L'equo
canone e i patti in deroga vengono definitivamente superati
dalla nuova legge sulle locazioni che ad ampie mani ha proceduto
ad abrogazioni delle precedenti normative in tutte le parti
ritenute incompatibili con il nuovo ordinario regime delle
locazioni che si intende introdurre.
Più precisamente l'articolo 11 della legge 8/8/1992
n° 359, conosciuto come legge sui Patti in deroga, è
completamente abrogato.
Riguardo alla legge 392/78, quella dell'equo canone, questa
mantiene invece tutta la sua validità ed attualità
nelle parti che disciplinano le locazioni di immobili urbani
ad uso diverso da quello di abitazione.
Per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo c'è
da fare un discorso più complesso ed articolato, in
quanto assieme ad esplicite abrogazioni permangono alcune
norme originariamente dettate per l'uso abitativo, che mantengono
piena validità ed efficacia anche nel regime riformato.
A queste poi vanno aggiunte anche tutta una serie di altre
norme che, pur collocate nell'ambito delle disposizioni che
la legge 392/78 dettava in materia di usi diversi, valgono
anche nei confronti dell'uso abitativo o perché richiamate
da norme della 392/78 non abrogate, o perché direttamente
richiamate dalla legge di riforma. Si pensi in particolare
a tutto il sistema delle prelazioni che, dettato dalla 392/78
con esclusivo riferimento agli usi diversi, viene oggi dalla
legge di riforma recepito a disciplinare il diritto di prelazione
del conduttore ad uso abitativo, nei casi contemplati dalla
nuova legge.
Da un esame dell'articolo 14 della nuova legge e in particolare
del comma 4 della stessa, che esplicitamente determina le
abrogazioni degli articoli della legge 392/78, risulta che
le disposizioni non espressamente abrogate riguardano i seguenti
articoli.
·
Articolo 2 (Disciplina della sublocazione)
·
Articolo 4 (Recesso del conduttore)
·
Articolo 5 (Inadempimento del conduttore)
·
Articolo 6 (Successione nel contratto)
·
Articolo 7 (Clausola di scioglimento in caso di alienazione)
·
Articolo 8 (Spese di registrazione)
·
Articolo 9 (Oneri accessori)
·
Articolo 10 (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei
condomini)
·
Articolo 11 (Deposito cauzionale)
·
Articolo 30 ( Procedura per il rilascio)
·
Articolo 38 (Diritto di prelazione)
·
Articolo 39 (Diritto di riscatto)
·
Articolo 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
·
Articolo 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
·
Articolo 56 (Modalità per il rilascio)
·
Articolo 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
·
Articolo 58 (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
·
Articolo 59 (Recesso del locatore)
·
Articolo 74 (Rinvio)
·
Articolo 80 (Uso diverso da quello pattuito)
·
Articolo 81 (Pubblicazione di dati Istat sulla Gazzetta Ufficiale)
·
Articolo 82 (Giudizi in corso)
·
Articolo 83 (Relazione al Parlamento)
·
Articolo 84 (Abrogazione)
·
Articolo 85 (Entrata in vigore)
Ovviamente molti di questi articoli, anche se non espressamente
abrogati, hanno esaurito la loro efficacia nel periodo transitorio
della legge 392/78 (si pensi agli articoli 58, 59, 74, 82,
83, 84, 85), altri avranno piena vigenza anche all'interno
del nuovo regime di riforma.
Articolo 2 (Disciplina della sublocazione)
Vieta la sublocazione totale dell'immobile e la cessione a
terzi del contratto senza il consenso del locatore e che disciplina
la sublocazione parziale la quale è ammessa, se non
è pattuito diversamente, ponendo però a carico
dell'inquilino, l'onere di comunicarlo al locatore, con lettera
raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la
durata del contratto ed i vani sublocati.
