L'AFFITTO AGEVOLATO
   
CONVENZIONE NAZIONALE E DECRETO MINISTERIALE
GLI ACCORDI PROVINCIALI
L'OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA
LA DURATA CONTRATTUALE
RECESSO ANTICIPATO DELL'INQUILINO
I CONTRATTI TIPO
   
CONVENZIONE NAZIONALE E DECRETO MINISTERIALE
 

E' il primo strumento previsto dalla legge per permettere la stipulazione dei contratti concertati nei Comuni.

Il Ministro dei Lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, convoca le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e degli inquilini per definire i criteri generali sui canoni sulle modalità dei contratti transitori e sui loro affitti. Sugli affitti la norma prevede che i criteri generali facciano riferimento alla rendita catastale, alla durata dei contratti e ad altri parametri oggettivi non meglio specificati. Va sottolineato che i riferimenti sono sufficientemente ampi ed alcuni, come la rendita catastale in via di ridefinizione, tali da permettere un'ampia possibilità di contrattazione tra le parti sociali.

La convenzione nazionale, inoltre, deve essere ridefinita ogni tre anni per adeguarla alla mutata realtà ed all'andamento effettivo sul terreno applicativo.

Questo elemento è di estrema importanza perché non lega la definizione dei criteri a norme legislative rigide, ma demanda alle parti sociali gli adeguamenti necessari.

I contenuti della convenzione nazionale, che deve essere conclusa entro novanta giorni dalla convocazione delle parti sociali, sono oggetto di un apposito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze. Il decreto deve essere emanato entro trenta giorni dalla chiusura della Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo fra le parti sociali entro il termine previsto, è direttamente il Ministro dei Lavori pubblici, sempre di concerto con quello delle Finanze, a definire i criteri generali che saranno oggetto del Decreto tenendo conto, comunque, degli orientamenti prevalenti espressi dalle parti sociali.

 
CONVENZIONE NAZIONALE