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ACCORDO SINDACALE
Ratifica
dellAccordo fra la Fondazione E.N.P.A.I.A. e le
Organizzazioni Sindacali dei conduttori SUNIA,ed
UNIAT siglato il 9.6.99, a seguito sottoscrizione edeposito
Accordi locali del 06.08.99 ex art. 2, comma 3,Legge
431/98 e D.M. LL.PP. del 05.03.99 (G.U. 22.03.1999).
Tra
le Organizzazioni Sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative
a livello territoriale SUNIA, rappresentata dai Sigg.ri Ranieri
Piero, UNIAT, rappresentata dai Sigg.ri Behmann Patrizia,
e la Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza
per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, con sede in
Roma, Viale Beethoven n. 48, nella persona del suo presidente
e legale rappresentante Avv. Aldo Francone,
PREMESSO
- che
occorre procedere al rinnovo di numerosi contratti di locazione
ad uso abitativo disdettati e pervenuti a scadenza per le
unità immobiliari di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.I.A.;
- che
a seguito di una serie di incontri svoltisi con le rappresentanze
delle citate Organizzazioni Sindacali SUNIA, SICET ed UNIAT
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle
sedue dell11 novembre 1998 e del 1° giugno 1999,
ha deliberato di sottoscrivere un accordo con le stesse
Organizzazioni, allo scopo di procedere al rinnovo dei contratti
di locazione;
- che
tale accordo è stato siglato in data 9 giugno 1999
dalla fondazione E.N.P.A.I.A. e le OO.SS. SUNIA, SICET,
UNIAT sopracitate come in allegato 1.
- Che
frattanto è entrata in vigore la legge 9 dicembre
1998, n. 431, con la quale la preesistente normativa in
materia di locazioni abitative è stata profondamente
riformata; che in data 6 agosto 1999 è poi stato
sottoscritto, tra le Organizzazioni Sindacali SUNIA, UNIAT,
UNIONE INQUILINI e CONIA per i conduttori e CONFEDILIZIA,
ASPPI ed APPC per i proprietari, accordo locale per il Comune
di Roma, ai sensi dellart. 2, comma 3, Legge n. 431/98
ed in attuazione del D.M. Lavori Pubblici 05.03.99;
- Che
le parti, con il presente atto si sono impegnate a ratificare
nella sua interezza lipotesi di accordo siglata in
data 9 giugno;
- Che
è ora necessario definire fra la fondazione E.N.P.A.I.A.,
come sopra assistita, e le Organizzazioni Sindacali dei
conduttori SUNIA ed UNIAT, firmatarie degli accordi nazionali
e territoriali, laccordo integrativo di cui al citato
D.M. Lavori Pubblici 5.3.1999, art. 1, comma 5;
- Che
detto accordo integrativo, recepisce laccordo territoriale;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
- I
contratti di locazione oggetto del presente accordo verranno
rinnovati con i conduttori degli immobili ad uso abitativo
in applicazione dellart. 2, comma 3, della Legge n.
431/98 (contratti concertati con le Organizzazioni Sindacali
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello territoriale),
con fruizione delle agevolazioni fiscali previste dallart.
8, commi 1 e 2, della stessa Legge, nonché del D.M.
Lavori Pubblici 5 marzo 1999 e dellaccordo territoriale
per il Comune di Roma concluso e depositato in data 6 agosto
1999.
- A.
I contratti di locazione identificati ai sensi del precedente
punto 1 verranno rinnovati ai canoni risultanti dai valori
al metro-quadro/mese concordati, così come indicati
nellapposita tabella A, in allegato, che costituisce
parte integrante del presente documento. Verranno così
rinnovati anche i contratti in corso in applicazione della
Circolare Cristofori, a condizione che linquilino,
regolare intestatario del contratto o il suo legittimo avente
causa, lo richieda per iscritto entro 6 mesi dalla stipula
del presente accordo, con decorrenza economica dsl 01.02.2000.In
proposito, le Parti prendono contestualmente atto, per la
determinazione del valore per metro-quadro/mese dei canoni
contrattati, della esatta ubicazione dei singoli fabbricati,
dei quali nella citata Tabella A sono indicati i valori
per metro-quadro/mese dei canoni concordati, allinterno
delle fasce di oscillazione (per ogni singolo indirizzo),
delle vie e dei numeri civici, dfel relativo valore di mercato,
delle dotazioni infrastrutturali, della tipologia edilizia
e costruttiva, delle pertinenze, e quanto comunque già
previsto ai sensi del Decreto Interministeriale 5 marzo
1999, art. 1, commi 2, 3 4 e 5.
