| La legge vieta anche i patti volti
a derogare i limiti di durata del contratto, con la conseguenza
che è assolutamente da escludere la possibilità in
ambito di contratti a canone libero di una durata inferiore a 4+4
anni. Ciò trae conferma dal fatto che la stessa legge all'articolo
5 dispone una particolare regolamentazione da dare ai contratti
transitori sulla base di norme che saranno inserite nel decreto
ministeriale che recepisce la convenzione nazionale.
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