LE LOCAZIONI TRANSITORIE
LA CONVENZIONE PER I CONTRATTI TRANSITORI
IL CONTRATTO TIPO TRANSITORIO
   
LA CONVENZIONE PER I CONTRATTI TRANSITORI
 
 Convenzione Nazionale

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n° 431, il Ministro dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione nazionale che individui i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione;

- che ai sensi del comma 2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri generali previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare, di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione medesima;

L'anno 1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero dei Lavori Pubblici

TRA

le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia

E

le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe;

ALLA PRESENZA

del Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro dei Lavori Pubblici Enrico Micheli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

…..omissis

2. Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori

Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e dei conduttori, si conviene che i contratti medesimi abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

Tali contratti saranno stipulati per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

Il contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 431.

L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1.

In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431.

Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presene convenzione nazionale (Modello "B"), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:

1) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;

2) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà;

3) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;

4) riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge 431/98 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato.

5) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;

6) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;

7) esclusione della sublocazione;

8) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;

9) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;

10) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;

11) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;

12) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).

I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.

La convenzione nazionale é sottoscritta:

per le associazioni degli inquilini per le associazioni della proprietà edilizia
Ania Anpe
Conia Appc
Sicet Asppi
Sunia Confappi
Uniat Union Casa
Unione Inquilini Confedilizia
Uppi

Il sottosegretario Gianni Mattioli, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431, prende atto di quanto convenuto e stipulato e si impegna a predisporre l'apposito decreto ministeriale, di concerto con il Ministro delle Finanze, in relazione ai contenuti della convenzione nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori.

On. Prof. Gianni Mattioli

Roma, 8 febbraio 1999