Per
parlare dello sfratto che, per vari motivi ed in forme diverse,
interrompe un rapporto di locazione o interviene al termine del
rapporto stesso e necessario illustrare brevemente cos'e un contratto
di locazione, distinguendolo da situazioni somiglianti o che hanno
alcuni tratti in comune con esso, ed esaminando i comportamenti
che sono tenuti a tenere coloro che ne sono i protagonisti.
La
locazione e un contratto, cioè un patto, un accordo tra due
parti una delle quali, per lo più il proprietario di una
abitazione, consente all'altra, I'inquilino, di utilizzare per un
certo periodo di tempo un immobile dietro il pagamento di un determinato
corrispettivo. In termini tecnici il proprietario si chiama locatore,
I'inquilino conduttore, la somma che costituisce il corrispettivo
dell'uso dell'immobile canone di locazione o d'affitto.
Diritti
e obblighi di proprietario ed inquilino
Come
in ogni patto o accordo anche nella locazione ciascuna parte ha,
nei confronti dell'altra, diritti ed obblighi che discendono dalla
legge: in particolari dal Codice Civile (che regola la locazione
in diversi articoli a partire dall'art. 1571 fino al 1606), dagli
articoli non abrogati della legge n. 392/78 (equo canone), dalla
legge 8/8/92 n°359 (patti in deroga), oggi abrogata ma ancora
vigente per i contratti tuttora in corso stipulati stipulati in
base alla sua regolamentazione, ed infine dalla recente legge 30/12/98
n°431.
Inoltre,
trattandosi di un contratto, altri obblighi e diritti derivano direttamente
da particolari clausole inserite autonomamente dalle parti nel contratti
stesso.
Vediamo
brevemente i principali obblighi e diritti che caratterizzano il
contratto di locazione.
Il
proprietario e tenuto a consegnare all'inquilino I'immobile in uno
stato che ne permetta il normale uso abitativo. L'immobile, in pratica,
deve presentano condizioni che corrispondano alla media, non si
pretende che sia rifinitissimo e lussuoso ma nemmeno che si presenti
in condizioni tali da essere di fatto inservibile all'uso stabilito:
deve insomma risponder alle caratteristiche di quello che si dice
"buono stato di manutenzione" (Articolo 1575 C.C.).
E
evidente che tale obbligo resta valido per tutto il tempo nel quale
il rapporto di locazione tra le due parti resta in vigore (che in
termine tecnico si definisce durata), il proprietario ha cioè
anche l'obbligo di mantenere l'immobile nelle condizioni che lo
mettono in grado di servire all'uso abitativo al quale e destinato:
a tale fine dovrà effettuare tutti i lavori e le riparazioni
necessarie poste a suo carico dalla normativa vigente.
Il
proprietario ha anche l'obbligo di garantire l'inquilino contro
eventuali pretese o diritti avanzati sull'immobile da terze persone
(Articoli 1575/1576 C.C.).
A
sua volta l'inquilino ha l'obbligo di pagare il canone d'affitto
alle scadenze convenute, di custodire l'immobile, di usarlo secondo
principi di correttezza e diligenza senza modificare l'uso pattuito.
La
legge dell'equo canone ha stabilito a favore dell'inquilino alcuni
specifici diritti contenuti in norme che neanche la successiva legislazione
ha abrogato: ad esempio quello di ottenere la indicazione specifica
delle spese per oneri accessori (portierato, acqua, pulizie condominiali,
riscaldamento) e di prendere visione dei documenti giustificativi
ogni qualvolta dovrà effettuare il pagamento delle quote
a suo carico; il diritto di voto, in luogo del proprietario, nelle
assemblee di condominio che riguardano spese e modalità di
gestione del servizio di riscaldamento e la partecipazione, senza
diritto di voto, nelle assemblee condominiali chiamate a deliberare
su modifiche ad altri servizi comuni; che il deposito cauzionale
non superi le tre mensilità e sia produttivo di interessi
legali, il riparto al 50% delle spese di registrazione del contratto.
Il
contratto dl locazione deve essere obbligatoriamente scritto
La
legge 431/98 prevede l'obbligatorietà della forma scritta
del contratto di locazione, connessa e coordinata con l'obbligo
di registrazione del contratto e ciò rappresenta una grande
innovazione della normativa.
Infatti
fino al 30 dicembre 1998 perché un contratto di locazione
esistesse non era necessaria la forma scritta e si era in presenza
di un contratto di locazione ogni volta che in un rapporto ricorressero
le caratteristiche e i comportamenti precedentemente illustrati.
