In particolare
va fatto riferimento alla legge 26/11/1990 n° 353 che
ha in sostanza stabilito questi principi:
·
assegnazione alla competenza del pretore, qualunque ne sia
il valore, delle cause relative a rapporti di locazione e
di comodato di immobili urbani;
·
applicazione del rito speciale, ripreso dal cosiddetto processo
del lavoro, alle controversie in materia di locazioni e di
comodato, con l'introduzione dell'articolo 447 bis del codice
di procedura civile.
Sulla
base di queste regole che determinano la competenza funzionale
del pretore per i rapporti di locazione si dovrà quindi
svolgere il contenzioso, che potrà sorgere sull'applicazione
della nuova legge la quale, riassumendo le varie disposizioni
precedentemente illustrate, dovrebbe prevalentemente interessare:
·
procedimenti di convalida di licenza e sfratto per finita
locazione e di sfratto per morosità (art.657 e seguenti
C.P.C.; art.2 comma 1 e art.2 comma 5 della nuova legge);
·
procedimento di diniego di rinnovo alla prima scadenza per
i motivi di necessità stabiliti ed indicati dall'articolo
3 comma 1 della nuova legge (art.3 comma 4);
·
procedimenti a tutela del diritto di prelazione dell'inquilino
(articolo 3 comma 2);
·
procedimento per il ripristino del rapporto di locazione o
in alternativa per il risarcimento del danno a seguito di
mancato utilizzo da parte del proprietario per i fini richiesti
(art.3 comma 5);
·
istanza di proroga per la fissazione dell'esecuzione (art.6
commi 3 e 4);
·
opposizione al tribunale avverso il decreto del pretore in
materia di proroga dello sfratto, sulla base dell'articolo
618 del C.P.C. (art.6 commi 3 e 4);
·
opposizione al precetto e agli atti esecutivi nel caso del
mancato rispetto da parte del proprietario che agisce esecutivamente
per il rilascio della condizione della regolarità fiscale
(art.7);
·
azione per la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza
al canone risultante dal contratto scritto e registrato e
per l'accertamento della durata minima garantita dalla legge
(art.2 commi 1 e 3; art.13 commi 1, 2, 3, 4, 5);
·
azione per l'accertamento della locazione nei rapporti di
fatto e per la determinazione del canone non eccedente la
misura del canone dei contratti concertati, e per la conseguente
restituzione delle somme (art.13 comma 5);
·
azioni per risoluzione in caso di inadempimento, per il rispetto
di clausole contrattuali e di legge, di risarcimento, di opposizione
all'esecuzione, agli atti esecutivi (sulla base del contratto
e delle vigenti normative).