ACCORDO
TRA AURIGA IMMOBILIARE, PIRELLI & C. REAL ESTATE (GIA' MILANO
CENTRALE) E SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, ASSOCASA
E COORDINAMENTO DEI COMITATI
Premesso
- Che in relazione al processo di dismissione del patrimonio
abitativo di proprietà della Società Auriga Immobiliare, la
proprietà, Pirelli & C. Real Estate in qualità di gestore,
ed i rappresentanti degli inquilini si sono incontrati, in
data 30 gennaio, 15, 19 e 23 febbraio 2001, per discutere
in merito alla verifica dei prezzi, i criteri di determinazione
degli stessi, le modalità di vendita degli alloggi, le garanzie
per gli appartamenti alle fasce deboli che non possono acquistare,
la definizione dei criteri per i rinnovi dei contratti di
locazione in scadenza;
- che di conseguenza si è determinato, di comune accordo,
di sospendere i termini delle lettere di vendita già inviate
e le connesse attività commerciali;
- che, negli incontri del 30 gennaio e del 19 febbraio sono
stati istituiti dei tavoli tecnici che si sono riuniti in
data 8 e 21 febbraio 2001;
- che sono stati oggetto di esame da parte dei tavoli tecnici
gli argomenti concordati nel corso della riunione del 30 gennaio
2001, e sono stati illustrati i criteri adottati della proprietà
per il calcolo delle consistenze e dei coefficienti di piano,
affaccio ed esposizione, salve eventuali verifiche richieste
sui singoli stabiliti rispetto alla corretta applicazione
degli stessi.
La
proprietà, il gestore ed i rappresentanti degli inquilini
concordano quanto segue.
1) Salvaguardia delle famiglie a basso reddito residenti
negli stabili attualmente posti in vendita
Ai nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti
previsti dalle rispettive Leggi Regionali per la revoca di
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica che non siano in
grado di acquistare l'alloggio, è garantito il rinnovo del
contratto di locazione ai sensi della Legge 431/98 con decorrenza
dalla data di stipula del contratto stesso se quello precedente
è già scaduto, oppure dalla data di scadenza se ancora in
corso ed alle stesse condizioni economiche del precedente.
Il rinnovo del contratto verrà garantito ai soggetti portatori
di handicap superiori ai 2/3 indipendentemente dal livello
di reddito. Sono esclusi dal rinnovo del contratto quei nuclei
familiari dove insistono proprietari di unità immobiliari,
con l'esclusione di quote ereditarie di proprietà inferiori
al 50% e con la verifica congiunta di eventuali casi particolari
e ciò ai fini dell'eventuale mantenimento dello status di
famiglia a basso reddito.
2) Salvaguardia per famiglie con presenza di anziani
In merito alla tutela degli anziani si conviene di tutelare
i nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni regolamentando
la vendita dell'usufrutto e della nuda proprietà e demandando
lo studio dell'idoneo strumento giuridico al tavolo tecnico,
che concluderà i lavori entro fine marzo 2001 iniziando gli
incontri il giorno 1° marzo 2001.
3) Rinnovo dei contratti per gli immobili ad uso abitativo
attualmente non posti in vendita
Tutti i contratti scaduti o in scadenza degli immobili non
posti in vendita, verranno rinnovati ai sensi della Legge
431/98, art. 2 comma 3, compresi quelli per i quali sono in
corso procedure o sentenze di sfratto per finita locazione.
Le parti, a questo proposito, definiranno apposito accordo
integrativo sul livello dei canoni entro il mese di Marzo
2001 e viene pertanto concordata la data di inizio dei lavori
per il giorno 1° marzo 2001. A tal fine la proprietà, che
ha fornito la consistenza dei contratti, la loro tipologia
e le scadenze relative, si impegna a fornire gli indirizzi
ed i canoni attualmente applicati negli immobili, oggetto
dei rinnovi, entro il 28 Febbraio. A partire dalla data del
presente accordo la proprietà non invierà lettere di disdetta
dei contratti di locazione fino alla chiusura della trattativa
per l'accordo integrativo.