Quindi
per i prossimi anni, fin quando avranno vigore vecchi rapporti di
locazione sorti prima del 30 dicembre 1998, ci saranno ancora situazioni
contrattuali di locazione cui non corrisponde un atto formale scritto.
Altri
modi di utilizzo degli alloggi
Esistono
ovviamente altre situazioni di utilizzo di alloggi che non possono
considerarsi locazioni.
Tra
questi si possono considerare:
il
comodato, che può definirsi prestito gratuito di un alloggio
e si distingue dalla locazione perché in esso manca l'elemento
del corrispettivo, cioè il canone di affitto. Si tratta in
pratica di un beneficio gratuitamente reso per motivi di ospitalità,
solidarietà, amicizia, ecc.
il
contratto di alloggio, che presuppone, oltre al godimento di una
abitazione, la prestazione di una serie di servizi di spiccata natura
alberghiera, come la lavanderia, la fornitura di biancheria, la
possibilità di consumo pasti, ecc. Anche in questo caso e
importante che il contratto sia scritto, non essendo raro il caso
di proprietari che, per aggirare le norme obbligatorie sull'equo
canone, in particolare quelle sul canone d'affitto e sulla durata
minima, tentano di far passare per contratto di alloggio normali
locazioni di miniappartamenti (e il caso dei residences);
l'usufrutto,
che è un diritto reale di godimento che può comportare
l'utilizzo diretto da parte dell'usufruttuario.
La
successione nel contratto
Nel
corso di un rapporto di locazione possono accadere fatti di un certo
rilievo che incidono profondamente sul contratto stesso senza determinarne
però l'estinzione non costituendo, quindi, causa di sfratto.
Si pensi al caso della morte dell'inquilino che materialmente stipula
e sottoscrive il contratto e che, di regola, e il capofamiglia.
La legge dell'equo canone, all'art. 6 prevede che .(in caso di morte
del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi,
ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Evidentemente
non è sufficiente essere coniuge, erede o parente del conduttore
per succedergli nel contratto, ma va dimostrata la abituale convivenza
con lo stesso nella casa oggetto del contratto di affitto.
La
prova della convivenza può essere fornita non solo con le
certificazioni anagrafiche (certificati di re-sidenza o certificato
storico-anagrafico), ma anche con altri mezzi di prova che la legge
prevede, ad esempio la testimonianza di terze persone.
Anche
le vicende della famiglia che comportino una scissione del nucleo
familiare non hanno ripercussioni sul contratto di locazione: nei
casi di divorzio o di dichiarazione di nullità del matrimonio,
qualora lasci l'abitazione il coniuge che ha materialmente sottoscritto
il contratto, I'altro coniuge succede nella titolarità del
contratto stesso.
Per
quanto riguarda il convivente more uxorio la sentenza della la Corte
costituzionale 404 del 7 aprile 1998 lo ha difatti equiparato alla
condizione del coniuge che, a seguito della morte di questo, rimane
nell'abitazione tenuta in affitto: non c'e successione nel contratto
a meno che, il convivente non risulti nominato erede nel testamento.
Per
quanto riguarda il proprietario se questi e dichiarato fallito nel
contratto subentra l'amministrazione fallimentare alla quale pero
non si possono opporre contratti di locazione la cui data non sia
certa, cioe che non risulti da regolare registrazione.
In
caso di vendita dell'immobile i diritti e gli obblighi del locatore
si trasmettono all'acquirente, sia pure a certe condizioni quali,
ad esempio, la facolta di recedere dal contratto che il nuovo proprietario
non puo esercitare prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto.
In
caso di morte del locatore gli succedono nella titolarità
del contratto gli eredi.
Gli
obblighi del conduttore
Sono
sanciti dall'articolo 1587 del Codice Civile e prevedono di prendere
in consegna l'immobile e usarlo con diligenza, nonché di
corrispondere il canone nei termini convenuti.
Inoltre
l'articolo 1590 prevede l'obbligo di restituire l'immobile alla
scadenza nello stato in cui lo ha ricevuto salvo il deterioramento
e il consumo risultante dall'uso.
