Dal
complesso delle due misure, obbligatorietà del contratto
scritto e garanzia antivessatoria a favore del conduttore
che ha subito l'imposizione di un rapporto locatizio di fatto,
emerge chiaramente come dalla norma assuma rilievo una sostanziale
tutela del conduttore nei confronti delle ricorrenti pratiche
del contratto in nero e clandestino, che l'impianto complessivo
della legge tende a contrastare con la norma che obbliga la
forma scritta, con la nullità di tutta una serie di
patti vietati, con l'obbligo di registrazione, con il conflitto
di interessi che si tende ad instaurare tra le due parti contraenti,
con lo sbarramento fiscale pregiudiziale per la messa in esecuzione
dei titoli di rilascio.
In conseguenza
di questo sembra potersi ipotizzare che ove il giudice accerti
la locazione e determini il canone, questa si possa ricondurre
alla durata del regime libero 4+4.
Quindi
la prima regola elementare per ogni inquilino e proprietario
è quella di usare la forma scritta per realizzare il
contratto, utilizzando in caso i contratti tipo predisposti
dalle associazioni di rappresentanza. |