Articolo 4 (Recesso del conduttore)
Prevede la possibilità di interrompere in qualsiasi
momento il contratto da parte dell'inquilino, qualora esistono
gravi motivi che giustifichino l'anticipato rilascio. Tale
facoltà, peraltro, è autonomamente inserita,
con quasi identica formulazione, dalla nuova legge che appunto,
all'articolo 3 comma 6, stabilisce che il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento
dal contratto dando comunicazione al locatore con preavviso
di sei mesi.
Articolo 5 (Inadempimento del conduttore)
Stabilisce che é motivo di risoluzione del contratto
il mancato pagamento dell'affitto o degli oneri accessori
quando l'importo di questi ultimi superi le due mensilità
di affitto.
Lo stesso articolo 5 però, richiamando l'articolo 55
della legge 392/78, anche questo non abrogato dalla nuova
normativa, consente la sanatoria della morosità alle
condizioni e nelle modalità previste dall'articolo
55 stesso.
Articolo 6 (Successione del contratto)
Prevede la successione nel contratto in caso di morte del
conduttore a favore del coniuge, degli eredi e dei parenti
e affini con lui abitualmente conviventi.
Stabilisce altresì che in caso di separazione giudiziale,
di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso, nel contratto di locazione succede l'altro
coniuge se il diritto di abitare nella casa familiare gli
sia stato attribuito dal Giudice, e che in caso di separazione
consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore
succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
Va rammentato che la Corte Costituzionale con la sua sentenza
n° 404 del 7 aprile 1988, ha di fatto esteso i benefici
successori previsti dalla legge per il coniuge anche al convivente
more-uxorio.
Articolo 7 (Clausola di scioglimento in caso di alienazione)
Stabilisce che è ' nulla ogni clausola, prevista nel
contratto, che preveda la risoluzione del contratto in caso
di vendita dell'appartamento affittato.
Articolo 8 (spese di registrazione)
Prevede la ripartizione delle spese di registrazione a carico
per metà al proprietario e per metà all'inquilino.
Questo articolo va ricollegato all'articolo 8 comma 1 della
nuova legge in cui si prevede che per i contratti stipulati
in base agli accordi collettivi provinciali nell'ambito dei
Comuni indicati dalla legge 61/89, il canone annuo ai fini
della determinazione della base imponibile per applicare l'imposta
di registro, è considerato nella misura del 70%.
Articolo 9 (Oneri accessori)
Prevede che le spese relative alle pulizie, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura
dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento d'aria, allo spurgo dei pozzi neri, nonché
la fornitura di altri servizi comuni siano a carico dell'inquilino,
ad accezione di eventuali accordi tra le parti.
Prevede inoltre che le spese di portierato siano a carico
per il 90% all'inquilino e per il 10% al proprietario, ad
eccezione di quei casi in cui le parti si siano accordate
su una misura inferiore.
Il pagamento degli oneri accessori va effettuato entro due
mesi dalla richiesta.
L'inquilino prima del pagamento ha diritto ad avere un rendiconto
delle spese e la menzione dei criteri di ripartizione oltre
che quello di prendere visione dei documenti che giustificano
le spese effettuate.
Va rilevato che è tuttora vigente la disposizione contenuta
nell'articolo 6 comma 4 della legge 22 dicembre 1973 n°
841il quale stabilisce che il diritto al rimborso delle spese
sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico,
per contratto, del conduttore si prescrive nel termine di
due anni.
Articolo. 10 (Partecipazione del conduttore all'assemblea
dei condomini)
Prevede il diritto dell'inquilino ha partecipare con diritto
di voto, al posto del proprietario, nelle assemblee condominiali
dove si decidono le spese di riscaldamento e di condizionamento
d'aria le relative modalità di gestione.
L'inquilino ha diritto di partecipazione, senza possibilità
di voto, nelle assemblee condominiali dove si deliberano modifiche
degli altri servizi comuni.
Tale facoltà si applica anche a vantaggio di inquilini
in ambito di edifici non n condominio, in questa ipotesi si
riuniscono in apposita assemblea, convocati dal proprietario
dell'edificio, o da almeno tre conduttori.
