IL GIUDICE DELLE LOCAZIONI
 
La nuova legge sulle locazioni non produce significative innovazioni in materia giudiziale rispetto all'impianto precedente che, partendo dalle disposizioni della legge 392/78, era stato poi profondamente modificato e integrato da varie disposizioni di riforma del processo civile, anche nel campo della locazione.

In particolare va fatto riferimento alla legge 26/11/1990 n° 353 che ha in sostanza stabilito questi principi:

· assegnazione alla competenza del pretore, qualunque ne sia il valore, delle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani;

· applicazione del rito speciale, ripreso dal cosiddetto processo del lavoro, alle controversie in materia di locazioni e di comodato, con l'introduzione dell'articolo 447 bis del codice di procedura civile.

Sulla base di queste regole che determinano la competenza funzionale del pretore per i rapporti di locazione si dovrà quindi svolgere il contenzioso, che potrà sorgere sull'applicazione della nuova legge la quale, riassumendo le varie disposizioni precedentemente illustrate, dovrebbe prevalentemente interessare:

· procedimenti di convalida di licenza e sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità (art.657 e seguenti C.P.C.; art.2 comma 1 e art.2 comma 5 della nuova legge);

· procedimento di diniego di rinnovo alla prima scadenza per i motivi di necessità stabiliti ed indicati dall'articolo 3 comma 1 della nuova legge (art.3 comma 4);

· procedimenti a tutela del diritto di prelazione dell'inquilino (articolo 3 comma 2);

· procedimento per il ripristino del rapporto di locazione o in alternativa per il risarcimento del danno a seguito di mancato utilizzo da parte del proprietario per i fini richiesti (art.3 comma 5);

· istanza di proroga per la fissazione dell'esecuzione (art.6 commi 3 e 4);

· opposizione al tribunale avverso il decreto del pretore in materia di proroga dello sfratto, sulla base dell'articolo 618 del C.P.C. (art.6 commi 3 e 4);

· opposizione al precetto e agli atti esecutivi nel caso del mancato rispetto da parte del proprietario che agisce esecutivamente per il rilascio della condizione della regolarità fiscale (art.7);

· azione per la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza al canone risultante dal contratto scritto e registrato e per l'accertamento della durata minima garantita dalla legge (art.2 commi 1 e 3; art.13 commi 1, 2, 3, 4, 5);

· azione per l'accertamento della locazione nei rapporti di fatto e per la determinazione del canone non eccedente la misura del canone dei contratti concertati, e per la conseguente restituzione delle somme (art.13 comma 5);

· azioni per risoluzione in caso di inadempimento, per il rispetto di clausole contrattuali e di legge, di risarcimento, di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi (sulla base del contratto e delle vigenti normative).