LE GARANZIE CONTRO GLI AFFITTI IN NERO
 

Dal complesso delle due misure, obbligatorietà del contratto scritto e garanzia antivessatoria a favore del conduttore che ha subito l'imposizione di un rapporto locatizio di fatto, emerge chiaramente come dalla norma assuma rilievo una sostanziale tutela del conduttore nei confronti delle ricorrenti pratiche del contratto in nero e clandestino, che l'impianto complessivo della legge tende a contrastare con la norma che obbliga la forma scritta, con la nullità di tutta una serie di patti vietati, con l'obbligo di registrazione, con il conflitto di interessi che si tende ad instaurare tra le due parti contraenti, con lo sbarramento fiscale pregiudiziale per la messa in esecuzione dei titoli di rilascio.

In conseguenza di questo sembra potersi ipotizzare che ove il giudice accerti la locazione e determini il canone, questa si possa ricondurre alla durata del regime libero 4+4.

Quindi la prima regola elementare per ogni inquilino e proprietario è quella di usare la forma scritta per realizzare il contratto, utilizzando in caso i contratti tipo predisposti dalle associazioni di rappresentanza.