4) Vendite in blocco agli inquilini
La proprietà valuterà caso per caso eventuali concrete offerte
di acquisto in blocco che provengano dagli inquilini organizzati,
ad un prezzo più vantaggioso per gli stessi rispetto alla
vendita frazionata, procedendo in tempi rapidi ad una valutazione
di fattibilità con i rappresentanti degli stessi. Tale fattispecie
potrà essere proposta anche dagli inquilini organizzati di
questi stabili attualmente non posti in vendita. In caso di
offerta di acquisto in blocco da parte di terzi, la proprietà
riconoscerà il diritto di prelazione, con questa forma di
acquisto, agli inquilini residenti. In quest'ultimo caso,
ove gli inquilini rinuncino all'acquisto in blocco, la proprietà
si impegna a prevedere che il terzo acquirente dell'immobile
in blocco si obblighi, nel contratto di compravendita, alla
tutela delle fasce deboli, come regolamentata dal presente
accordo ed al diritto di prelazione in favore degli inquilini
in caso di successiva vendita. Il diritto di prelazione per
l'acquisto in blocco è escluso per gli immobili di pregio
che saranno individuati nel tavolo tecnico già convocato -
al punto 3) che precede - per il giorno 1° marzo 2001. Comunque
in caso di acquisto in blocco di immobili di pregio da parte
di terzi verrà garantito, nel contratto di compravendita,
sia il diritto di prelazione per gli inquilini, in caso di
successiva rivendita, sia la salvaguardia delle fasce deboli.
5) Metodo di formazione dei prezzi degli alloggi - proseguimento
del piano di vendita.
Le parti concordano che il prezzo medio unitario a libero
degli immobili, sia già posti in vendita sia oggetto di prossima
vendita frazionata, viene determinato all'interno della fascia
di oscillazione desumibile dalle rilevazioni di: Osservatorio
dei Valori Immobiliari del Ministero delle Finanze, Listino
Immobiliare delle Camere di Commercio, Listino Scenari Immobiliari
ed ogni altra pubblicazione ufficiale di settore vigente al
momento del frazionamento. Su tale valore a libero, come sopra
concordato, sarà riservato agli inquilini residenti uno sconto
del 30% per l'acquisto dell'appartamento. Le parti convengono
che l'applicazione dei criteri sopradescritti verrà definita
congiuntamente e preventivamente alla fase di commercializzazione;
la proprietà comunicherà periodicamente i successivi programmi
di vendita. Per gli immobili in corso di vendita frazionata
l'applicazione è già oggetto di accordo.
6) Condizioni e modalità di pagamento
Qualora un inquilino, al fine di acquistare l'appartamento
da lui occupato, avesse specifiche esigenze (ad es. vendita
di altro alloggio di proprietà, richiesta di mutuo per importo
superiore all'a85% del prezzo di acquisto) potrà essere concordata
una maggiore elasticità nei tempi di definizione, per quanto
effettivamente necessario, ed una diversa modalità di pagamento.
Restano concordati, in via generale, i tempi attualmente previsti
per la procedura di vendita.
7) Ripresa dell'attività di commercializzazione
Le parti concordano che le attività di commercializzazione
degli immobili in vendita, attualmente sospese, riprenderanno
il giorno 7 marzo 2001 con l'inizio della consegna da parte
della proprietà delle comunicazioni agli inquilini contenenti
le condizioni di vendita. Dalla data di consegna decorreranno
i 60 giorni previsti per la sottoscrizione della proposta
di acquisto.
Roma lì 23 febbraio 2001
AURIGA
IMMOBILIARE Carlo Bianco
PIRELLI & C. REAL ESTATE Enrico Signori
|
SUNIA
Luigi Pallotta Daniele Barbieri
UNIAT Maurizio Nicolia
SICET Ferruccio Rossini
UNIONE INQUILINI Massimo Pasquini Ugo Montanari
ASSOCASA Gabriele De Paolis
COORDINAMENTO DEGLI INQUILINI Paola Amendola |
|