Articolo 11 (Deposito cauzionale)
L'articolo prevede che il deposito cauzionale, ove costituito,
non può superare le tre mensilità di affitto
ed é obbligatoriamente produttivo di interessi legali
che vanno corrisposti all'inquilino alla fine di ogni anno.
Il deposito cauzionale può essere sostituito da una
fideiussione bancaria o assicurativa che copra le tre mensilità
di canone, dovute come deposito, in questo caso all'inquilino
non vengono corrisposti interessi.
Articolo 30 (Procedura per il rilascio)
Prevede la procedura da avviare, a cura del locatore che intenda
recedere dal contratto dopo aver inviato la comunicazione
prevista dall'articolo 3 della nuova legge, nei casi e nei
motivi lì indicati nelle lettera da a) a g) e precedentemente
illustrati.
Nell'avviare la procedura, a seguito di quanto disposto dalla
legge 353/90, devono essere osservate le norme previste dall'articolo
447 bis del Codice di procedura civile.
Articolo 38 (Diritto di prelazione)
Articolo 39 (Diritto di riscatto)
Disciplinano le modalità per l'esercizio del diritto
di prelazione e di eventuale riscatto dell'inquilino in caso
di vendita dell'immobile, locato ad uso diverso, da parte
del proprietario.
La nuova legge, come in precedenza si è illustrato,
prevede che nel caso in cui il locatore eserciti il recesso
avendo necessità di vendere, all'inquilino sia riconosciuto
il diritto di prelazione esercitabile con le modalità
che gli articoli 38 e 39 della 392/78 prevedono.
Articolo 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
Regola il diritto di prelazione del conduttore ad usi diversi
nel caso in cui il locatore intenda locare a terzi l'immobile.
La nuova legge recepisce questa disposizione in ambito abitativo
prevedendo che il conduttore con le modalità dell'articolo
40 della 392/78 ha diritto di prelazione per il nuovo contratto
qualora il proprietario, dopo aver riottenuto l'immobile per
eseguirvi i lavori previsti dalla lettera d) ed e) dell'articolo3,
dopo averli effettuati, intenda nuovamente riaffittare l'immobile.
Articolo 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
Questo articolo non solo viene mantenuto in vita dalla nuova
legge, ma la stessa ne amplia per così dire l'ambito
di applicabilità in quanto, come si è visto
in precedenza, si potrà avvalere delle particolari
facoltà e modalità di sanatoria previste dall'articolo
stesso anche l'inquilino soggetto a provvedimento di sfratto
esecutivo che rischia, versando in stato di inadempienza,
di decadere dai benefici della proroga.
Infatti, come si è già rilevato, innovando a
tutte le precedenti normative, il comma 6 dell'articolo 6
della nuova legge consente al conduttore di avvalersi della
sanatoria per pagare le eventuali somme richieste e poter
beneficiare della sospensione della proroga.
In sintesi l'articolo 55 stabilisce che il conduttore può
sanare per non più di tre volte nel quadriennio la
morosità in udienza, ovvero richiedere un termine non
superiore a novanta giorni (quattro volte e centoventi giorni
in determinate situazioni di bisogno).
Il pagamento nei termini esclude la risoluzione del contratto.
Articolo 56 (Modalità per il rilascio)
Stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio
il Giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e
delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio, fissa
anche la data di esecuzione entro il termine di sei mesi o
in casi eccezionali dodici mesi dalla data del provvedimento.
Per i provvedimenti di morosità la data dell'esecuzione
non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine concesso per il pagamento.
Articolo 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
Dispone una seria di esenzioni fiscali in materia di controversie
locatizie e limita gli onorari in tale materia.
Articolo 80 (Uso diverso da quello pattuito)
Disciplina l'avvenuto mutamento d'uso da parte del conduttore
e le modalità e i termini imposti al locatore per agire
per la risoluzione del contratto, in mancanza della quale
al contratto si applica il regime giuridico corrispondente
all'uso dell'immobile.
|