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E'
il primo strumento previsto dalla legge per permettere la stipulazione
dei contratti concertati nei Comuni.
Il
Ministro dei Lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge, convoca le organizzazioni maggiormente rappresentative
della proprietà e degli inquilini per definire i criteri
generali sui canoni sulle modalità dei contratti transitori
e sui loro affitti. Sugli affitti la norma prevede che i criteri
generali facciano riferimento alla rendita catastale, alla durata
dei contratti e ad altri parametri oggettivi non meglio specificati.
Va sottolineato che i riferimenti sono sufficientemente ampi ed
alcuni, come la rendita catastale in via di ridefinizione, tali
da permettere un'ampia possibilità di contrattazione tra
le parti sociali.
La
convenzione nazionale, inoltre, deve essere ridefinita ogni tre
anni per adeguarla alla mutata realtà ed all'andamento effettivo
sul terreno applicativo.
Questo
elemento è di estrema importanza perché non lega la
definizione dei criteri a norme legislative rigide, ma demanda alle
parti sociali gli adeguamenti necessari.
I contenuti
della convenzione nazionale, che deve essere conclusa entro novanta
giorni dalla convocazione delle parti sociali, sono oggetto di un
apposito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con
il Ministero delle Finanze. Il decreto deve essere emanato entro
trenta giorni dalla chiusura della Convenzione.
Nel
caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo fra le parti
sociali entro il termine previsto, è direttamente il Ministro
dei Lavori pubblici, sempre di concerto con quello delle Finanze,
a definire i criteri generali che saranno oggetto del Decreto tenendo
conto, comunque, degli orientamenti prevalenti espressi dalle parti
sociali. |