B.
In particolare, le Parti prendono atto fin dora dello
stato manutentivo degli immobili. Le Parti prendono atto,
altresì, che le superfici prese a base per il calcolo
dei nuovi canoni di locazione saranno tutte quelle indicate
nei precedenti contratti di locazione scaduti. C. Riguardo
allo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche,
anche in relazione alle normative sulla sicurezza, nel prendere
atto che le parti comuni dei fabbricati oggetto del presente
accordo sono in regola con le vigenti normative, le Parti
espressamente convengono di dare attuazione agli adeguamenti
di cui ad eventuali future norme, a seguito della relativa
emanazione. In proposito, le Parti prendono atto che il rilascio
del "certificato di collaudo" e della certificazione
energetica" di cui agli artt. 29 e 30 della Legge n.
10/1991 è, allo stato, inattuabile, in quanto rispettivamente
il primo non è ancora regolato da alcuna disposizione
di legge e per la seconda non è stato ancora emanato
il decreto recante le relative disposizioni di attuazione.
Si conviene altresì a tale proposito che, laddove dovessero
essere emanate nuove disposizioni chiarificatrici o modificatrici
delle pattuzioni di cui al presente accordo e, di conseguenza,
delle norme di cui allallegato contratto-tipo, laccordo
ed il contratto verranno adeguati di conseguenza.
- Allatto
della sottoscrizionle del contratto ciascun conduttore verserà
alla Fondazione la differenza fra il deposito cauzionale
firà a suo tempo costituito e limporto del
nuovo deposito, calcolato in misura pari a tre mensilità
del nuovo canone di locazione, determinato sulla base dei
valori di cui al precedente punto 2. Ciascun conduttore
sottoscrittore del nuovo contratto autorizzerà contestualmente
la Fondazione E.N.P.A.I.A. a trasferire il deposito cauziojnale
già esistente dal vecchio al nuovo contratto. Il
deposito cauzionale relativo al nuovo contratto potrà
essere sostituito da fidejussione bancaria od assicurativa
costituita a favore della Fondazione per un pari importo
e per lintera durata del contratto.
- I canoni
di locazione iniziali derivanti dallapplicazione del
presente accordo verranno aggiornati dallultimo mese
del quarto anno di locazione e per la durata degli eventuali
rinnovi contrattuali, in misura pari al 75% dellindice
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di
operai e di impiegati pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
con riferimento esclusivo allanno precedente e così
di seguito per le annualità successive.
- Condizione
essenziale per il rinnovo dei contratti è la contestuale
e completa sanatoria di eventuali morosità, il pagamento
integrale da parte dei conduttori delle eventuali spese
legali ad esse riferite e comunque sostenute dalla Fondazione.
- La
Fondazione assicura la sua disponibilità a valutare
la situazione degli occupanti abusivi accertati alla data
di stipula del presente accordo e che risultino ivi residenti
alla data del 1 settembre 1999 favorendone ove possibile
una regolarizzazione mediante il perfezionamento di nuovi
contratti di locazione alle condizioni concordate e previo
rimborso delle eventuali spese legali sostenute dallEnte.
- La
durata dei contratti di locazione che saranno rinnovati
in base al presente accordo in applicazione dellart.
2, comma 3, della Legge 9/12/98 n. 431 sarà
superiore a quella minima prevista da detta legge e cioè
di quattro anni e ulteriore periodo di rinnovo per altri
quattro anni, con rinuncia espressa da parte della fondazione
alla disdetta alla prima scadenza per un totale di otto
anni. La decorrenza economica è fissata dal 1 gennaio
del 2000: verranno pertanto richiesti i conguagli dovuti.
- Le
parti si danno atto della volontà di affrontare eventuali
"casi sociali", obiettivamente accertati e verificati,
provvedendo ad individuare successivamente idone strumenti
atti a risolvere tali problematiche.
