Convenzione
Nazionale
PREMESSO
CHE:
-
ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n°
431, il Ministro dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente
rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione
nazionale che individui i criteri generali che costituiscono la
base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in
sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione;
-
che ai sensi del comma 2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri
generali previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare
in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare,
di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla
conclusione della convenzione medesima;
L'anno
1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero dei
Lavori Pubblici
TRA
le
associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione
Inquilini, Conia
E
le
associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi,
Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe;
ALLA PRESENZA
del
Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro dei Lavori
Pubblici Enrico Micheli
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
..omissis
2.
Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti
tipo per gli usi transitori
Per
soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte
dei proprietari e dei conduttori, si conviene che i contratti medesimi
abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto
mesi.
Tali
contratti saranno stipulati per fattispecie da individuarsi nella
contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della
proprietà e degli inquilini.
Il
contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica
clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del
conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa,
tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel
termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia
a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della
transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione
della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge
431.
L'esigenza
transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione
da allegare al contratto.
I
canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane
(Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,
Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni
capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei
valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per
le zone omogenee, come individuati al punto 1.
In
caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento
sono quelli definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma
3, legge 431.
Negli
stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi
esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi
locali, possono essere previste particolari clausole in materia
di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri
accessori ed altro.
I
contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti,
possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti
tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso
il comune unitamente agli accordi territoriali.
La
trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello
é allegato alla presene convenzione nazionale (Modello "B"),
sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
1)
durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
2)
dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza
della transitorietà;
3)
onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto
i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
4)
riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge
431/98 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento
pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile
rilasciato.
5)
previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per
soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare
allegandole al contratto;
6)
facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
7)
esclusione della sublocazione;
8)
previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del
conduttore in caso di vendita dell'immobile;
9)
modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione
analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
10)
produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale
che non superi le tre mensilità;
11)
esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della
ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli
9 e 10 della legge 392/78;
12)
previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Inoltre,
il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi
ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle
attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla
sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che
faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa
sulla privacy (legge 675/96).
I
contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti,
possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti
tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso
il comune, unitamente agli accordi territoriali.
La
convenzione nazionale é sottoscritta:
per
le associazioni degli inquilini per le associazioni della proprietà
edilizia
| Ania |
Anpe |
| Conia |
Appc |
| Sicet |
Asppi |
| Sunia |
Confappi |
| Uniat |
Union
Casa |
| Unione
Inquilini |
Confedilizia |
|
Uppi |
Il
sottosegretario Gianni Mattioli, ai sensi del disposto di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 431, prende atto di quanto convenuto e stipulato
e si impegna a predisporre l'apposito decreto ministeriale, di concerto
con il Ministro delle Finanze, in relazione ai contenuti della convenzione
nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali della proprietà
edilizia e dei conduttori.
On.
Prof. Gianni Mattioli
Roma,
8 febbraio 1999
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