suo carico la manutenzione e conservazione ordinarie
dell'immobile locato e degli impianti ivi esistenti.
L'Ente
qualora, sia durante, sia al termine della locazione, riscontrasse
che i predetti impianti ed infissi connessi hanno subito danneggiamenti
avrà diritto di chiederne al conduttore l'immediata
riparazione.
Non
provvedendovi il conduttore, l'Ente locatore farà eseguire
le riparazioni stesse a spese del conduttore. Il conduttore
sarà responsabile dei danni sia diretti che indiretti,
derivati o derivabili all'Ente o a terzi dalla inosservanza
degli obblighi derivanti dal presente articolo.
Art. 14 - Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare
sia dotata di riscaldamento autonomo, il conduttore ha l'onere
di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente
(legge 9.1.91 n. 10 D.P.R. 26/8/93 n. 412), e si assume le
connesse responsabilità dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico ed, in particolare, delle verifiche
periodiche, della nomina di un tecnico in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 5/3/1990 n. 46 che provveda alla manutenzione
ordinaria dell'impianto ed alla compilazione del libretto
per le verifiche periodiche previste.
Art. 15 - Qualora la cosa locata avesse bisogno di
riparazioni che non siano a carico del conduttore, quest'ultimo
è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al
locatore e non può opporsi all'effettuazione dei relativi
lavori.
Art. 16 - Occorrendo al locatore di effettuare riparazioni
nell'unità immobiliare locata o nell'intero immobile
di cui la stessa è parte, il conduttore non potrà
impedire o ritardarle né pretendere compenso o riduzione
alcuna del corrispettivo, fatto salvo quanto previsto dall'art.
1584 c.c., pena l'assunzione in proprio delle responsabilità
penali e civili.
Art. 17 - E' fatto divieto al conduttore senza il preventivo
e discrezionale permesso scritto dell'Ente di porre fissi
ed infissi ed esporre insegne, cartelli e scritte, di apporre
modificazioni alla cosa locata, di installare antenne individuali,
di usare macchine ed eseguire lavori che possano arrecare
disturbo e pregiudizio al fabbricato, di ingombrare con casse,
imballaggi o comunque occupare i luoghi comuni.
Art. 18 - Il conduttore si obbliga a non apportare
alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla cosa
locata, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo
consenso scritto del locatore, né il valore dei detti
miglioramenti e addizioni potrà compensare gli eventuali
deterioramenti della cosa locata.
Tutto
quanto il conduttore faccia, con o senza il preventivo consenso
scritto dell'Ente, rimarrà acquisito a quest'ultimo,
senza alcun compenso, a meno che il locatore stesso non preferisca
la restituzione dei locali nel pristino stato, in danno ed
a spese del conduttore.
Art. 19 - Il conduttore dichiara di esonerare il locatore
da ogni responsabilità dei danni diretti che potessero
derivargli dal fatto doloso o colposo di altri inquilini,
nonché dei suoi dipendenti, o di terzi in genere, nonché
per danni che venissero provocati da scassi, rotture e furti.
Il locatore resta, altresì, espressamente esonerato
da ogni responsabilità per difetto, diniego e revoca
di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative anche
se dipendenti dalla cosa locata, nonché per tutti i
casi derivanti da caso fortuito o forza maggiore, ed in particolare,
a titolo esemplificativo, per quelli causati da nubifragi,
allagamenti e calamità, ecc., verificatisi nei locali
affittati. Qualora si verifichino danni, il conduttore sarà
ugualmente tenuto a corrispondere il canone di locazione e
le quote dei servizi accessori.
Art. 20
- In caso di disdetta da parte del conduttore lo stesso si
obbliga, dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione,
a consentire ogni giorno, in orari da concordare, eccetto
i festivi, la visita dei locali da parte degli aspiranti alla
nuova locazione.
Art. 21 - Contestualmente alla firma del presente contratto,
il conduttore, previa lettura, sottoscrive, ritirandone copia,
il regolamento di condominio obbligandosi all'osservanza dello
stesso; il regolamento fa parte integrante del contratto.
In
particolare, è vietato al conduttore di compiere atti
e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli
altri abitanti dello stabile e degli appartamenti attigui.
Art. 22 - Nel canone di locazione non è compresa
la fornitura del servizio di riscaldamento. Ove esista centralizzato
è dovuto all'Ente il rimborso delle spese sostenute
per l'ordinaria gestione.
Art. 23 - Qualunque modifica al presente contratto
non potrà essere apportata che con un atto scritto.
Art. 24 - A tutti gli effetti del presente contratto,
ivi compresa la competenza territoriale dell'Autorità
Giudiziaria, per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione,
nonché per la notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali,
il conduttore elegge domicilio nei locali affittati e, nel
caso che non vi abitasse, per cessione, abbandono od altro
motivo, presso la Segreteria Comunale del luogo ove si trova
l'appartamento.
Art. 25 - Tutte le clausole del presente contratto
hanno carattere essenziale e formano, unitamente al regolamento
di condominio e alla tabella di cui all'art. 13, unico ed
inscindibile contesto.
Art. 26 - Per quanto non previsto e comunque non in
contrasto con le espresse pattuizioni del presente contratto,
le parti si riportano al decreto ministeriale 5/3/99, all'accordo
integrativo nazionale stipulato in data 6 febbraio 2002 e
depositato presso il Comune di
in data
. Prot.
e territoriali, alle vigenti disposizioni contenute nelle
leggi del 27/7/1978 n. 392, del 9/12/1998, n. 431 e nel codice
civile.
Art. 27 - Le parti dichiarano di aver preso attentamente
visione della presente scrittura e dei relativi allegati e
di accettarne pienamente il contenuto.
Art. 28 - Il locatore ed il conduttore si autorizzano
reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
(L. 31/12/1996 n. 675).
Art. 29 - Le spese di bollo sono a carico del conduttore
mentre quelle di registrazione del presente contratto e delle
successive rinnovazioni sono a carico di entrambe le parti
in eguale misura.
Art. 30 - A garanzia dell'esatto adempimento di tutti
gli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge,
il conduttore ha provveduto a costituire il deposito cauzionale
di cui all'art. 11 della legge 392/78, pari a tre mesi del
canone di locazione, e cioè complessivamente ¤
. (Euro
), anche a mezzo fidejussione assicurativa.
Nel
caso di costituzione del deposito cauzionale mediante versamento
in contanti, lo stesso sarà restituito al termine della
locazione, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente
contratto e quelli imposti dalla legge siano stati adempiuti,
e previa constatazione, regolarmente verbalizzata, fatta dal
personale tecnico dell'Ente, in contraddittorio con il conduttore,
che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno. Gli interessi
legali relativi al deposito così costituito saranno
liquidati dal locatore annualmente. L'eventuale restituzione
delle chiavi da parte del conduttore a chiunque fatta prima
della suddetta constatazione verbalizzata, non ha alcun effetto
liberatorio.
Il
conduttore, laddove il deposito fosse costituito da fidejussione
assicurativa, si impegna ad integrare la stessa ad ogni scadenza
contrattuale.
Art. 31
- l'ENPAF riconoscere al conduttore il diritto di prelazione
per l'acquisto dell'alloggio condotto in locazione nel caso
di alienazione.
|
IL LOCATORE |
IL
CONDUTTORE |
| |
|
Ai
sensi dell'art. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificatamente
i seguenti articoli: |
|
2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23,
24, 30 |
| |
|
IL CONDUTTORE |
| |
| Sottoscrivono
in segno della prestata assistenza |
|