IPOTESI
DI ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER L'AREA METROPOLITANA
DI ROMA
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale
5.3.99, art. 1 comma 5)
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA",
con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente
e legale rappresentante Gabriele Cescutti, del Direttore Generale
Arsenio Tortora e del Dirigente del Servizio Immobiliare Pierluigi
Masoni, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;
E
Le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:
-
SUNIA
in persona di Piero Ranieri
- SICET
in persona di Maurizio Savignano
-
UNIAT in persona di Patrizia Behmann
-
UNIONE INQUILINI in persona di Massimo Pasquini
-
ANIA in persona di Gianluigi Pascoletti, che interviene
su delega di Walter Angori
-
FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti
-
SIAI in persona di Walter Colli
Che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per
quanto richiesto a norma di legge.
PREMESSO
a) che, con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale
sono firmatarie - tranne il SIAI, che comunque sottoscrive
il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti,
assegnatari di alloggi dell'Istituto-, degli Accordi territoriali
ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma
di legge;
b) che in data odierna è stato sottoscritto dai rappresentanti
a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra
elencate, un accordo integrativo nazionale con l'Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni
Amendola", per addivenire, in occasione del rinnovo dei
contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula
di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della
legge 431/98, relativamente alle proprietà immobiliari
di detto Istituto, site in vari Comuni italiani, tra cui
quello di Roma; in particolare l'elenco dettagliato dei
fabbricati del Comune di Roma viene allegato al presente
accordo sub A);
c) che in particolare la fascia di oscillazione media presa
a riferimento nell'accordo nazionale risulta essere in attuazione
di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98
in forza del quale sono stati stipulati gli accordi territoriali
per il Comune di Roma, in data 5 e 6 agosto 1999, tra le
Associazioni di Settore (Proprietà e Conduttori).
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
-
Premessa. La premessa forma parte integrante e sostanziale
del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto
primo.
-
Canoni. Le parti concordano che i canoni di locazione
unitari mq/mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e
da scadere, sono quelli indicati nell'allegata tabella sub
A), riferiti agli immobili di proprietà dell'Ente
siti in Roma, individuati dalle parti secondo il criterio
richiamato al punto c) della premessa. Con riguardo agli
immobili per i quali sia stato concordato un canone maggiore
o minore rispetto alla media della fascia di oscillazione
media, sono state prese in considerazione le relative caratteristiche
di pregio (dotazioni infrastrutturali, tipologia edilizia
e costruttiva, pertinenze, ecc.) o di svalutazione che ne
hanno comportato tale diversa collocazione rispetto al criterio
generale. I canoni, come sopra determinati, essendo riferiti
ai vari stabili, subiranno i seguenti coefficienti correttivi
secondo quanto previsto dall'articolo 19 ex lege 392/78:
-
unità immobiliari poste al piano seminterrato (da
intendersi come tale solo quello che presenti tale caratteristica
per ogni lato del suo perimetro): 0,80;
-
piano terra 0,90;
-
piani dal primo all'ultimo: 1,00 (ridotto al 0,95 a partire
dal terzo piano se manca l'ascensore);
-
piano attico: 1,20 (ridotto al 1,10 se manca l'ascensore),
con la precisazione che l'incidenza dell'aumento del canone
sulla percentuale del 20% applicata ai piani attici sarà
graduale e determinata in misura pari al 25% per ogni anno.
Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente
corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo
l'ultimo canone in essere.
1.
Gradualità. Le parti concordano che le differenze
tra i canoni attualmente corrisposti dagli inquilini e quelli
derivanti dall'applicazione dei canoni definiti nell'allegato
sub A, se eccedenti l'importo di L. 100.000= mensili verranno
corrisposte gradualmente mediante percentuale pari al 25%
per ogni anno.
2.
Commissione conciliativa. Le parti convengono ai sensi
dell'articolo 1 comma 8 punto i, del Decreto Ministeriale
5.3.99, la costituzione di una Commissione Conciliativa
stragiudiziale territoriale, cui ognuna delle parti potrà
ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito
alla corretta applicazione del presente accordo integrativo
territoriale.
Detta Commissione, che non ha natura di arbitrato potrà,
inoltre essere investita solo per valutare casi che abbiano
una rilevanza generale per l'inquilinato e non particolare,
limitata al singolo conduttore.
3. Oneri accessori e contratto-tipo. Le parti precisano
che la tabella riferita agli oneri accessori ed il contratto
tipo di locazione verranno allegati alla presente ipotesi
di accordo entro il 31 luglio 2001.
4. La presente ipotesi di accordo verrà ratificata
in presenza dell'approvazione sia del Consiglio di Amministrazione
dell'I.N.P.G.I. che della maggioranza degli inquilini interessati.
Roma, lì 26 luglio 2001
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
UPPI
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE INQUILINI
ANIA
FEDERCASA
SIAI
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Il SUNIA, il SICET, l'UNIAT, l'Unione Inquilini, l'ANIA, la
Federcasa, pur essendo, nel caso di Roma, firmatari di due
diversi accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge
n. 431/98, sottoscrivono il presente Accordo Integrativo Locale
con l'INPGI unitariamente, sia per i contenuti sia per la
volontà condivisa di andare rapidamente alla sottoscrizione
di un unico accordo territoriale.
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE INQUILINI
ANIA
FEDERCASA |