- Le
Parti convengono altresì di favorire ladesione
degli inquilini alla sottoscrizione di nuovi contratti di
locazione così concordati con questo atto.
- Le
condizioni del presente accordo saranno valide esclusivamente
per i locatari che abbiano già risposto o risponderanno
nei termini previsti dalla lettera inviata alla Fondazione.
Trascorsi i termini previsti, la proprietà considererà
linquilino come non interessato al rinnovo contrattuale.
- Le
parti convengono ai sensi dellart. 1, comma 8, punto
i, del D.M. 5.3.1999 ed in conformità a quanto indicato
negli accordi territoriali validi per il Comune di Roma
citati in premessa, la costituzione di una Commissione conciliativa
stragiudiziale cui la parte interessata potrà ricorrere
a richiesta, in ordine alla corretta applicazione dellaccordo
territoriale e in riferimento ai contenuti del presente
accordo integrativo anche a riguardo della corretta applicazione
del canone peraltro già definito dal presente accordo
nellallegata tabella A. Detta Commissione, che non
ha natura di arbitrato, sarà formata quanto a due
componenti scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni
firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore e,
quanto ad un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni
di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo,
ritengano di nominarlo. Il ricorso alla Commissione è
ammissibile solo per i contratti, stipulati ai sensi dellart.
2, comma 3, della Legge n. 431/98 in applicazione del presente
accordo. In caso di variazione in più o in meno dellimposizione
fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula
del contratto, la parte interessata potrà adire una
Commissione stragiudiziale di conciliazione, composta nei
modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine
perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere
fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compresi
eventuali periodi di proroga legale, o fino a nuova variazione.
La Commissione di conciliazione ha la funzione di favorire
la formazione di un accordo, per tutte le questioni non
disciplinate nellaccordo territoriale ed in questaccordo
integrativo.
- Le
OO.SS. sono al corrente ed hanno preso atto delle dismissioni
in corso, per i seguenti fabbricati:
- Complesso
di Torre Gaia (n. 14 palazzine);
- Complesso
immobiliare di via Mario Borsa;
- Via
Peccioli, 50.
- Le
OO.SS. sono state informate che viene esclusa dalla strategia
immobiliare delle Fondazione la vendita frazionata per gli
immobili di cui al presente accordo (vedasi elenco allegato
sub a) e non richiamati nel precedente punto 12, perciò
la Fondazione, nellambito dei contratti che andrà
a stipulare con i locatari, non concederà il diritto
di prelazione individuale al singolo conduttore.
- Le
OO.SS. prendono atto che laddove la Fondazione ponesse in
essere la dismissione di interi fabbricati di cui allallegato,
con lesclusione dei fabbricati citati al punto 12,
verrà riconosciuto un diritto di prelazione agli
inquilini che lo potranno esercitare collettivamente. Lesercizio
di tale diritto avverrà, da parte degli inquilini,
nelle forme associative giuridicamente riconosciute e potrà
essere esercitato unicamente per lacquisto dellintero
fabbricato senza esclusione di alcune porzione dello stesso.
- Costituisce
parte integrante del presente accordo il "contratto
tipo", allegato sotto la lettera B, da utilizzare per
la stipula dei contratti di locazione oggetto dellaccordo
stesso, così come previsto dallart. 2, comma
3, della Legge n. 431/98, dalla Convenzione Nazionale di
cui allart. 4, comma 1, stessa legge, dallart.
1, punto 10, del D.M. Lavori Pubblici del 5.3.1999 e allegato
A D.M. e dallaccordo territoriale depositato presso
il Comune di Roma il 6 agosto 1999, ai fini degli sgravi
fiscali di cui allart. 8, comma 1, della Legge n.
431/98 e allart. 4 del D.M. Lavori Pubblici 5.3.99.
- Le
parti convengono, in caso di modifiche sostanziali alle
attuali normative fiscali relative agli immobili di cui
al presente accordo, si procederà ad incontri di
verifica dellaccordo stesso. Le organizzazioni sindacali
e la proprietà convengono di incontrarsi in caso
di modifiche al quadro normativo e/o pattizio, sia nazionale
sia territoriale
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