-morosita,secondo
la circolare i provvedimlenti di rilascio per morosita' non beneficierebbero
della sospensione perché anche nel silenzio della norma sul
punto soccorrerebbe una interpretazione sistematica che la raccordi
alla legge 431/98 che appunto le morosita' escludeva.Su questo punto
l'interpretazione ministeriale non convince e comunque interviene
su un aspetto che riguarda la sfera decisione della magistratura;
-convivenza
di almeno 6 mesi.La circolare nel caso che l'anziano o il portatore
di handicap non sia il titolare dello sfratto ma altro soggetto
prospetta un termine di almeno sei mesi di co,onvivenza,in analogia
con quanto previsto per il caso dei portatori di handicap dalla
legge 431/98
-autocertificazione
e potere dell'ufficiale giudiziario.La circolare chiaramente ribadisce
che il referente della richiesta di applicazione della sospensione
e del conseguente differimento dello sfratto a dopo il 30/6/2001
è l'ufficiale giudiziario a cui l'inquilino deve consegnare
apposita dichiarazione in carta libera che attesti ai sensi articolo
3 legge 15/5/1997 n.127 (vedi allegato):
eta' superiore
ai 65 anni ;
mancata disponiblita'
di altra abitazione (che la circolare non contempla solo nell'ipotesi
assoluta ma anche nel caso di possesso di alloggio gravemente danneggiatop
o indisponibile perche' locato precedentemente allo sfratto e per
il quale penda a sua volta sfratto);
redditi inferiori
ai limiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.
Handicap-Quanto
all'handicap la circolare prevede la consegna all'ufficiale giudiziario
do certificazione e rilasciata dalle ASL ai sensi art. 4 Legge 104/92,ma
c'è da ritenere che anche altre certificazioni amministrative
che attestino invalidita' assolute e permanenti siano equivalenti
ai fini della sospensione purchè attestino lo stato di handicap.
In allegato
alla circolare uno schema di modulo che modifica a seguito della
circolare il precedente modulo inviatovi.