GLI SFRATTI
   
L'IDENTIKIT DELLA FAMIGLIA SFRATTATA
IL VADEMECUM DELL'INQUILINO SFRATTATO
I DOCUMENTI PER CHIEDERE LA PROROGA
ALTRI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' POSSIBILE RIDURRE L'AFFITTO?
CONTRATTO DI LOCAZIONE
IL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER NECESSITA'
OBBLIGHI E MOROSITA'
LA CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE
LA PROROGA DELLO SFRATTO
LO SFRATTO DALL'ALLOGGIO DI SERVIZIO
LO SFRATTO NELLA FASE ESECUTIVA
LO SFRATTO PER NECESSITA'
L'ORDINANZA DI CONVALIDA
SI PUO' SANARE LA MOROSITA'
SOMME PER ONERI ACCESSORI
SFRATTI PER GLI ANZIANI: LEGGE332/2001
EMERGENZA CASA: ACCORDO COMUNI - SINDACATI
LA LEGGE 388/2000 PER I NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PORTATORI DI HANDICAP
NOTA ALLA LEGGE 388/2000
CIRCOLARE DEI LAVORI PUBBLICI
IL COMMENTO ALLA CIRCOLARE DEI LAVORI PUBBLICI
IL MODULO PER RICHIEDERE LA PROROGA (.PDF)
IL MODULO PER LA RICHIESTA AL COMUNE (.PDF)
   
IL COMMENTO ALLA CIRCOLARE DEI LAVORI PUBBLICI
 

La circolare emessa dal Ministero dei Lavori Pubblici del 23/2/2001 in materia di sospensione delle procedure di sfratto come stabilita dall'articolo 80 commi 20/21/22 della Legge 388/2000, fa finalmente chiarezza su tutte le ipotesi fantasiose e la confusione generata da chi pretendeva di imporre a tutti i cittadini con diritto alla proroga di avviare una nuova e costosa procedura negli intasati tribunali civili.
La circolare smonta queste tesi: l'unico referente della sospensione è l'ufficiale giudiziario e l'inquilino deve consegnare a lui l'autocertificazione del possesso delle condizioni che comportano l'automatica sospensione dello sfratto sino al 30 giugno.

In particolare la circolare prevede:

-ambito territoriale,la sospensione sino al 30 giugno si applica a tutti i comuni di cui alla legge 61/89 art.1;

-morosita,secondo la circolare i provvedimlenti di rilascio per morosita' non beneficierebbero della sospensione perché anche nel silenzio della norma sul punto soccorrerebbe una interpretazione sistematica che la raccordi alla legge 431/98 che appunto le morosita' escludeva.Su questo punto l'interpretazione ministeriale non convince e comunque interviene su un aspetto che riguarda la sfera decisione della magistratura;

-convivenza di almeno 6 mesi.La circolare nel caso che l'anziano o il portatore di handicap non sia il titolare dello sfratto ma altro soggetto prospetta un termine di almeno sei mesi di co,onvivenza,in analogia con quanto previsto per il caso dei portatori di handicap dalla legge 431/98

-autocertificazione e potere dell'ufficiale giudiziario.La circolare chiaramente ribadisce che il referente della richiesta di applicazione della sospensione e del conseguente differimento dello sfratto a dopo il 30/6/2001 è l'ufficiale giudiziario a cui l'inquilino deve consegnare apposita dichiarazione in carta libera che attesti ai sensi articolo 3 legge 15/5/1997 n.127 (vedi allegato):

eta' superiore ai 65 anni ;

mancata disponiblita' di altra abitazione (che la circolare non contempla solo nell'ipotesi assoluta ma anche nel caso di possesso di alloggio gravemente danneggiatop o indisponibile perche' locato precedentemente allo sfratto e per il quale penda a sua volta sfratto);

redditi inferiori ai limiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Handicap-Quanto all'handicap la circolare prevede la consegna all'ufficiale giudiziario do certificazione e rilasciata dalle ASL ai sensi art. 4 Legge 104/92,ma c'è da ritenere che anche altre certificazioni amministrative che attestino invalidita' assolute e permanenti siano equivalenti ai fini della sospensione purchè attestino lo stato di handicap.

In allegato alla circolare uno schema di modulo che modifica a seguito della circolare il precedente modulo inviatovi.