Cosa
avviene se l'inquilino, il più delle volte per la reale impossibilita
di trovare un'altra casa, non rispetta questo obbligo? E' a questo
punto che prende avvio lo sfratto, termine che comunemente è
usato per indicare tre attività diverse:
la
dichiarazione, fatta dal proprietario, dell'intenzione di tornare
in possesso dell'immobile ad una certa data e per determinati motivi;
un
concreto procedimento giudiziario avviato dall'azione del proprietario
che mira con questo mezzo a veder riconosciuto da una pronuncia
del giudice (sentenza, ordinanza) il proprio diritto a riacquistare
il possesso dell'immobile;
la
vera e propria attività esecutiva, dopo la pronuncia del
giudice, che accoglie la domanda del proprietario, che dovrà
culminare, secondo l'intenzione del proprietario, nel rilascio dell'immobile
da parte dell'inquilino.
I
motivi dello sfratto sono molteplici e a ciascuno sarà dedicato
uno specifico paragrafo.
Durata
dei contratti
Il
modo certamente più ricorrente con cui il contratto di locazione
cessa i suoi effetti e si estingue è indubbiamente il sopraggiungere
della scadenza.
La
maggior parte dei contratti di locazione, infatti, prevede una certa
durata (anzi la durata minima viene fissata dalla legge) e, al termine,
una serie di possibilità offerte alle parti per rinnovare
l'accordo ovvero per determinarne la fine. Esistono anche contratti
che non prevedono una durata e sono i cosiddetti contratti a tempo
indeterminato.
Durata
nella legge 392/78
Come
si diceva questa legge è stata abrogata in parte, ma ancora
molti contratti stipulati nella vigenza di questa normativa sono
tuttora in corso e quindi va considerato che per i contratti di
locazione ad uso abitativo stipulati successivamente all'entrata
in vigore di questa legge (cioè dopo il 30 luglio 1978) I'art.
1 della legge stessa prevede una durata minima di quattro anni,
e stabilisce che a 4 anni deve ricondursi qualsiasi altra durata
inferiore concordata dalle parti e che deve considerarsi stipulato
per almeno quattro anni un contratto per il quale non sia stata
stabilita espressamente la durata.
Durata
nella legge 359/92
Anche
tale legge è stata abrogata però come per la 392/78
sono molti i contratti che stipulati in base alla legge 359/92 sono
ancora in corso.
Questa
legge prevedeva la possibilità di stipulare patti in deroga
alla legge d'equo canone, con la conseguente possibilità
di applicare un canone maggiore di quello previsto dalla 392/78
purché il locatore rinunciasse alla prima scadenza alla facoltà
di dare disdetta salvo i motivi di necessità previsti dagli
articoli 29 e 59 della legge 392 che in seguito si esamineranno,
quindi in assenza di tali motivi il contratto avrebbe dovuto rispettare
la durata di quattro anni più quattro e solo alla seconda
scadenza poteva essere disdettato per finita locazione.
La
durata del contratto libero nella 431/98
La
durata di questo tipo di contratto previsto dall'articolo 2 comma
1 della legge 431/98 è di quattro anni, rinnovabile automaticamente
per altri quattro, qualsiasi durata inferiore è nulla ciò
significa che durate inferiori dovranno essere ricondotte a questa
minima, salvo una serie di casi che di seguito saranno esaminati
nei quali il proprietario può impedire il rinnovo per l'ulteriore
quadriennio provando l'esistenza dei motivi a base della sua richiesta.
La
durata del contratto regolato nella 431/98
L'articolo
2 comma 3 della legge 431/98 prevede la possibilità di un
contratto stipulato sulla base di canoni calmierati, resi possibili
da una agevolazione fiscale al locatore, definiti in accordi collettivi.
In questo tipo di contratto, anche allo scopo di consentire una
ulteriore riduzione del canone si prevede una durata minore pari
a tre anni prorogabili di ulteriori due a condizione che il proprietario
dopo il triennio non abbia motivi di necessità.
La
durata dei contratti transitori e per studenti nella legge 431/98
La
legge 431/98 non stabilisce una durata minima o massima per i contratti
transitori e per studenti, ma rimanda di fatto questa possibilità
al decreto ministeriale che fissa i criteri per la realizzazione
degli accordi, recependo la convenzione nazionale tra le associazioni
di proprietari ed inquilini.
Attuando
la disposizione di legge il Ministro dei lavori pubblici di concerto
con quello delle Finanze recependo la convenzione nazionale dell'8
febbraio 1999 firmata da tutti i sindacati dei proprietari e degli
inquilini, ha emesso il decreto 5 marzo 1999 ha stabilito che i
contratti transitori abbiano durata non inferiore ad un mese e non
superiore a diciotto mesi (articolo 2) e che i contratti per gli
studenti universitari fuori sede abbiano durata non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni. |